CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

EMENDAMENTI DEL RELATORE 1.100 E 2.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.
*0. 1. 100. 1. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.
*0. 1. 100. 2. Galgano, Menorello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
1. 100 Il Relatore.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge, e nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.
0. 2. 100. 1. Baldelli. (Irricevibile)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020».
2. 100 Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.
1. 1. (Nuova formulazione) Bargero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
1. 7. (Nuova formulazione) Baldelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
1. 20. (Nuova formulazione) Baldelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, a decorrere dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
1. 21. (Nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti: domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
1. 22. (Nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
1. 01. (Nuova formulazione) Prodani.

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ALLEGATO 3

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti: domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
1. 22. (Nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.
*0. 1. 100. 1. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.
*0. 1. 100. 2. Galgano, Menorello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
1. 100. Il Relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.
1. 1. (Nuova formulazione) Bargero.

  Al comma 3, dopo la parola: l'utente inserire le seguenti: che ha inoltrato un reclamo inerente il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
1. 6. Galgano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
1. 7. (Nuova formulazione) Baldelli.

  Sopprimere il comma 4.
1. 101. Il Relatore.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
1. 11. Baldelli.

Pag. 127

  Al comma 6, dopo le parole: dell'utente sopprimere le seguenti:, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato; dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: indebito; sopprimere, in fine, le parole: non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.
1. 102. Il Relatore.

  Al comma 8, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 17. Baldelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
1. 20. (Nuova formulazione) Baldelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, entro il 1o gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
1. 21. (Ulteriore nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
1. 01. (Nuova formulazione) Prodani.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020».
2. 100. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La X Commissione,
   premesso che:
    l'obsolescenza programmata è nata negli Stati Uniti d'America (USA) cento anni fa: il 23 dicembre 1924 i produttori di lampadine statunitensi crearono un cartello – denominato «cartello Phoebus» con l'obiettivo concordato di limitare la durata delle lampadine a 1.000 ore. Un cartello che resistette anche – con forme di protezionismo – alla concorrenza di produttori stranieri che avrebbero potuto immettere nel mercato degli Usa lampadine molto più longeve;
    ovviamente l'accordo dei produttori di lampadine era illegittimo e fu censurato dalle autorità, ma il principio ormai era stato affermato: costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. È celebre la vicenda dell’i-pad Apple, sotto accusa in Brasile per una batteria programmata per cessare di funzionare dopo appena un anno e mezzo;
    a tal proposito, il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione con 662 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astensioni, per impegnare la Commissione europea e gli Stati membri a condurre una strategia con misure concrete per garantire una durata maggiore dei prodotti, evitare gli sprechi e affrontare anche la questione della cosiddetta «obsolescenza programmata», cioè la costruzione ad hoc dei difetti in un dispositivo in modo che questo si rompa entro un certo periodo di tempo;
    gli eurodeputati hanno sottolineato che l'utilizzo del sistema dell'obsolescenza programmata «può essere difficile da dimostrare». Per questo è stato chiesto alla Commissione europea di istituire un sistema indipendente per monitorare eventuali illeciti;
    secondo i deputati europei l'estensione della durata dei prodotti, pur rappresentando una sfida per i produttori, può avvantaggiare le piccole e medie imprese e le aziende «che, non potendo competere sul prezzo, possono farlo sulla qualità». Tra le tutele chieste per i consumatori ci sono quella del «criterio di resistenza minima» che andrebbe fissato per ogni categoria di prodotto, ma anche una garanzia estesa nel caso che la riparazione duri più di un mese e una definizione comune di «obsolescenza programmata» con un sistema in grado di rilevarla e adeguate misure dissuasive per i produttori. Il Parlamento invita, inoltre, la Commissione a considerare «un'etichetta europea volontaria» che indichi durabilità, progettazione ecocompatibile e possibilità di modulazione dei componenti;
    un sondaggio Eurobarometro rivela che il 77 per cento dei consumatori preferirebbe poter riparare un oggetto rotto, invece di doverlo sostituire, eppure spesso la strada più facile ed economica risulta quella della sostituzione a causa degli alti costi di riparazione;
    ad oggi, invece, sono tantissimi i prodotti in commercio che, una volta rotti, Pag. 129non possono più essere utilizzati a causa di questo o quel pezzo che non può essere sostituito;
    la risoluzione europea propone anche incentivi che favoriscano la costruzione di prodotti durevoli e riparabili «dando la possibilità di ottenere i pezzi di ricambio essenziali a un prezzo commisurato alla natura e alla durata di vita del prodotto»;
    un altro aspetto da considerare è la trasparenza; per questo occorre che i consumatori siano consapevoli di quanto tempo durino i prodotti e come possano essere riparati. Secondo Eurobarometro, infatti più del 90 per cento degli europei crede che i prodotti debbano essere chiaramente contrassegnati per indicare la loro longevità;
    si fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di legge sul tema nella quale si prevede: il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, gli obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, tra cui quello relativo alla durata, l'obbligo per i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, di riportare chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto. Si aumenta anche la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) di talune tipologie di prodotti per obbligare i produttori a realizzare beni con un'affidabilità minima e non soggetti – almeno nel breve e medio periodo – a deterioramenti precoci e pianificati;
    non c’è dubbio che i prodotti affidabili e durevoli offrono ai consumatori un buon rapporto costi-benefici ed evitano l'uso eccessivo delle risorse e i rifiuti; è, pertanto, importante che la durata di vita utile dei prodotti di consumo sia prolungata attraverso la progettazione, garantendo durabilità e la possibilità di riparazione, di upgrading, di smontaggio e di riciclaggio dei prodotti;
    inoltre, il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiudica le imprese europee; la garanzia legale di 24 mesi è l'attuale soglia minima a livello di Unione europea e alcuni Stati membri hanno stabilito disposizioni che offrono una maggiore tutela per i consumatori in conformità della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
    bisogna rispettare il diritto dei consumatori di compiere scelte in linea con le loro diverse esigenze, aspettative e preferenze; va considerata la carenza delle informazioni fornite ai consumatori sulla durata di vita dei prodotti, mentre lo studio del Cese di marzo 2016 ha constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il comportamento dei consumatori,

impegna il Governo
a valutare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di:
   a) prevedere il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, stabilendo obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, incluso quello relativo alla durata, stabilendo che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, riportino, chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto;
   b) elevare il periodo di garanzia dei prodotti da due a cinque anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni, incentivando, in caso di ricorrente mancata conformità o di un periodo di riparazione superiore a un mese, l'estensione della garanzia per un periodo equivalente al tempo necessario per la riparazione;
   c) garantire e agevolare misure che rendano l'opzione della riparazione attraente per il consumatore;Pag. 130
   d) stabilire che i produttori forniscano manuali di manutenzione e indicazioni per la riparazione al momento dell'acquisto, in particolare nel caso dei prodotti le cui manutenzioni e riparazioni siano importanti, al fine di aumentare la possibilità di allungare la durata di vita del prodotto;
   e) garantire la possibilità di utilizzare sostituti di pari qualità e prestazioni per le parti originali, ai fini della riparazione di tutti i prodotti in conformità con la normativa applicabile;
   f) prevedere che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore di un bene di consumo sia tenuto a garantire in favore dei compratori un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione della produzione del bene;
   g) sostenere le autorità locali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sull'aumento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni e consigli per la manutenzione, la riparazione e il reimpiego;
   h) informare i consumatori circa prodotti difettosi fin da subito e non riparabili, se del caso attraverso lo sviluppo di piattaforme di notifica per i consumatori.
(8-00272) «Crippa, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Cancelleri».

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali»;
   osservato che il diritto all'equo compenso per la prestazioni professionali appare essenziale per tutelare, in particolare, i professionisti più giovani e più deboli sul mercato nonché a porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti «forti», che non possono essere limitati alle imprese bancarie o assicurative, ma annoverare anche la pubblica amministrazione;
   sottolineato che il diritto all'equo compenso dovrebbe essere riconosciuto per tutte le professioni e non limitato a quelle del settore legale, atteso che in Italia operano circa 2 milioni e 300 mila professionisti appartenenti a ordini o collegi;
   auspicato che la disciplina sull'equo compenso sia altresì estesa anche alle professioni non ordinistiche, al fine di evitare diversi livelli di tutele tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e dovrebbero avere gli stessi diritti,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   introduca la Commissione di merito un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

«Art. 4-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per i professionisti iscritti ad ordini e collegi si applicano i parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per tutti gli altri professionisti, si applicano i parametri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento e d efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».

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ALLEGATO 6

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.

PARERE APPROVATO

   La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo» (C. 4388 Laforgia e abb.);
   premesso che il provvedimento non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, e non incide direttamente sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e interviene sui contratti di lavoro in essere stipulati secondo la precedente disciplina;
   preso atto positivamente che all'articolo 4, comma 11, viene stabilito che l'impresa che effettui licenziamenti collettivi in ambito di delocalizzazioni all'estero, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio delle procedure;
   sottolineato, tuttavia, che la modifica proposta dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dalle imprese, andando persino oltre l'ambito applicativo originario della disposizione, che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti;
   osservato che le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale le attuali condizioni dei rapporti di lavoro in essere e rappresentano una alterazione della situazione delle micro e piccole imprese che rappresentano oltre il 90 per cento della struttura produttiva del Paese, con il rischio di pregiudicare la continuità delle aziende e di causare una perdita di posti di lavoro, tanto che già nel passato i legislatori, approvando la legge n. 300 del 1970, determinarono la soglia dei 15 dipendenti escludendo in tal modo le imprese di minori dimensioni dall'applicazione della norma,
  delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 7

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI RICCIATTI, SIMONI E FERRARA

   La X Commissione,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame detta norme in materia di tutela dei lavoratori relativamente ai licenziamenti individuali e collettivi;
    la garanzia dei diritti dei lavoratori si ripercuote sulla qualità del lavoro svolto e, conseguentemente sulla produttività dell'azienda;
    la nuova tutela dei lavoratori non si applica ai contratti già in essere, ma soltanto ai futuri, come del resto già avvenuto con le riforme predisposte dal cosiddetto Jobs Act;
    la proposta di legge in esame rappresenta il precipitato delle norme contenute nella Carta dei diritti promossa dalla Cgil e depositata in Parlamento sottoscritta da un milione e 150 mila firme,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.