CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nella seduta del 21 novembre 2017, l'atto Camera 2976 Garnero Santanchè, recante Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam, il quale appare imperniato su due capisaldi: il censimento delle moschee, da un lato, e l'istituzione dell'albo degli Imam sotto uno stringente controllo pubblico (in particolare, del Ministero dell'Interno), dall'altro;
   udita la relazione dell'on. Iori;
   considerato che la proposta di legge prevede, tra l'altro, una Commissione che stabilisce i criteri di valutazione per stabilire se gli aspiranti imam abbiano un sufficiente livello di istruzione e rilascia loro l'attestato di idoneità necessario per presentare istanza di iscrizione all'albo;
   ritenuto anche che l'articolo 10 della proposta in esame prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. I corsi sembrerebbero destinati a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione all'albo, in quanto la loro frequenza (e il superamento con verifica finale) è indispensabile per il rilascio dell'attestato da parte della Commissione che certifica l'idoneità dell'interessato a svolgere la funzione di imam. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definite nell'ambito dei servizi didattici integrativi attivati dalle università ai sensi del comma 2, della legge n. 341 del 1990. La materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 Cost. Le misure che la proposta mira a introdurre nell'ordinamento giuridico richiamano, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 19 della Costituzione, che consacra il valore inviolabile della libertà religiosa, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, che implica la sua piena garanzia da parte dello Stato medesimo, in un regime di pluralismo confessionale e culturale;
   osservato che la materia ha un impatto anche in termini di compatibilità con l'ordinamento della Convenzione EDU, venendo in rilievo essenzialmente due profili: l'articolo 9, che prevede la libertà di coscienza e di religione; l'articolo 14, che prevede il principio di non discriminazione. Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza della Corte EDU si è pronunciata a più riprese su doglianze di lesione di tale diritto per provvedimenti nazionali volti a limitare manifestazioni di carattere religioso;
   valutato che, certamente, l'aspetto culturale e di confronto interreligioso è cruciale per la prevenzione della radicalizzazione e, in ultima istanza, del terrorismo islamico e che occorre evitare che idee estremistiche e intolleranti siano veicolate agli immigrati di giovane e giovanissima età. Per converso, è evidente che questi scopi devono essere perseguiti a scuola e con l'integrazione; non possono, Pag. 88invece, essere raggiunti proficuamente con modalità di tipo verticistico e poliziesco. La libertà costituzionale del credo religioso non tollera, infatti, la previa abilitazione al sacerdozio controllata dall'autorità pubblica. Ciò deriva tanto dalla laicità dello Stato, il quale non può pretendere di stabilire i contenuti del culto, attraverso la formazione di chi lo amministra; quanto dal pluralismo confessionale e culturale, il quale diffida a sua volta di qualsivoglia discriminazione basata unicamente sul credo. Gli elementi di illegittimità della proposta di legge si concentrano, quindi, sia nel concetto in sé dell'abilitazione per lo svolgimento della funzione di imam, sia nella composizione della Commissione, che vede una partecipazione molto rilevante dell'autorità di pubblica sicurezza, quasi a implicare il pregiudizio dell'intrinseca connotazione violenta e pericolosa della religione musulmana,
   esprime

PARERE CONTRARIO.