CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali in data, rispettivamente, 10 ottobre 2017, 5 ottobre 2017 e 26 ottobre 2017;
  premesso che:
   l'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 del CAD, interviene sull'ambito di applicazione del codice, specificando che nello stesso rientrano, a fianco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti; in proposito si segnala tuttavia che le autorità di sistema portuale appaiono già ricomprese in tale ambito di applicazione in forza del richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 stante la loro natura, in base all'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, di enti pubblici non economici; gli enti pubblici non economici rientrano infatti, in via generale, nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
   l'articolo 13 e l'articolo 59 attribuiscono a linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia digitale la definizione delle regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice; al riguardo appare opportuno un approfondimento sulla natura giuridica che tali linee guida assumeranno nell'ordinamento in particolare con riferimento alla loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo; ciò anche alla luce dei rilevanti compiti ad esse attribuiti, quali, in base all'articolo 20, la definizione dei requisiti per attribuire alle modalità di firma elettronica diverse dalla firma digitale e dagli altri tipi di firma elettronica qualificata o avanzata il requisito della forma scritta e l'efficacia della scrittura privata;
   l'articolo 13 prevede anche il carattere vincolante dei pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori in materia di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico; al riguardo potrebbe risultare opportuna la previsione di una procedura per garantire tempi certi per l'emanazione di tali pareri;
   l'articolo 15 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale le funzioni di «difensore civico digitale»; al riguardo si ricorda che la Commissione nel precedente parere reso nella seduta del 27 luglio 2016 sull'atto n. 307 (poi divenuto decreto legislativo n. 179 del 2016) aveva invece prospettato l'opportunità di un coinvolgimento Pag. 192dei difensori civici regionali e del loro coordinamento nazionale;
   l'articolo 29 dispone un significativo incremento dell'apparato sanzionatorio per le violazioni del codice, sanzioni comminate dall'Agenzia per l'Italia digitale; al riguardo, per garantire l'effettività della norma, potrebbe risultare opportuno introdurre nel testo del codice una maggiore graduazione delle sanzioni in funzione delle gravità delle diverse fattispecie di violazione;
   l'articolo 54 contiene un richiamo ai livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice, disposizione che tuttavia è abrogata ai sensi dell'articolo 10 dello schema; il medesimo articolo 10 ha inserito, alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del Codice, un richiamo ai livelli di qualità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale con proprie linee guida a cui pertanto appare opportuno fare riferimento all'articolo 54;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, il riferimento alle Autorità di sistema portuale;
   valuti il Governo le modalità con le quali precisare, con riferimento agli articoli 13 e 59, la natura giuridica delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare garantendo la loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo;
   valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 13, un termine temporale per l'espressione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei pareri vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori e relative a sistemi informativi automatizzati definiti di carattere strategico;
   valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 nel senso di attribuire un ruolo, nelle funzioni di difensore civico digitale, anche al sistema dei difensori civici regionali e al loro coordinamento nazionale;
   valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29 al fine di introdurre nel testo del codice dell'amministrazione digitale una maggiore graduazione delle sanzioni, sulla base della gravità delle diverse fattispecie di violazione;
   valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 54, il riferimento all'articolo 7, comma 2, con quello all'articolo 7, comma 1.