CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 ottobre 2017
900.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.
5-12379 Dall'Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulle vicende occupazionali dei lavoratori del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl; pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.
  Nell'ottobre 2016 le società Nestlé e R&R Ice Cream hanno costituito la joint venture Froneri Italy Srl, specializzata nel settore del gelato e del surgelato e nel settore lattiero-caseario refrigerato. Presso lo stabilimento di Parma (ex Nestlè), dove è ubicata anche la sede legale, Froneri confeziona gelati ed impiega 185 lavoratori di cui 179 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato.
  Lo scorso 27 settembre la società Froneri ha dato avvio a una procedura di licenziamento collettivo – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – per un numero complessivo di 120 dipendenti, di cui 112 presso lo stabilimento e gli uffici di Parma e 8 presso la sede di Milano. In riferimento a tale procedura la società ha evidenziato una crisi generale del mercato del gelato industriale, con una contrazione della produzione e un concomitante al calo dei consumi annui pro capite.
  La regione Emilia Romagna ha comunicato che lo scorso 12 ottobre, nel corso di un tavolo di confronto promosso dalla regione stessa, la società ha informato le parti di avere ricevuto una manifestazione d'interesse all'acquisizione dello stabilimento di Parma da parte di tre soggetti economici. La società, tuttavia, non ha precisato il contenuto delle eventuali proposte ricevute, il settore commerciale in cui operano i proponenti né la loro identità.
  Il Ministero dello sviluppo economico, interessato della questione, ha fatto sapere che sta seguendo con molta attenzione la delicata vicenda che sta interessando lo stabilimento di Parma della Froneri; è stato riconvocato per i primi giorni di novembre un tavolo per la gestione della vertenza e, in quella sede, si procederà alle necessarie analisi e approfondimenti tecnici, con il coinvolgimento dell'azienda, delle parti sociali e delle istituzioni interessate, al fine di promuovere e verificare le ipotesi di soluzioni della crisi.
  Da ultimo nel rilevare che, ad oggi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è stato ancora richiesto dalle parti sociali di un intervento per l'esame della situazione occupazionale, essendo ancora in corso la fase sindacale della predetta procedura di licenziamento collettivo, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla vicenda in parola al fine di valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

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ALLEGATO 2

5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.
5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
  Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
  Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI, occorrono i seguenti requisiti:
   stato di disoccupazione;
   tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
   trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

  Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra part-time orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra full time e part-time.
  Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: «Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero». Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che: «... ai fini Pag. 127della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale», rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in part-time verticale non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
  Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale.
  Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento.
  Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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ALLEGATO 3

5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all'attuazione dell'APE volontario e dell'APE sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Simonetti – con il presente atto parlamentare – evidenzia l'elevato numero di reiezioni, da parte dell'INPS, delle domande per l'accesso alla indennità di APE sociale e per l'uscita agevolata dei cosiddetti lavoratori precoci, di cui alla legge di bilancio 2017. In particolare, per quanto riguarda l'accesso all'APE sociale, l'interrogante lamenta che l'INPS abbia respinto gran parte delle domande dei lavoratori rioccupati – per periodi molto brevi – al termine della prestazione di disoccupazione e retribuiti con voucher, nonché quelle riguardanti i lavoratori impegnati in attività gravose.
  Ciò posto, occorre precisare che sulla questione è di recente intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornendo all'INPS alcuni criteri di interpretazione normativa, che potranno essere utilizzati dall'Istituto per la valutazione delle domande ancora in istruttoria, nonché essere considerati per l'eventuale esercizio dei propri ampi poteri di autotutela.
  Il Ministero ha infatti chiarito i criteri di individuazione dello stato di disoccupazione tanto per i lavoratori subordinati (per i quali appare applicabile l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui «lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi»), quanto per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale, anche retribuite con voucher (parificabili a tali fini ai lavoratori subordinati in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, ovvero valutabili sulla base della previsione dell'articolo 54-bis, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale «i compensi percepiti dal prestatore occasionale (...) non incidono sullo stato di disoccupato»), quanto infine per i lavoratori parasubordinati e autonomi.
  Per quanto attiene, invece, ai lavoratori impegnati in attività gravose, il Ministero del lavoro ha rappresentato l'opportunità che l'INPS, prima di concludere la procedura di certificazione dei requisiti richiesti, prosegua nell'attività istruttoria – coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate – al fine di verificare se sussistano le condizioni minime per l'accoglimento. Inoltre, si è segnalata la necessità di comporre le questioni problematiche emerse in sede di istruttoria delle domande mediante l'adeguamento del Protocollo – previsto dagli articoli 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 87 del 2017 e 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 – individuato quale strumento di armonizzazione dei dati in possesso delle Amministrazioni.
  Al riguardo, segnalo che è stato istituito presso il Ministero un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso il quale l'INPS ha reso noto di aver elaborato le indicazioni operative per procedere all'attuazione delle indicazioni interpretative fornite e al riesame delle domande di accesso all'Ape sociale già pervenute.
  Con riferimento al secondo quesito concernente la cosiddetta APE volontaria, faccio presente che il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di regolamentazione (n. 150 del 4 settembre Pag. 1292017), al termine del complesso iter di adozione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017.
  Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, faccio presente che – nell'ambito della predisposizione dello schema del disegno di legge di bilancio 2018 – questo Ministero ha proposto modifiche migliorative e ampliative dell'istituto dell'APE sociale, con particolare riguardo alle lavoratrici madri e ai lavoratori con contratti a tempo determinato.