CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456);
   osservato preliminarmente che il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine alle informazioni da fornire al consumatore attraverso l'etichetta dei prodotti;
   rilevato, al riguardo, che risulta quanto mai auspicabile che venga completato il processo di riforma individuato nel provvedimento europeo de quo, prevedendo che l'indicazione dell'origine del prodotto o della materia prima diventi obbligatoria per tutti i Paesi membri;
   considerato, altresì, che sempre più spesso vengono commercializzati anche nel nostro Paese i cosiddetti «baby food», cibi industriali quali biscotti, yogurt e pasta, destinati alla tavola dei bimbi da 0 a 3 anni, nonostante per tale fascia di età sia prevista l'applicazione di una normativa europea più severa sui limiti di micotossine e antiparassitari ammessi;
   ritenuto, al riguardo, opportuno promuovere iniziative finalizzate all'adozione di un'etichettatura che renda maggiormente chiaro che tali tipologie di prodotti non sono adatte ai bambini di età inferiore a 36 mesi;
   preso atto favorevolmente del fatto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2013 –, è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che prevede l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
   preso atto che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), del comma 3 dell'articolo 5 della medesima legge 12 agosto 2016, n. 170, che ha conferito delega al Governo per la revisione della normativa nazionale in relazione a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, individuando i seguenti criteri specifici:
    adeguare, fatte salve le fattispecie di reato vigenti, il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 1169/2011, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione; Pag. 114
    demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con l'individuazione, quale Autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lo scopo di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra Autorità, fatte salve le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quella degli organi preposti all'accertamento delle violazioni;
   preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dei Trento e di Bolzano, in data 26 ottobre 2017;
   considerato che il predetto lo schema, come si evince anche dal titolo, è chiamato ad aggiornare, in relazione alle novità introdotte con il regolamento (UE) n. 1169/2011, sostituendole, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, attuative della direttiva 2011/91/UE, la quale detta norme in merito alle marche e diciture, che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
   preso atto, al riguardo, che gli articoli da 17 a 20 dello schema in oggetto dettano disposizioni relative alle informazioni che debbono figurare: nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17); nei prodotti venduti ai distributori automatici (articolo 18); nei prodotti non preimballati (articolo 19); nei prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20);
   rilevato, al riguardo, che l'articolo 25 prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, in quanto rientranti, secondo quanto specifica la relazione illustrativa, in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011;
   considerato, in proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia;
   ritenuto, quindi, opportuno, premettere all'articolo 25 un inciso dove si faccia salva l'applicazione della normativa europea vigente;
   considerata, altresì, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nel provvedimento in esame affluiscano, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari;
   ritenuto, inoltre, che occorra tenere nella debita considerazione il particolare ruolo svolto dalle microimprese, tutelate a livello europeo dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ed elemento rappresentativo del sistema produttivo nazionale;
   considerato, al riguardo, opportuno prevedere che in caso di commissioni degli illeciti da parte delle microimprese, la sanzione possa essere ridotta fino ad un terzo, e non fino alla metà, come attualmente previsto dall'articolo 27, comma 3,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 25, siano premesse le seguenti parole: «Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente,»;Pag. 115
   2) all'articolo 27, comma 3, le parole: «la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà» siano sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo;
   3) dopo l'articolo 27, sia aggiunto il seguente: «Art. 27-bis – 1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del Capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».