CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12483 Binetti: Inclusione sociale delle persone affette da malattie rare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Binetti, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sul tema delicato dell'integrazione sociale delle persone affette da malattie rare.
  Al riguardo, voglio segnalare, preliminarmente, che il Ministero della salute, espressamente interpellato, ha sottolineato il costante impegno del Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità che svolge un ruolo centrale, in molteplici attività strategiche in accordo con le priorità espresse dalla Commissione europea nella Raccomandazione (2009/C 151/2002), sia a livello nazionale che internazionale.
  Per quanto concerne più specificamente la promozione dell'inserimento e dell'integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da malattie rare, voglio ricordare che nel nostro ordinamento giuridico sussiste un'articolata disciplina dell'invalidità civile e dei benefici ad essa connessi.
  Le condizioni per l'accessibilità al sistema del collocamento mirato sono disciplinate da norma primaria e sono tali da consentire una tutela anche delle persone affette da malattia rara, laddove si riscontrino i presupposti richiesti dalla legge medesima. In particolare, fruiscono del collocamento mirato gli invalidi civili, che abbiano riportato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento nonché gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33 per cento nonché i sordi, i non vedenti, invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e, da ultimo i percettori dell'assegno ordinario di invalidità.
  Inoltre, per quanto concerne le problematiche connesse alle specificità delle situazioni di chi è affetto da malattia rara, voglio evidenziare che con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2017 (cosiddetto Jobs Act) ed entrato in vigore il 25 giugno 2015, il Governo è intervenuto a favore dei malati affetti da patologie croniche, i quali sono facilitati nella trasformazione del proprio orario di lavoro in « part-time».
  Pertanto, la promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è sempre stata oggetto di attenzione ed è stata annualmente inserita tra le aree di intervento dei progetti finanziabili attraverso le risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 383 del 2000: cito esemplificativamente il progetto «Carosello», presentato dall'associazione UNIAMO FIMR onlus nell'anno 2013, al fine di ottenere un cofinanziamento da parte di questo Ministero a valere sulle risorse del Fondo citato.
  Tale progetto ha favorito la formulazione di proposte per il miglioramento delle reti regionali di assistenza, promuovendo l'equità di accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali al fine di valorizzare le buone pratiche esistenti e promuovere percorsi innovativi, con particolare riferimento ai processi di inserimento lavorativo delle persone con malattia rara.
  Infine, voglio segnalare che le linee guida in materia di collocamento mirato, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono in corso di definizione e sono improntate alla personalizzazione del percorso di inserimento lavorativo della persona con disabilità, assumendo come punto di riferimento la valutazione bio-psichico-sociale della disabilità medesima.

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ALLEGATO 2

5-12485 Piazzoni: Iniziative per garantire le funzioni fondamentali in materia di servizi sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Piazzoni e altri, inerente alla procedura selettiva indetta, con delibera del 23 agosto 2017, dal Comune di Piana degli Albanesi (PA), per l'affidamento, a titolo gratuito, di due posti di assistente sociale a tempo determinato.
  Al riguardo, occorre precisare che con sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, il Consiglio di Stato (Sez. V) si è pronunciato sulla possibilità, in capo alla Pubblica Amministrazione, di procedere, nell'ambito di un bando di gara, al conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito. Secondo il Collegio occorre, in primo luogo, verificare se la normativa vigente consente la gratuità del contratto di prestazioni di servizi (professionali) e, più precisamente, se un contratto di prestazioni di servizi (professionali) che preveda il solo rimborso delle spese, contrasti o meno con il paradigma normativo dell'appalto pubblico di servizi, posto che l'articolo 3, lettera ii), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli «appalti pubblici» «come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi», mutuando tale connotazione di onerosità dal diritto europeo.
  Occorre dunque chiarire la portata e il significato, soprattutto nel contesto comunitario, dell'espressione «a titolo oneroso». Al riguardo, secondo il Consiglio di Stato, una lettura sistematica delle previsioni comunitarie e nazionali induce a ritenere che l'espressione «contratto a titolo oneroso» può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato, o in parte diverso, rispetto alla accezione tradizionale privatistica. Secondo il Collegio, infatti, la garanzia di serietà dell'offerta e di affidabilità dell'offerente può essere ragionevolmente assicurata da vantaggi economicamente apprezzabili, potenzialmente derivanti dal contratto, anche se non direttamente finanziari.
  In conclusione, secondo il Consiglio di Stato non vi è una estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
  Occorre peraltro ricordare che consolidata giurisprudenza ritiene da tempo che possano partecipare alle gare pubbliche figure del c.d. terzo settore, per loro natura prive di finalità lucrative, alle quali pertanto è stato ritenuto non estendibile il principio del cosiddetto «utile necessario» fondato sulla inaffidabilità di una offerta in pareggio perché contro il naturale scopo di lucro. Tale giurisprudenza dimostra, dunque, che l'utile finanziario in realtà non costituisce elemento indispensabile dal diritto vivente dei contratti pubblici.
  Pertanto, alla luce della predetta sentenza, la pratica segnalata dagli interroganti non appare porsi al di fuori dei confini dell'applicazione della normativa del Codice degli appalti, specialmente quando tale pratica risulta ispirata, come nel caso di specie, all'esigenza generale di contenimento della spesa pubblica.

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ALLEGATO 3

5-12484 Nesci: Ritardo circa le attività programmate nell'ambito delle politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Nesci ed altri – concernente trasferimento alle Regioni dei fondi per la realizzazione delle attività programmate in materia e politiche sociali – passo ad illustrare quanto segue.
  Con l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, in data 23 febbraio 2017, volta a identificare le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a Statuto ordinario, sono state rideterminate le dotazioni tanto del Fondo per le non autosufficienze – da 500 milioni a 450, di fatto sterilizzando l'incremento di 50 milioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, successivo all'incremento di altri 50 milioni previsto in legge di bilancio – quanto del Fondo per le politiche sociali – da circa 312 milioni di euro a circa 100.
  Sono successivamente intervenuti accordi volti a ripristinare gli stanziamenti dei Fondi, con riferimento al Fondo per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze. Poiché l'accordo trovava realizzazione nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con riferimento al Fondo politiche sociali, si è potuto procedere alle Intese sui decreti di riparto solo a seguito dell'approvazione definitiva in sede di Consiglio dei Ministri del citato decreto.
  Per quanto riguarda il Fondo per le non autosufficienze (annualità 2017), lo schema del testo del decreto, che nel corso dell’iter ha mutato veste giuridica, a seguito delle dimissioni del Ministro Costa, assumendo quello di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato trasmesso da questo dicastero in data 14 settembre 2017 alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Va sottolineato che, a differenza di quanto riferito dall'interrogante, non vi è stata alcuna riduzione nelle assegnazioni definitive, come prima illustrato.
  Inoltre, a queste risorse sono poi da aggiungersi le risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, determinate in 13,6 milioni di euro dall'apposita Conferenza di servizio, relative ai risparmi conseguiti in esito all'attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive.
  Nonostante la complessità sopra rappresentata, che ha caratterizzato la formazione del decreto di riparto per l'annualità 2017, si fa presente che le erogazioni del Fondo per le non autosufficienze avvengono sempre nel corso della seconda metà dell'anno, seguendo quindi una cadenza annuale che non è suscettibile, di per sé, di causare ritardi nell'erogazione dei servizi da parte delle Regioni.
  Si coglie l'occasione per sottolineare che sono stati anche completati tutti i pagamenti alle Regioni, per l'annualità 2017, del Fondo ed. «Dopo di noi».
  Per quanto riguarda poi il Fondo nazionale per le politiche sociali, si è dovuto attendere la sottoscrizione del decreto di riparto (per le ragioni sopra esposte) la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre Pag. 602017 (Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2017), di attuazione della legge delega sulla povertà.
  Infatti, per ripristinare lo stanziamento decurtato in occasione dell'Intesa del 23 febbraio 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, al fine di evitare che tale situazione si ripercuotesse su un indebolimento dei servizi sociali territoriali all'avvio del Reddito di Inclusione, il Legislatore delegato in sede di attuazione della legge n. 33 del 2017 ha inteso recuperare lo stanziamento iniziale destinato alle Regioni a valere su parte delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale (Fondo povertà), le quali vengono ripartite «secondo i criteri di riparto e le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali», ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 147 citato.
  Il decreto di riparto, già firmato dal Ministro Poletti, è stato già inviato in data 16 ottobre da questo Ministero al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire il necessario concerto.
  Anche in questo caso si fa presente che le erogazioni del Fondo nazionale per le politiche sociali avvengono sempre nel corso della seconda metà dell'anno, seguendo quindi una cadenza annuale che non è suscettibile, di per sé, di causare ritardi nell'erogazione dei servizi da parte delle Regioni.
  Si rappresenta infine che con il decreto di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sono stati ripartiti, in favore dei comuni riservatari. 28.794.000.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abbinate, recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che il provvedimento prevede anche l'attività professionale definita «socio-estetica», intesa come svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita;
   evidenziato che, pur apprezzando la suddetta previsione, in considerazione della rilevanza dei trattamenti estetici nell'ambito di un percorso di umanizzazione dell'assistenza in numerose patologie, l'individuazione di tali trattamenti, data la loro delicatezza, richiederebbe un coinvolgimento del Ministero della salute;
   rilevato, altresì, che il testo in esame non disciplina adeguatamente il percorso di qualificazione e di abilitazione professionale per quanto riguarda l'attività socio-estetica;
   condivisa, inoltre, la previsione per cui le attività oggetto del provvedimento devono essere effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti;
   segnalata, infine, l'esigenza di prevedere che tutti i prodotti cosmetici impiegati nelle attività che sono normate dalla proposta di legge in oggetto contengano indicazioni in lingua italiana sulle modalità di utilizzo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute ai fini dell'individuazione dei trattamenti estetici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 6, del testo in esame, mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i criteri fondamentali inerenti alla disciplina dei corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, del provvedimento in titolo, siano stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.