CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (C. 4631 Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

   La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato;
   evidenziata la rilevanza del provvedimento, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni;
  considerata l'opportunità di assicurare la massima chiarezza e efficacia alla previsioni poste dal provvedimento, a tutela della posizione dei professionisti interessati, in quanto parte debole nei rapporti contrattuali con grandi realtà imprenditoriali, in un'ottica di garanzia della qualità della prestazione professionale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, il quale elenca le clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da considerarsi vessatorie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale elenco inserendovi anche le clausole che stabiliscano criteri di determinazione del compenso riconosciuto al professionista peggiorativi rispetto a quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 1;
    b) con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 2, il quale specifica che, per costituire prova della specifica trattativa e approvazione delle clausole vessatorie elencate dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni non devono limitarsi ad attestare genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, ma indicare specificamente le modalità con le quali le medesime trattative sono state svolte, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare ulteriormente la previsione, stabilendo che devono essere anche indicati i vantaggi compensativi riconosciuti nelle convenzioni al professionista a fronte dell'approvazione delle predette clausole vessatorie.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (C. 4631 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato;
   evidenziata la rilevanza del provvedimento, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni;
   considerata l'opportunità di assicurare la massima chiarezza e efficacia alla previsioni poste dal provvedimento, a tutela della posizione dei professionisti interessati, in quanto parte debole nei rapporti contrattuali con grandi realtà imprenditoriali, in un'ottica di garanzia della qualità della prestazione professionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento anche ad altre categorie professionali, al fine di assicurare anche ad esse un adeguato livello di tutela nei rapporti con grandi realtà imprenditoriali;
    b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, il quale elenca le clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da considerarsi vessatorie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale elenco inserendovi anche le clausole che stabiliscano criteri di determinazione del compenso riconosciuto al professionista peggiorativi rispetto a quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 1;
    c) con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 2, il quale specifica che, per costituire prova della specifica trattativa e approvazione delle clausole vessatorie elencate dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni non devono limitarsi ad attestare genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, ma indicare specificamente le modalità con le quali le medesime trattative sono state svolte, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare ulteriormente la previsione, stabilendo che devono essere anche indicati i vantaggi compensativi riconosciuti nelle convenzioni al professionista a fronte dell'approvazione delle predette clausole vessatorie.