CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Italia attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori, che sono temi prioritari per la nostra politica estera in materia di diritti umani.
  Per quanto riguarda in particolare il tema dei matrimoni contratti con minori, siamo in prima linea nella campagna internazionale per porre fine ai matrimoni precoci e forzati, che costituiscono una pratica dannosa che viola i diritti umani.
  A questo proposito, promuoviamo e partecipiamo attivamente ai negoziati sulle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Diritti Umani dell'ONU in materia. L'ultima risoluzione sul tema è stata adottata per consenso lo scorso giugno dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. L'Italia ha partecipato attivamente al negoziato, essendo parte del core group che presenta la risoluzione, e ha co-sponsorizzato il testo. Nella risoluzione, tra l'altro, si sollecitano gli Stati ad adottare, applicare e armonizzare leggi e politiche finalizzate a prevenire ed eliminare la pratica dei matrimoni precoci e forzati.
  Lo scorso dicembre anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso una risoluzione (biennale) sul tema, che il nostro Paese ha co-sponsorizzato. Anche in questo caso il testo è stato presentato da un gruppo transregionale di Paesi, animato da Canada e Zambia. Nella risoluzione si evidenzia, tra l'altro, l'esigenza che gli Stati innalzino l'età minima per contrarre matrimonio all'interno dei propri ordinamenti.
  L'Italia è attiva per porre fine ai matrimoni precoci e forzati anche attraverso le attività di cooperazione allo sviluppo. Il documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), annovera la lotta a questa pratica tra le priorità tematiche della cooperazione italiana nell'ambito della lotta alle diseguaglianze, la protezione dei minori e l’empowerment femminile.
  Con riferimento allo Yemen, l'Italia segue con molta attenzione la situazione dei diritti umani nel Paese in conflitto e, nello specifico, la diffusione del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. In risposta alla crisi umanitaria e di conflitto in atto nel Paese, alimentata dal conflitto civile in cui lo Yemen è precipitato dopo il colpo di Stato della fine del 2014, l'Italia ha recentemente disposto in favore dello United Nations Population Fund (UNFPA) un finanziamento di 350.000 euro per la realizzazione di interventi nel settore della salute riproduttiva delle donne e delle ragazze in giovane età, per la prevenzione e l'assistenza alle vittime della violenza di genere, attraverso servizi di consulenza, di cure ostetriche di urgenza, cliniche mobili, distribuzione di kit igienici. Gli interventi in questione si svolgono nei Governatorati di Al Hudaydah, Ibb e Taiz. Il progetto si colloca nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi di emergenza che realizzeremo in Yemen utilizzando le risorse (5 milioni di euro) annunciate in occasione della Conferenza dei donatori dello Yemen tenutasi a Ginevra il 25 aprile scorso.
  L'Italia continuerà a sostenere le iniziative internazionali volte a prevenire e contrastare i matrimoni precoci e forzati. Pag. 82Pur tenendo conto delle difficoltà che la situazione di conflitto interna dello Yemen presenta in ragione del conflitto civile, l'Italia intende portare avanti, anche in coordinamento con i partner UE, ogni possibile azione volta ad assicurare che siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti dei minori e per incoraggiare l'adozione di appropriate norme volte ad innalzare nel Paese l'età minima per contrarre matrimonio nel proprio ordinamento.

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ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-05912 e 5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è ben consapevole delle forti criticità in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, situazione monitorata, anche in ambito Unione Europea, Nazioni Unite.
  Con gli obiettivi di promuovere e sostenere la crescita democratica e civile dell'Eritrea l'Italia ha cercato di mantenere aperto un canale di dialogo bilaterale partendo dal presupposto che l'isolamento di Asmara non contribuisca alla causa del miglioramento della situazione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
  Seguiamo con attenzione la situazione dei diritti umani in Eritrea in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali e partecipiamo attivamente alla definizione della posizione UE in materia. In ambito ONU, come noto, il Consiglio Diritti Umani (CDU) delle Nazioni Unite a Ginevra adotta annualmente una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Eritrea. L'Italia, che attualmente non è membro del CDU ma osservatore, partecipa comunque al negoziato sul testo, in particolare contribuendo alla definizione della posizione UE. Nel corso della sessione di giugno scorso, è stata adottata una nuova risoluzione in materia, anche sulla base del rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, Sheila B. Keetharuth. La risoluzione condanna duramente le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate dal Governo eritreo, con particolare riferimento alle detenzioni arbitrarie e alle sparizioni forzate, ai casi di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, alle restrizioni imposte al diritto di espressione e di assemblea. La risoluzione, tra le altre cose, richiede al Governo eritreo di porre fine al sistema della leva militare obbligatoria e permanente, limitando la leva a 18 mesi per le nuove reclute, e rinnova di un anno il mandato della Relatrice Speciale.
  Nell'intervento, concordato tra i 28 Stati membri, l'UE ha espresso forte preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Eritrea e, in particolare, per la pratica del servizio militare a tempo indeterminato; ha rilevato il ritardo nell'adottare misure sostanziali per attuare le raccomandazioni della risoluzione del CDU in materia di luglio 2016, della Relatrice Speciale e dell'ex Commissione d'inchiesta sull'Eritrea; ha reiterato l'appello al Governo a continuare a portare avanti riforme legali e istituzionali sostanziali per migliorare il rispetto dei diritti umani, a rilasciare i prigionieri politici, a lavorare per porre fine alla leva obbligatoria e a intensificare la lotta contro l'impunità; ha incoraggiato il Governo eritreo a continuare a cooperare con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) e a considerare la possibilità di stabilire un Ufficio dell'OHCHR in Eritrea; ha inoltre incoraggiato il Paese a cooperare pienamente con i meccanismi ONU, in particolare con la Relatrice Speciale.
  Sempre in ambito ONU, l'Eritrea ha partecipato nel gennaio 2014 al secondo ciclo della Revisione Periodica Universale (UPR), esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati Pag. 84membri dell'ONU si sottopongono. Nell'occasione, l'Italia ha rivolto all'Eritrea raccomandazioni specifiche in tema di diritti umani, esortandola, tra l'altro, a modificare la normativa in tema di coscrizione, organizzandola in maniera compatibile con il rispetto dei diritti umani. L'Italia, insieme ai Partner UE, si è detta pronta a lavorare con il Governo eritreo per sostenere il suo programma di attuazione delle raccomandazioni UPR e per discutere delle attività previste per il successivo periodo di programmazione.
  L'Italia ha cercato di mantenere aperto un canale di dialogo con le Autorità eritree anche in ambito migratorio, legando sempre tale azione al fondamentale principio del rispetto dei diritti umani e coinvolgendo Asmara nell'ambito del Processo di Khartoum. Un altro importante foro di dialogo politico sui diritti umani è quello previsto dall'articolo 8 della convenzione Cotonou che si sostanzia, in Eritrea, in riunioni periodiche con le Autorità di Asmara a cui prendono parte sia il Delegato UE che i capi missione degli Stati membri. Nell'ambito della cooperazione bilaterale sui temi migratori, non abbiamo alcun riscontro riguardo i presunti accordi con il governo eritreo, così come riportati da alcuni organi di stampa.
  Il rinnovo del regime sanzionatorio nei confronti di Asmara è previsto per il prossimo novembre, mese di Presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale circostanza permette all'Italia di esercitare un importante ruolo nel tentativo di favorire un autentico rilancio del dialogo tra la Comunità internazionale ed il regime eritreo. L'impegno italiano mira in particolare alla definizione di un meccanismo che induca l'Eritrea a rispettare sul piano interno gli standard internazionali sui diritti umani e cooperare pienamente con le Nazioni Unite, adempiendo a tutti gli obblighi stabiliti dal regime sanzionatorio. Continueremo a sostenere gli sforzi a livello internazionale per monitorare con attenzione la situazione dei diritti umani nel Paese e per favorire l’accountability rispetto ai crimini e alle violazioni dei diritti nel Paese. Anche in questo senso, abbiamo sostenuto, insieme ai Partner UE, il rinnovo del mandato della Relatrice Speciale, come sopra indicato.
  Riguardo alla diaspora tax, non siamo a conoscenza di denunce di eventuali azioni coercitive perpetrate in Italia nella raccolta di tale imposta. Con riferimento ai flussi finanziari derivanti dalla riscossione della tassa, si rinvia all'azione di verifica del rispetto delle norme internazionali in materia effettuata dagli organismi competenti.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della «Casa d'Italia» a Zurigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Farnesina segue con grande attenzione il prossimo avvio del piano di ristrutturazione integrale della Casa d'Italia a Zurigo, dove si prevede di ospitare in via prioritaria il Consolato Generale, l'Istituto Italiano di Cultura, la scuola primaria statale, con annessa scuola dell'infanzia, e la scuola media paritaria «Enrico Fermi».
  In tal modo, nell'edificio rinnovato sarà organicamente allocato il polo scolastico italiano, che consente il completamento del primo ciclo d'istruzione. Ospitando prioritariamente tutte le istituzioni predette, nell'immobile della nuova Casa d'Italia purtroppo non residuerà spazio sufficiente per installarvi nuovamente anche il liceo paritario «Pier Martire Vermigli».
  Tale istituzione educativa, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, è ospitata in nuovi locali reperiti direttamente dall'ente che gestisce il liceo.
  Per quanto riguarda la possibilità di erogare un contributo alle scuole paritarie «Fermi» e «Vermigli» che tenga conto della situazione prodottasi quest'anno, vi è piena disponibilità in tal senso, utilizzando nel corso dell'esercizio finanziario 2017, per quanto possibile, i fondi del capitolo 2619, piano gestionale 1, nel rispetto del decreto sui criteri di assegnazione. Soltanto pochi giorni fa, a inizio ottobre, la Scuola «Vermigli» ha completato la documentazione prevista: resta ancora da chiarire l'assetto attuale dell'ente gestore, modificatosi nel tempo.
  Per quanto concerne il personale docente di cui al contingente previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, atteso che nell'anno scolastico 2017/18 al Liceo è stato mantenuto un posto di docenza (cattedra di Italiano e Latino), la Farnesina verificherà la possibilità di destinare, a partire dal successivo anno scolastico, un'ulteriore unità di personale al Liceo: tale eventualità dovrà, però, essere messa in correlazione con un concreto e sostenibile piano di rilancio della scuola da parte dell'ente gestore e con tutte le altre esigenze della rete.
  Nella pianificazione degli spazi della Casa d'Italia restaurata si intende prevedere anche la permanenza nell'edificio della sede del Comites. Nella «nuova» Casa d'Italia permarrà poi un adeguato locale riunioni per le associazioni che sono espressione della collettività italiana.
  Desidero concludere ricordando che razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pertanto impegnato ad assicurare che anche il piano di ristrutturazione di Casa Italia a Zurigo possa consentire un uso più efficiente dei beni demaniali all'estero attraverso accorpamento di uffici, condivisione di servizi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e realizzazione di aree comuni.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli 83 istituti italiani di cultura – sezioni comprese – che attualmente compongono la rete sono esercitate dal MAECI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 392/1995, rivisto dal decreto-legge n. 211/2015. In particolare, il Ministero riceve e approva i bilanci di previsione e i rendiconti a consuntivo degli Istituti di cultura, secondo quanto dettato rispettivamente dagli articoli 20, comma 3 e 41 comma 3 e seguenti del suddetto regolamento. Negli anni di cui si chiede conto nell'interrogazione il Ministero ha assolto agli obblighi già richiamati, esercitando le funzioni di propria competenza, nel rispetto della procedura vigente fino al 2015. Successivamente, a partire dall'esercizio finanziario 2016, adeguandosi alla nuova disciplina. L'esame dei bilanci si basa sulle relazioni dei collegi dei revisori dei conti e sui pareri dei Capi Missione inviati a corredo dei bilanci stessi, così come previsto dagli articoli 20, 41 e 78 del citato regolamento. Si sottolinea che l'approvazione del bilancio di previsione è condizione necessaria per l'erogazione della dotazione finanziaria, mentre la mancata approvazione del conto consuntivo determina conseguenze di carattere contabile e profili di responsabilità amministrativa. Secondo la versione aggiornata del Regolamento, in vigore dal 15 gennaio 2016, il conto consuntivo approvato dal Ministero deve comunque essere trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile.
  I bilanci consuntivi dell'esercizio finanziario 2012 non sono irreperibili, ma conservati nella loro forma cartacea agli atti dell'ufficio VIII della Direzione Generale Sistema Paese, competente a svolgere le funzioni di controllo sopra descritte. Tale documentazione può essere oggetto di un'istanza di accesso civico a documenti ex articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche.
  Tale fonte normativa, in vigore dal 20 aprile 2013, impone all'Amministrazione di pubblicare una serie di dati e documenti, al fine di garantire la trasparenza dell'azione della PA. Inoltre impone di creare una sezione del sito web ufficiale, denominata «Amministrazione trasparente», attraverso la quale chiunque sia interessato possa avere accesso ai documenti oggetto dell'obbligo di pubblicazione.
  In ottemperanza all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero i bilanci preventivi dal 2014 al 2017 e i bilanci consuntivi dal 2014 al 2016, ovvero tutti quelli pervenuti dall'entrata in vigore della norma ad oggi, reperibili all'indirizzo www.esteri.it nella sezione Ministero, Amministrazione trasparente.
  Si ritiene quindi di aver correttamente operato nel senso indicato dalla normativa di riferimento.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Negli ultimi anni, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nell'ottica di ottimizzare l'allocazione delle risorse a disposizione, il MAECI, per le attività non riservate a personale di ruolo, impiega pertanto personale a contratto assunto localmente, anche per assicurare una più efficiente funzionalità del servizio grazie alla conoscenza di lingua e ambienti locali.
  Peraltro, il contingente previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67 ha al momento raggiunto il pieno impiego e negli ultimi sei mesi non è stato possibile autorizzare nuove assunzioni, nemmeno in sostituzione di personale cessato, cosicché l'Amministrazione non è in grado di effettuare potenziamenti mirati di Sedi chiamate ad affrontare situazioni di emergenza (esempio Venezuela, Libia, Brexit).
  Il MAECI auspica, ove autorizzato dalla legge di bilancio in procinto di essere discussa e votata in Parlamento, di poter incrementare il contingente dei contrattisti. Si tratta, assieme al potenziamento degli organici di ruolo, di una misura ormai divenuta indispensabile per il funzionamento della rete all'estero e per far fronte alla crescente domanda di servizi a cui la nostra rete diplomatico-consolare è chiamata a rispondere.
  Per quanto attiene alla regolamentazione normativa dei contrattisti, come correttamente indicato nell'interrogazione, si possono distinguere due principali tipologie, i cui regimi giuridici sono in larghissima parte distinti: gli impiegati con contratto a legge italiana e quelli con contratto a legge locale.
  I dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana costituiscono una categoria ad esaurimento, regolata dalla versione del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967 vigente fino al 2001, da alcuni accordi successivi e contratti integrativi del CCNL comparto ministeri ed infine dalla norme transitorie previste per essa dal decreto legislativo 103/2000. La loro retribuzione era determinata, al momento dell'assunzione, sulla base della indennità di servizio estero prevista per il personale degli Esteri inviato da Roma nella sede di riferimento.
  Il decreto legislativo 103/2000, anche in un'ottica di riduzione della spesa, ha profondamente modificato il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, disponendo che i dipendenti locali di nuova assunzione sarebbero stati tutti contrattualizzati in base alla legge locale e avrebbero ricevuto un trattamento economico individuato «tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali» (articolo 157).
  La stessa norma ha tuttavia espressamente fatto salvi i contratti a legge italiana già in essere e le relative retribuzioni. Le differenze salariali fra le diverse tipologie di personale sono pertanto determinate esclusivamente dal differente regime giuridico Pag. 88e in nessun caso dalla cittadinanza dei dipendenti. Anche l'indicazione dell'uniformità degli stipendi per Paese e mansioni omogenee, di cui all'articolo 157, e alla quale l'On. Interrogante fa riferimento, si riferisce solo al personale regolato dalla legge locale. Il problema sussiste senza alcun dubbio.
  Quanto, infine, ai livelli retributivi di tale ultima categoria, il MAECI adotta ogni anno misure di rideterminazione e adeguamento salariale al fine di assicurare ai propri dipendenti retribuzioni in linea col dettato dell'articolo 157. Di tali misure, che devono tenere conto di un quadro di finanza pubblica restrittiva e delle limitate risorse che ciascun anno si rendono disponibili, hanno beneficiato anche i dipendenti in servizio in India, come ricordato dall'On. interrogante, nel 2013 e nel 2016.
  Un nuovo intervento a loro vantaggio, potrà certamente essere preso in considerazione in futuro, non appena l'Amministrazione avrà potuto aggiornare le retribuzioni nei Paesi che attendono una revisione da più lungo tempo.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In data 8 maggio 2017, la Sig.ra Hakima BADAOUI, cittadina marocchina, si è presentata presso il Consolato Generale d'Italia in Casablanca per richiedere il rilascio del passaporto in favore della figlia minore, nata a Verona, il 5 novembre 2007, dall'unione con Vladimiro ACCORDI, cittadino italiano, irreperibile.
  In quell'occasione, la Sig.ra BADAOUI ha dichiarato di aver condotto la bambina in Marocco nel giugno del 2008, con un laissez passer rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco in Bologna, e di aver affidato la minore in custodia alla nonna.
  A corredo dell'istanza di rilascio del documento di viaggio, la Sig.ra BADAOUI ha presentato i seguenti certificati rilasciati dal comune di Verona: un certificato di nascita della bambina datato 28 aprile 2017, un certificato di cittadinanza italiana datato 26 aprile 2016, un certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia datato 3 maggio 2017. All'istanza è stata altresì allegata l'autorizzazione al rilascio del passaporto concessa dal Tribunale ordinario di Verona in data 27 aprile 2017, in luogo dell'assenso del padre risultato irreperibile.
  Al fine di poter dare seguito alla suddetta istanza, il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha chiesto alla Sig.ra Hakima BADAOUI di produrre un documento di identità recente della bambina, rappresentando l'esigenza di dover identificare la minore, non iscritta all'AIRE, e che per circa nove anni – ovvero dal momento in cui, all'età di sette mesi, è stata condotta in Marocco – è rimasta sconosciuta agli atti del Consolato.
  Questa richiesta è stata effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce che all'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità.
  Il 4 luglio 2017, contattata dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, la Sig.ra BADAOUI ha comunicato di non essere tenuta a dover dimostrare l'identità della figlia e che, pertanto, avrebbe promosso un'azione giudiziaria contro il Consolato per sequestro di minore. Il 5 luglio 2017 il Console Generale d'Italia in Casablanca ha ribadito alla Sig.ra BADAOUI l'impossibilità di procedere al rilascio del passaporto senza una preventiva identificazione della bambina. A tal fine, all'interessata è stato rappresentato che, in assenza di documenti di identità italiani, sarebbe stato possibile produrre anche documenti rilasciati dalle Autorità marocchine purché muniti di fotografia idonea a identificare la minore senza margini di incertezza.
  A seguito di questo secondo tentativo, la Sig.ra BADAOUI, pur comunicando la propria disponibilità a produrre i documenti in questione e a tenersi in contatto con gli Uffici consolari, non ha dato seguito alle indicazioni fornitele. Per contro, il 19 luglio 2017, l'Avvocato dell'interessata si è rivolta formalmente al Consolato Generale d'Italia in Casablanca per rappresentare che il mancato rilascio del passaporto in favore della minore configurerebbe il reato di sequestro di persona e Pag. 90che l'istanza di rilascio del documento di viaggio doveva essere riscontrata sulla base della documentazione prodotta dalla sua assistita. Su indicazione del MAECI, il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha infine contattato nuovamente, nelle ultime settimane, l'avvocato della Sig.ra BADAOUI per rinnovarle la piena disponibilità a definire la pratica di rilascio del passaporto alla minore una volta presentato un documento che consenta la certa identificazione di quest'ultima. L'avvocato della signora non ha risposto ai vari solleciti effettuati dal Consolato Generale, anche attraverso posta elettronica certificata.
  Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocato della sig.ra BADAOUI, l'operato dell'Ufficio consolare nel caso di specie non appare pertanto censurabile essendo pienamente conforme a quanto disposto dal citato articolo 16 della legge n. 1185/1967 e, comunque, finalizzato a tutelare il superiore interesse del minore.