CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11598 Tripiedi: Iniziative per superare la situazione di precarietà dei lavoratori del settore della ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le questioni poste dall'interrogante riguardano specificamente il proseguimento dell'attività di ricerca da parte degli IRCCS pubblici a seguito dell'entrata in vigore del recente decreto legislativo n. 75 del 2017. A riguardo, ricordo anzitutto che il 5 giugno scorso si è svolto un incontro tecnico di chiarimenti tra i direttori scientifici degli Istituti e i vertici tecnici del Ministero della salute e del Dipartimento della funzione pubblica. A seguito dell'incontro è stata redatta anche una nota formale da parte dell'Ufficio legislativo (prot. n. 1533 del 1o agosto scorso) con la quale è stato chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, gli IRCCS possono continuare a utilizzare tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla disciplina già vigente, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che contempla le collaborazioni da attribuire a esperti di particolare e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura altamente qualificata, come nel caso dei ricercatori degli IRCCS, per obiettivi e progetti specifici e determinati. Con il decreto legislativo n. 75 del 2017 è stato esclusivamente previsto che, a tutela delle forme genuine di collaborazione e al fine di non alimentare il precariato, a partire dal 1o gennaio 2018, nel settore pubblico, per via delle disposizioni già dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, tali prestazioni di lavoro autonomo non potranno tradursi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (nel settore privato le prestazioni rese con tali modalità sono assimilate al lavoro subordinato). In sostanza, le collaborazioni genuine potranno continuare ma non potranno avere le caratteristiche di etero organizzazione vietate dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, prima ancora, dall'articolo 2 del citato decreto n. 81.
  Peraltro, il divieto di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa riguarda i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2017 e non intaccherà i rapporti in corso a quella data.
  Occorre, poi, aggiungere che, proprio per garantire la continuità delle attività di ricerca, il personale degli IRCCS gode di una specifica e maggior tutela, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tale previsione consente, in deroga al divieto di cui al citato articolo 7, comma 5-bis, di continuare comunque ad avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di lavoro flessibile al 31 dicembre 2016, ossia anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
  Inoltre, è doveroso segnalare che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, che detta precise norme volte a consentire l'assunzione stabile di personale precario titolare di contratti di lavoro Pag. 144flessibile e a tempo determinato, trova applicazione anche nei confronti del personale degli IRCCS, come sarà peraltro ribadito in una circolare a mia firma, di prossima emanazione.
  Infine, si segnala che sono in corso fattive e concrete interlocuzioni tra gli uffici dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della semplificazione e pubblica amministrazione, al fine di introdurre una norma che preveda un percorso di stabile reclutamento specificamente dedicato ai ricercatori degli IRCCS e che presuppone una riorganizzazione a piramide dell'organico degli Istituti.
  Si manifesta, ancora una volta, la disponibilità del Governo a proseguire nel fattivo confronto per risolvere le annose problematiche che riguardano il personale in questione.

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ALLEGATO 2

5-12591 Paris: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si chiedono una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni di superamento del precariato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  Preliminarmente, preciso che le procedure in esame saranno oggetto di una circolare di prossima pubblicazione e di linee guida che chiariranno tutti gli aspetti applicativi in essere.
  Nello specifico dei chiarimenti richiesti:

A. Stato di adozione dei piani triennali dei fabbisogni:
  «quale sia lo stato del processo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni con particolare riferimento agli enti locali».

  Il Dipartimento della funzione pubblica sta procedendo all'elaborazione delle linee guida in materia di reclutamento del personale, previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, che, per gli enti locali, verranno adottate previo accordo in sede di Conferenza Unificata.
  Si segnala, che, in sede di prima applicazione, nelle more di adozione dei suddetti piani, le pubbliche amministrazioni potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nei termini previsti dall'articolo 22, comma 1.

B. Personale precario dei centri per l'impiego e possibilità di accedere per gli stessi alle procedure di reclutamento stabile:
  «a quali procedure di stabilizzazione possa accedere il personale precario dei centri per l'impiego».
  È indubbio che le disposizioni di cui all'articolo 20 ricomprendano anche questo personale. Tra l'altro, nel disegno di legge di bilancio AS 2960, all'articolo 68, comma 20, si prevede che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possano applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere possono, quindi, essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.

C. Lavoratori con contratti a tempo determinato, che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo:
  «quali iniziative si intendano adottare per tutelare i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo e non potranno beneficiare di proroghe né essere assunti in assenza di nuovi bandi di concorso».

  Con la circolare di prossima pubblicazione si chiarirà che tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno tutelati Pag. 146in quanto rientranti nelle categorie dell'articolo 20, con conseguente possibilità di proroga dei contratti in essere al fine di consentire l'espletamento delle procedure.

D. Possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che, non abbiano maturato i tre anni di servizio continuativo a tale titolo, bensì abbiano svolto le medesime funzioni sulla base di contratti di collaborazione:
  «se vi sia la possibilità di assumere a tempo indeterminato, lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che, alla data del 31 dicembre 2017, non abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo, ma abbiano svolto in modo prolungato le medesime funzioni sulla base di contratti, di collaborazione».

  Sempre nella predetta circolare verrà specificato che l'articolo 20, comma 1, sarà applicabile agli stessi purché siano stati assunti a seguito del superamento di procedure concorsuali e abbiano maturato il requisito dei tre anni, anche con diverse tipologie di contratti flessibili.

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ALLEGATO 3

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: lettere a), b) e d) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e).
1. 33. Tinagli.

  Al comma 3, premettere la seguente lettera:
   Oa) il Presidente;.
1. 10. Simonetti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri con le seguenti: Il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto da quattro consiglieri, sono.
1. 16. Simonetti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: consiglieri aggiungere le seguenti: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici esperti, di cui almeno un terzo costituita da esterni, anche stranieri, e la maggioranza da interni all'amministrazione, e valutati tramite procedura comparativa da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e.
1. 41. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata, fermi restando i criteri di cui al comma 7, tra le candidature pervenute a seguito di selezione pubblica bandita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il quarto mese antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione, tramite comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le candidature pervenute sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla conclusione della procedura di nomina di cui al presente comma.
1. 19. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Pag. 148

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: l'intesa con le seguenti: il parere;

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole: dell'intesa con le seguenti: del parere.
1. 53. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 7, dopo la parola: competenza aggiungere le seguenti: nelle discipline economiche o giuridiche o sociologiche o statistiche e tecniche.
1. 43. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. In caso di assenza o impedimento del presidente, è nominato un vicepresidente con funzioni vicarie.
1. 42. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel rispetto del principio di imparzialità, osta al conferimento della carica di consigliere d'amministrazione il ricoprire o l'aver ricoperto negli ultimi tre anni, cariche di partito, il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali ed europei.
1. 44. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Non può essere nominato componente del consiglio di amministrazione chi nei due anni precedenti ha ricoperto la carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ha ricoperto incarichi di governo a livello nazionale, regionale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 20. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 8, sostituire le parole: I componenti del consiglio di amministrazione con le seguenti: Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
1. 17. Simonetti.

  Al comma 8, sopprimere le parole: , possono essere confermati una sola volta.
1. 21. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per la nomina di nuovi componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti ai sensi del comma 8, si segue la procedura di cui al comma 6.
1. 22. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono comunque in carica, anche in deroga al termine di cui al comma 8, fino alla nomina dei nuovi componenti.
1. 23. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La conferma dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 8 è subordinata al parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza assoluta dei loro componenti.
1. 24. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Pag. 149

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: dell'incarico aggiungere le seguenti: Il presidente ed.
1. 18. Simonetti.

  Al comma 9, dopo le parole: professionale o di consulenza aggiungere le seguenti: inerente o riconducibile all'attività dell'istituto.
1. 11. Simonetti.

  Al comma 9, sostituire le parole da: né possono fino alla fine del comma con le seguenti: che attenga alle materie riguardanti l'attività degli istituti, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o nelle organizzazioni sindacali, datoriali o altri incarichi all'interno degli istituti. Per i dipendenti pubblici l'incarico di consigliere è compatibile con quello svolto nell'amministrazione di provenienza. Tale compatibilità viene stabilita dal responsabile della medesima amministrazione con relazione motivata che dovrà essere valutata da tutti i soggetti che intervengono nella procedura di nomina.
1. 39. Tinagli.

  Al comma 9, sostituire le parole da:, né possono fino a: rispettivi ordinamenti con le seguenti: che attenga alle materie riguardanti l'attività degli istituti, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno degli istituti. Per i dipendenti pubblici l'incarico di consigliere è compatibile con quello svolto nell'amministrazione di provenienza e tale compatibilità è stabilita dal responsabile della medesima amministrazione con relazione motivata trasmessa a tutti i soggetti che intervengono nella procedura di nomina.

  Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: Il presidente aggiungere le seguenti: , che deve ricoprire l'incarico a tempo pieno e non può svolgere altre attività nei settori privato, professionale o pubblico,.
1. 1. Auci.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: o di rappresentanza nei partiti politici aggiungere le seguenti: ovvero nelle organizzazioni sindacali.
1. 12. Simonetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente.
1. 25. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il presidente predispone i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, lettera c) sostituire la parola: predispone con le seguenti: approva i piani pluriennali e;
   b) al comma 19, sopprimere la lettera c).
1. 35. Tinagli.

  Al comma 11, lettera c), sostituire la parola: predispone con la seguente: approva.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente: c) esprime la propria valutazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sui criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento approvati dal consiglio di amministrazione Pag. 150e predispone una apposita relazione entro quindici giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta e approva i medesimi atti entro il termine di due settimane.
   b) al comma 19, lettera g), dopo le parole: di ciascun anno, aggiungere le seguenti: le relazioni di cui alla lettera c), unitamente a.
1. 2. Auci.

  Al comma 11, lettera e), sopprimere le parole: , sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale,.
1. 3. Auci.

  Al comma 11, lettera h), sopprimere le parole: , nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza.
1. 4. Auci.

  Al comma 11, sopprimere la lettera i).
1. 45. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   l) nomina i membri del comitato scientifico secondo criteri definiti dal comma 28 predispone il piano di lavoro del medesimo comitato e delibera gli eventuali incarichi di ricerca esterni su proposta dello stesso comitato scientifico.
1. 34. Tinagli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In caso di inottemperanza da parte del consiglio d'amministrazione e del direttore generale, alle linee di indirizzo ed alle direttive generali del consiglio di strategia e vigilanza, si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei casi più gravi lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e l'esecuzione degli atti di gestione attraverso un commissario ad acta.
1. 46. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da diciannove membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nove in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nove in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
1. 26. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di ponderazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi all'interno del consiglio di strategia e vigilanza.
1. 50. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 14, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: uno designato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,.

Pag. 151

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: quattordici con la seguente: tredici.
1. 49. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Al comma 14, sostituire le parole: e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza di quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi con le seguenti:, cinque in rappresentanza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, quattro in rappresentanza delle principali associazioni dei datori di lavoro, tre in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei professionisti non iscritti agli ordini, e due in rappresentanza di studenti, dottorandi, e giovani in programmi di formazione professionale e apprendistato.
1. 36. Tinagli.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Il consiglio di strategia e vigilanza elegge tra propri membri un presidente.
1. 37. Tinagli.

  Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione al consiglio di strategia e vigilanza non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
1. 38. Tinagli.

  Al comma 19, sopprimere la lettera b).
1. 5. Auci.

  Al comma 19, lettera e), sostituire le parole da: avvalendosi anche dell'Organismo fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso richieste da avanzare al consiglio di amministrazione e, per suo tramite, all'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al collegio dei sindaci.
1. 6. Auci.

  Al comma 19, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) predispone il piano di lavoro del comitato scientifico di cui al comma 28 e determina gli eventuali incarichi di ricerca esterni, su proposta dello stesso comitato scientifico.
1. 7. Auci.

  Al comma 19, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) invia una relazione semestrale ai Ministeri vigilanti in merito allo stato di attuazione della strategia.
1. 47. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: 19-bis. Il consiglio di strategia e vigilanza approva ai sensi del comma 20 un regolamento con il quale definisce la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento.
1. 27. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il consiglio di strategia e vigilanza.
1. 28. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

  Al comma 22, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) riferisce al consiglio di strategia e vigilanza ogni volta che questo ne faccia richiesta.
1. 29. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Pag. 152

  Al comma 23 aggiungere, in fine, le parole: , sentito il consiglio di strategia e vigilanza.
1. 30. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

  Al comma 24, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: tre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: Quattro con la seguente: Due e la parola: tre con la seguente: uno.
1. 13. Simonetti.

  Al comma 24, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: Quattro con la seguente: Tre e la parola: tre con la seguente: due.
1. 14. Simonetti.

  Al comma 24, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.
1. 52. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 25, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.
1. 15. Simonetti.

  Al comma 26, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ai fini di un controllo collaborativo.
1. 48. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

  Al comma 27, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  I componenti sono nominati dal consiglio di strategia e vigilanza, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di amministrazione.
1. 31. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 28, primo periodo, dopo la parola: elevata aggiungere le seguenti: e comprovata.

  Conseguentemente, al medesimo comma apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo sopprimere le parole da: , i cui componenti fino a: una sola volta;
   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata dei componenti del comitato scientifico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione.
1. 32. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 28, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: pianifica e controlla attività di ricerca su temi specifici, affidate all'esterno dell'istituto.
1. 8. Auci.

  Al comma 28, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e propone al consiglio di amministrazione criteri e procedure per l'accesso alle banche dati dell'istituto, anche in formato aperto.
1. 51. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 28, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il comitato scientifico è tenuto al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'utilizzo, da parte di un membro del comitato scientifico, dei dati presenti presso la banca dati dell'istituto per obiettivi o scopi diversi da Pag. 153quelli del comitato stesso determina l'immediata decadenza del responsabile della violazione.
1. 40. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 28, sostituire il terzo periodo con il seguente: La partecipazione al comitato scientifico dà titolo alla corresponsione di un gettone di presenza e al rimborso delle spese documentate.
1. 9. Auci.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e quelle maggiormente rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei collegi dei sindaci che sono rinnovati alla scadenza naturale.
3. 1. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le indennità di carica spettanti al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione dell'INPS dell'INAIL non possono essere comunque superiori alle indennità di carica percepite dai presidenti dell'INPS e dell'INAIL in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4. 1. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Pag. 154

ALLEGATO 4

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , lettere a), b) e d).

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti:, lettere a), b) e d).
1. 54. La Relatrice.

  Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
1. 55. La Relatrice.

  Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente: 30 All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.».
1. 56. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione
2. 2. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 3. La Relatrice.

Pag. 155

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal rinnovo dei collegi dei sindaci ai sensi del comma 2, i posti di dirigente generale fuori ruolo previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nella dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli incarichi di componente dei collegi dei sindaci degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, incrementano, in misura pari all'eccedenza rispetto al numero dei componenti del collegio dei sindaci da nominare ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della presente legge, i posti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del predetto Ministero e sono considerati quali incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è conseguentemente adeguato il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
3. 2. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 1 e dai rimborsi delle spese i cui all'articolo 1, comma 28, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
4. 2. La Relatrice.

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ALLEGATO 5

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, premettere la seguente lettera: 0a) il presidente;
*1. 33. (Nuova formulazione). Tinagli.

  Al comma 3, premettere la seguente lettera: 0a) il presidente;
*1. 10. Simonetti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al comma 6.
1.22. (Nuova formulazione). Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: compresi gli con la seguente: nonché.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: ovvero nelle organizzazioni sindacali
1. 12. (Nuova formulazione). Simonetti.