CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    i commi da 88 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR);
    in particolare, tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale;
    da un altro lato, ai commi da 100 a 114, prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;
    la normativa appena richiamata sta già sortendo effetti positivi, testimoniati dal fatto che i PIR stanno raccogliendo una massa sempre più ingente di risparmi delle famiglie italiane, consentendo una diversificazione degli investimenti e fornendo risorse fresche per finanziarie le imprese produttive italiane;
    l'attuazione di tale articolata disciplina ha tuttavia fatto emergere alcuni dubbi e problemi applicativi che appare necessario chiarire, nonché l'opportunità di estenderne l'applicazione, al fine di rafforzarne gli effetti di sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto nelle piccole e medie imprese e nelle società che non possono aspirare alla quotazione;
    in tale contesto appare inoltre necessario favorire il collocamento e la quotazione sul mercato di un paniere più ampio di titoli azionari e obbligazionari emessi da società italiane, al fine di evitare che le maggiori risorse finanziarie mobilitate dai predetti incentivi tributari finiscano per provocare un effetto di «bolla speculativa» sui pochi titoli esistenti, nonché favorire il recupero dei prezzi delle azioni delle società domestiche quotate sul listino di Borsa italiana, la cui sottovalutazione è stimata, ad esempio, nella misura del 35 per cento da Morgan Stanley: il recupero di una corretta valutazione di tali titoli contribuirebbe infatti ad evitare che le società domestiche possano essere Pag. 110oggetto di acquisti totalitari, a prezzi scontati, anche da parte di società estere,

impegna il Governo:

  ad assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, per:
   a) prevedere l'applicazione del meccanismo di detassazione previsto per gli investimenti qualificati ai sensi dell'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, anche agli investimenti effettuati tramite sottoscrizione di strumenti obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei titoli (quote e azioni) elencati dal comma 89;
   b) introdurre la possibilità, nel caso di cessione entro il periodo di 5 anni degli investimenti assistiti dalle agevolazioni tributarie, di reinvestire, entro il termine di 90 giorni, i redditi realizzati attraverso la cessione, mantenendo l'esenzione anche sul nuovo investimento, ovvero quantomeno escludendo l'applicazione degli interessi sull'imposta dovuta sui medesimi redditi;
   c) valutare la possibilità di innalzare dal 5 per cento fino al 10 per cento il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o fondi pensione, limitatamente alla sottoscrizione dei PIR, nonché di ampliare i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche, ad esempio portando il primo limite a 100.000 euro e il secondo a 500.000 euro;
   d) prevedere che le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 siano calcolate sull'ammontare dei soli investimenti effettivamente effettuati e non sulla raccolta totale dei PIR, permettendo ai fondi di avere più libertà di azione sugli investimenti e consentendo loro maggiore possibilità di diversificazione sui mercati esteri, mantenendo comunque inalterate le finalità della richiamata normativa sui PIR;
   e) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché promuovere, anche da parte di Borsa italiana, la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari;
   f) ampliare il numero di società che accedono al mercato azionario e obbligazionario, ad esempio prevedendo agevolazioni fiscali per favorire la crescita di veicoli sul modello delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC);
   g) introdurre agevolazioni tributarie (ad esempio nella forma di una riduzione dell'aliquota di imposta dal 26 per cento al 12,5 per cento) per le obbligazioni il cui emittente non sia una sola società, ma una pluralità di società di piccole/medie dimensioni (PMI), prevedendo inoltre che tali emissioni obbligazionarie, realizzate da consorzi di emittenti, possano essere, in aggiunta, associate a forme di garanzia a tutela del sottoscrittore/risparmiatore, realizzando in tal modo una riduzione dei costi di emissione per ciascuna singola società e una diversificazione del rischio emittente per l'investitore;
   h) prevedere che i PIR possano anche investire sia in titoli emessi da società aventi ad oggetto attività immobiliari sia in quote di fondi immobiliari che investano principalmente in Italia e/o nell'area euro;
   i) valutare l'opportunità di consentire ai PIR di acquistare anche quote di un Fondo immobiliare ad hoc, in cui far confluire il patrimonio immobiliare pubblico, con l'obiettivo di abbattere il debito pubblico utilizzando a tal fine il risparmio privato degli italiani, che è di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi, i quali hanno un debito pubblico più basso ma nei quali si registra un livello maggiore di indebitamento privato.
(8-00266) «Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Sottanelli».

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ALLEGATO 2

7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    i commi da 88 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR);
    in particolare, tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale;
    da un altro lato, ai commi da 100 a 114, prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR, a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;
    attualmente sono attivi sul mercato 44 fondi PIR compliant che, nei primi 9 mesi dell'anno, hanno raccolto circa 5 miliardi di euro; le stime di settore prevedono una raccolta complessiva pari a 10 miliardi di euro entro la fine del 2017 e di oltre 70 miliardi di euro entro il 2021; le imprese altamente innovative soffrono di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori e, per tale ragione, è fondamentale favorire la produttività e la crescita del Paese, convogliando più fonti di finanziamento verso le imprese tecnologicamente innovative: in linea con quanto appena asserito sarebbe altresì opportuno rafforzare il sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto a favore di piccole e medie imprese e società che non possono aspirare alla quotazione presso i principali mercati regolamentati;
    lo strumento dei PIR potrebbe quindi rappresentare una straordinaria opportunità per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che investono in innovazione con l'obiettivo di essere maggiormente competitive nei mercati internazionali e di essere al passo con i cambiamenti in atto nel sistema economico,

impegna il Governo:

  ad assumere iniziative normative volte a:
   a) prevedere l'applicazione del meccanismo di detassazione previsto per gli investimenti qualificati ai sensi dell'articolo Pag. 1121, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, anche agli investimenti effettuati tramite sottoscrizione di strumenti obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei titoli (quote e azioni) elencati dal comma 89 della medesima legge;
   b) prevedere, nel caso di cessione degli investimenti assistiti dalle agevolazioni tributarie prima del termine di 5 anni, la piena vigenza delle agevolazioni tributarie, a condizione che le liquidità liberate vengano reinvestite in altri strumenti finanziari della medesima tipologia;
   c) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché di promuovere la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari, fermi restando tutti gli opportuni controlli delle autorità di vigilanza;
   d) predisporre adeguate procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – PIR e strumenti di quotazione semplificati – con il profilo personale di rischio del cliente implementando l'attuale sistema di vigilanza sul credito e sul risparmio;
   e) istituire presso la CONSOB un Fondo – finanziato mediante una contribuzione degli intermediari degli strumenti PIR e degli strumenti di quotazione semplificati – preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di misselling di strumenti finanziari ai danni di risparmiatori frodati con strumenti finanziari non coerenti con il proprio profilo di rischio;
   f) introdurre un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio «portafoglio di investimento» complessivamente inteso;
   g) estendere l'agevolazione fiscale sui PIR anche a forme di gestione individuale (gestioni patrimoniali) e non solo collettiva (fondi) per permettere anche al mondo delle gestioni di private banking di accedere direttamente agli investimenti PIR, lasciando i vincoli PIR in capo alla gestione e non agli investimenti sottostanti.
(7-01386) «Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano».

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione (C. 4628 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4628, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016»;
   rilevato come i due Accordi di cui si propone la ratifica siano finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale, intensificando in particolare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, ed escludendo la possibilità che l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi possa essere rifiutata per motivi attinenti al segreto bancario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati (C. 4686 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4686, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017;
   rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica risponda a esigenze di adeguamento tecnologico del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), connesse alla costituzione del più grande Data Centre in materia a livello mondiale, il quale sarà ubicato in Italia, nel Tecnopolo di Bologna;
   evidenziata la rilevanza strategica dell'iniziativa, che potrà apportare significativi benefici al nostro Paese, sia in termini di prestigio internazionale sia in termini di sviluppo del patrimonio scientifico e tecnologico nazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE