CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto Governo n. 451);
   visti i rilievi deliberati dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 7 novembre 2017;
   visti i pareri espressi dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 ottobre 2017 e dal Consiglio di Stato nella seduta del 4 ottobre 2017;
   richiamato il parere espresso da queste Commissioni sullo schema del decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306);
   rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato ed è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi dei decreti legislativi emanati in forza della medesima legge;
   condivise le considerazioni svolte sul provvedimento dal Consiglio di Stato sul tema della qualità della regolazione e del riordino normativo, ed in particolare il rilievo che sarebbe stata opportuna, al fine di evitare duplicazioni e scongiurare difficoltà interpretative, una rivisitazione di tutte le disposizioni vigenti, concernenti la materia oggetto della delega, per ricondurle ad un unico nuovo testo normativo di attuazione della delega e che, in ogni caso, sarebbe stata comunque preferibile la tecnica della novella;
  ribadito quanto già affermato nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo n. 177 del 2016 (atto n. 306) in merito alla necessità di evitare di frammentare tra più soggetti o uffici le competenze previste dalla Convenzione CITES, che in precedenza erano proprie del solo Corpo forestale dello Stato;
   premesso inoltre che:
    al fine di favorire il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, in conformità delle disposizioni applicabili del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, appare auspicabile prevedere quanto prima che le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possano – a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi – acquisire i dati delle carte Pag. 10di imbarco concernenti il nominativo del passeggero, l'ora e la data del transito, gli estremi del volo e del vettore aereo, il posto assegnato e la destinazione finale; del resto, tale previsione sarebbe del tutto in linea con i contenuti della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e costituirebbe una parziale anticipazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, destinato a prevedere una puntuale e dettagliata disciplina attuativa della stessa;
    nell'ambito della riorganizzazione delle funzioni di polizia, poi, al fine di renderle più efficienti, va altresì ricordato che la modifica dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n.121, disposta dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013 – che ha consentito, a partire dal 2013, anche al personale in quiescenza della Polizia di Stato di svolgere attività sindacale – ha sollevato alcune perplessità; l'esercizio della attività sindacale, infatti, è presidiato da regole «specifiche» volte a coniugare il «principio della libertà sindacale» con quello dell’«imparzialità nell'esercizio della potestà di polizia»: gli operatori in servizio della Polizia di Stato sono per esempio tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al dovere di riservatezza previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, o ancora soggetti all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato che disciplina nuovamente il segreto d'ufficio; tuttavia tali norme non trovano applicazione nei confronti del personale in quiescenza della Polizia di Stato, che pertanto potrebbe, in virtù della propria attività sindacale, entrare in possesso anche di informazioni riservate, senza essere assoggettato alle norme sopra citate; per ragioni di riservatezza, appare dunque quanto mai auspicabile il ripristino del regime giuridico vigente fino all'ottobre 2013, quando l'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nel testo allora vigente, non prevedeva che anche il personale in quiescenza potesse svolgere attività sindacale o quantomeno assicurare che il personale non rivesta incarichi direttivi sindacali;
    il decreto legislativo n. 177 del 2016, nel prevedere il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale, ha previsto il trasferimento del personale operaio a tempo indeterminato (OTI), altamente specializzato e con un bagaglio di esperienza professionale unico nel suo genere, direttamente impegnato nella tutela e nella sorveglianza del patrimonio forestale e ambientale ma non la possibilità per questi di occupare alloggi di servizio anche se inutilizzati;
    l'articolo 858 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare stabilisce che la «croce per anzianità di servizio» è conferita ai militari delle Forze armate che abbiano compiuto i periodi minimi di servizio indicati nella stessa norma. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2016, la maggior parte del personale del Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei carabinieri a partire dal 1o gennaio 2017, e il servizio prestato nel Corpo, pur riconosciuto ai fini economici, dell'iscrizione in ruolo e per maturare le promozioni ai gradi superiori, non è stato computato ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti osservazioni:
   appare opportuno prevedere un intervento normativo per concedere gratuitamente e temporaneamente, qualora disponibili, alloggi di servizio al personale operaio a tempo indeterminato, dove esistenti nelle strutture in uso all'Arma per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale e forestale ad essa attribuite, anche allo scopo di evitarne il deterioramento;
   il Governo dovrebbe prevedere un finanziamento triennale che consenta di effettuare le necessarie assunzioni per ripianare il numero di personale operaio che progressivamente cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età dall'anno 2017, in ragione dell'alta specializzazione di questo personale operaio e delle primarie funzioni da esso svolte;
   appare opportuno un intervento regolatorio sul decreto correttivo del decreto legislativo n. 177 del 2016 concernente il computo degli anni di servizio anche ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio militare, al fine di corrispondere alle legittime aspettative del personale transitato nell'Arma dei carabinieri (e nel Corpo della Guardia di finanza), nonché per non creare disparità di trattamento con il restante personale già in servizio nelle citate Forze di polizia a ordinamento militare;
   appare opportuno modificare l'articolo 6 del provvedimento in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;
   appare opportuno definire un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che preveda la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), fermo restando il loro inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto Governo n. 451);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge;
    segnatamente, il provvedimento interviene sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016;
   considerato che:
    l'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca novelle all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, volte a puntualizzare il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
    l'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha assegnato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ulteriori compiti di «concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei» e di «coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB)»;
    tale significativo aumento di competenze è stato «bilanciato» con il transito di appena 361 soggetti già appartenenti al Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della persistente e perdurante carenza di organico di 3.500 Vigili del Fuoco. Tutto ciò, in aggiunta alla assenza di tempestiva pianificazione e di investimenti di alcune regioni, combinata con la particolare siccità, ha determinato oggettive difficoltà nella lotta agli incendi che hanno flagellato il nostro Paese nei mesi estivi e il Nord Italia in questo autunno e durante lo scorso inverno;
    delle ridotte unità transitate nei Vigili del Fuoco rispetto alle circa 7.000 transitate nell'Arma dei Carabinieri, che non ha competenze nella lotta attiva agli incendi boschivi, il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato con qualifica DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento) non risulta esercitare tale funzione, venendo invece Pag. 13demandato a compiti e funzioni che nulla hanno a che vedere con le competenze e l'esperienza acquisite durante l'espletamento del servizio nel Corpo forestale; si è leso in questo modo il principio contenuto nella legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; tale violazione si palesa maggiormente in quelle regioni dove non vengono stipulate le convenzioni per il concorso nel coordinamento dell'AIB coi Vigili del Fuoco;
   considerato inoltre che:
    sulla legittimità della soppressione del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del personale nell'Arma dei Carabinieri è stata chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale; numerosi contenziosi sono aperti dinanzi a diversi Tar a seguito dei ricorsi presentati da oltre 2.000 membri dell'ex Corpo forestale i quali, con la riforma, hanno visto mutato lo status giuridico da civile a militare o non riconosciute le competenze e le funzioni svolte nel Corpo forestale dello Stato fino alla sua soppressione; in moltissimi casi i TAR hanno provveduto ad emanare sospensive nei confronti dei procedimenti di assorbimento nelle varie pubbliche amministrazioni;
    in merito alla cancellazione dei diritti sindacali da parte del personale civile militarizzato con la riforma è atteso a breve il pronunciamento della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo;
    le disfunzioni registratesi nel contrasto all'emergenza incidenti – sia quella di quest'estate sia quella di questo autunno in Piemonte e Lombardia – hanno evidenziato limiti strutturali conseguenti alla cancellazione del Corpo forestale dello Stato, di dimensioni così rilevanti da consigliare al ritorno alla situazione precedente la cosiddetta riforma Madia;
    con la soppressione del Corpo forestale dello Stato a partire dal primo gennaio 2017, il sistema Paese ha di fatto «barattato» un sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi rodato con un altro al suo primo debutto e tutto da perfezionare, che tenta per la prima volta nella nostra storia repubblicana, di ripartire le competenze e le funzioni dell'ex Corpo forestale dello Stato, tra Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri;
    della presunta riforma, si attendono ancora i decreti attuativi necessari al completamento del passaggio di competenze, personale, strumenti, dell'ex Corpo forestale dello Stato, in modo da mantenere su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi che fino all'anno scorso garantivano i Forestali; tuttavia il compito non è facile, neanche attraverso con un aumento della quantità di risorse per la lotta attiva, perché la questione è di carattere metodologico; infatti, fino al 2016, la struttura dell'ex Corpo Forestale dello Stato era capillarmente diffusa su tutto il territorio attraverso i «Comandi Stazione» e si era autonomamente e perfettamente integrata con la restante filiera antincendio (aereo antincendio del Corpo forestale dello Stato, Vigili del fuoco, volontariato antincendio, ecc.), in modo che nella stragrande maggioranza dei casi era proprio il Forestale con la sua organizzazione di supporto a trovarsi sull'incendio entro i primi 20 minuti e da quel momento incominciava ad operare allo spegnimento, essendo contestualmente anche il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ossia il coordinatore di tutta la filiera;
    come è noto, nell'intervenire sugli incendi boschivi la velocità è fondamentale; non solo, prima si interviene con l'allertamento (l'avvistamento), prima si potrà intervenire con lo spegnimento che sarà quanto più efficace quanto più l'incendio è ridotto. I tempi codificati dicono che l'allertamento (cittadini, vedette, ecc.) deve attivarsi nei primi 20 minuti e nei successivi 20 deve esserci qualcuno che inizia a spegnere. Da questo momento in poi, con il passare dei minuti, la superficie ed il fronte di fuoco diventano via via più Pag. 14incontrollabili ed esigono risorse ingenti, costose e spesso inefficaci;
    allo stato attuale e come riferiscono le principali rappresentanze sindacali audite nel corso della discussione, l'aver assegnato la competenza negli incendi boschivi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un grave errore politico, essendo la loro struttura territoriale inadatta, da sola, ad intervenire in poco più di mezz'ora nei boschi; al momento infatti comandi provinciali e distaccamenti dei Vigili del fuoco non garantiscono la stessa capillarità territoriale degli ex Comandi Stazione della Forestale;
    l'estensione anche al personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato dell'articolo 237 del Testo unico dell'ordinamento militare, che obbliga i carabinieri, in occasione dell'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, a darne notizia al proprio superiore potrebbe – secondo quanto rilevato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato il 4 ottobre 2017, applicandosi anche alla trasmissione del contenuto del materiale istruttorio corredato alla notizia di reato – non trovare adeguata copertura nell'originaria legge delega, ove risultasse in concreto incidere su questioni di procedura penale estranee all'oggetto di quest'ultima (in particolare, sui rapporti fra autorità di polizia giudiziaria ed uffici del Pubblico ministero, nel qual caso non parrebbe neppure collocata nella sede sua propria, ossia le norme di attuazione del Codice di procedura penale). Appare quindi preferibile o una parziale riformulazione della regola in senso più aderente al precedente, ovvero la sua reintroduzione – previa abrogazione – in un diverso testo normativo avente anch'esso rango di legge ordinaria, non vincolato però dai limiti funzionali e di materia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015;
   valutato, dunque, che:
    il provvedimento in esame non pare volto a risolvere le rilevanti criticità summenzionate e risulta urgente sanare la grave carenza del personale dei 3.500 Vigili del Fuoco, valutando anche i 3.000 idonei del concorso a 814 posti che attendono da anni di essere assunti nonostante sussisti una graduatoria in scadenza;
    occorre altresì assegnare ai Vigili del Fuoco un maggior numero di personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di fronteggiare agli accresciuti compiti di lotta agli incendi boschivi (si stima la necessità di ulteriori 2000 operatori) o, in subordine, prevedere altrettante assunzioni;
    appare, altresì, non chiaro se, in forza del decreto legislativo n. 177 del 2016, la posizione pensionistica dei soggetti trasferiti dal Corpo forestale ai Vigili del fuoco sia riferita alla sola età anagrafica e al maturato contributivo o anche, come si auspica, al riconoscimento dell'aumento di servizio di un anno ogni cinque già maturato nel Corpo forestale dello Stato ma non esistente nei Vigili del fuoco; parimenti ai Vigili del fuoco (e di conseguenza agli ex Corpo forestale dello Stato riassorbiti nei Vigili del fuoco) non viene riconosciuta la maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997;
    l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto del 2016 prevede una disciplina concernente la ricollocazione del personale del Corpo forestale dello Stato, assorbito in altre forze di polizia. Risulta che alcuni soggetti già appartenenti al Corpo Forestale non siano stati ricollocati in altra amministrazione statale, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo citato. Risulterebbe, pertanto, auspicabile avviare il percorso previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, ancorché risulti scaduto il termine, al fine di ricollocare il personale in altra amministrazione statale, come previsto dalla legislazione vigente;
   considerato, altresì, che:
    non risultano ancora effettuate le assegnazioni definitive del personale ex Pag. 15Corpo forestale dello Stato transitato nei Vigili del Fuoco; sarebbe pertanto auspicabile prevedere un termine a tale individuazione previa ricollocazione dello stesso personale nelle sedi loro più favorevoli tramite mobilità interna;
    all'atto del passaggio e dell'individuazione delle qualifiche di assegnazione non è stata tenuta in considerazione l'effettiva anzianità maturata nel Corpo forestale dello Stato. Esemplificativo è il calcolo del congedo ordinario come neo assunti; inoltre per alcuni si sono create incongruenze e penalizzazioni tra la qualifica di provenienza nel Corpo forestale dello Stato e quella di assegnazione nei Vigili del Fuoco poiché i decreti di inquadramento hanno tenuto conto dell'anzianità maturata a novembre 2016 ma nella realtà tale personale ha prestato poi servizio nel Corpo forestale dello Stato sino al 31 dicembre 2016, data nella quale per alcuni doveva essere maturata (e quindi riconosciuta nei Vigili del fuoco) la promozione;
    il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato transitato nei Vigili del Fuoco, inoltre, non ha ancora ha percepito tutte le spettanze retributive maturate nel Corpo forestale dello Stato sino al 31 dicembre 2016. È pertanto opportuno stabilire tempi certi per detti pagamenti;
    inoltre, nulla è stato previsto per le unità di personale assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si evidenzia pertanto la lacuna normativa relativa all'inquadramento di tale personale, che genera disparità di trattamento e disomogeneità con quanto previsto per il restante personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti delle altre Amministrazioni coinvolte. Emerge quindi l'esigenza di sanare tale situazione adottando una specifica Tabella di inquadramento giuridico del personale appositamente individuato per assolvere alle funzioni ed attività che la legge ha affidato al MIPAAF;
    non trova poi applicazione, per detto personale, la procedura di mobilità volontaria prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016 e dal conseguente D.P.C.M. 21 novembre 2016 che aveva ad oggetto il solo contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che poteva avvalersi della facoltà di transito in mobilità verso altre amministrazioni statali diverse da quelle individuate dal decreto legislativo per il trasferimento delle funzioni ed attività del Corpo forestale dello Stato (Arma dei carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali);
    valutata, infine, la assoluta necessità di prevedere l'innalzamento significativo delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco e l'implementazione delle disponibilità organiche ed economiche, dei mezzi e delle infrastrutture,
   esprimono

PARERE CONTRARIO.

Basilio, Massimiliano Bernini, Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli, Terzoni, Cecconi, Corda.