CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12166 Gnecchi: Adozione da parte dell'INPGI di disposizioni volte a consentire il cumulo tra i contributi versati nella gestione principale e nella gestione separata del medesimo istituto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente voglio ricordare che la legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina, dettata dalla legge n. 228 del 2012 in materia di cumulo dei periodi assicurativi, estendendo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Nello specifico, i commi 242, 244 e 248 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228, nel richiamare il decreto legislativo n. 42 del 2006, individuano l'INPS quale soggetto preposto al pagamento delle pensioni in regime di cumulo previa stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
  Al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi in materia e definire le modalità operative per consentire la fruizione del cumulo in parola, si sono tenuti diversi incontri di approfondimento che hanno visto la partecipazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e degli enti previdenziali privati.
  In esito a tali incontri, l'INPS ha adottato la circolare n. 60 del 2017, con la quale ha fornito le prime istruzioni applicative limitatamente agli iscritti alle gestioni AGO e ha rinviato ad una successiva circolare la trattazione delle modalità operative per i periodi contributivi maturati presso gli enti previdenziali di cui al decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  A tale proposito, rappresento che lo scorso 3 ottobre l'INPS ha trasmesso al Ministero del lavoro una bozza di circolare. Il successivo 9 ottobre il Ministero ha espresso il proprio nulla osta e, conseguentemente, il 12 ottobre l'INPS ha adottato la circolare n. 140 che definisce il quadro operativo cui gli enti privati di previdenza obbligatoria dovranno conformarsi. Al riguardo la circolare prevede che l'INPS è tenuto a stipulare singole convenzioni con i diversi Enti in ragione della loro specificità al fine di rendere compiutamente operativo il disposto normativo della legge di bilancio del 2017.
  La norma sul cumulo trova, ovviamente, applicazione anche nei confronti degli iscritti all'INPGI sia con riferimento ai periodi accreditati presso la gestione sostitutiva dell'AGO (cosiddetto INPGI 1) che a quelli accreditati presso la gestione separata (cosiddetto INPGI 2).
  La norma ha previsto che nel caso di esercizio della facoltà del cumulo gratuito, l'ente erogatore della prestazione pensionistica debba essere l'Inps. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui l'iscritto intenda cumulare periodi contributivi appartenenti esclusivamente alle due gestioni dell'INPGI. In tal caso, l'INPGI assolverà la funzione di ente istruttore mentre sarà l'Inps a effettuare il pagamento della prestazione.
  A tal proposito, l'INPGI ha reso noto di aver trasmesso all'Inps le domande fino ad oggi pervenute (circa 15) e di non aver adottato alcuna disposizione applicativa in attesa che l'INPS disciplinasse gli aspetti procedurali attuativi della norma (recentemente chiariti con la predetta circolare Pag. 50n. 140), e in attesa che venissero regolamentati con le apposite convenzioni – da stipulare con ciascun ente coinvolto nel processo – i dettagli operativi finalizzati alla gestione e definizione delle istanze degli iscritti.
  Da ultimo, l'INPGI ha assicurato che, non appena sarà firmata la convenzione, provvederà ad adottare una circolare rivolta ai propri iscritti con la quale saranno precisati i termini e le modalità applicative della norma.

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ALLEGATO 2

5-12252 Tripiedi: Licenziamenti di dipendenti dello stabilimento di Locri della società Call & Call.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Tripiedi – concernente i licenziamenti di dipendenti della società Call & Call srl dello stabilimento di Locri – passo a illustrare quanto segue.
  Come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, è attivo presso lo stesso Dicastero un tavolo per la gestione della crisi aziendale concernente lo stabilimento di Locri della società Call & Call srl. In particolare, nell'incontro tenutosi lo scorso 15 settembre, è emerso che, a seguito della decisione della società Engie – uno dei più importanti clienti della Call & Call – di spostare la propria commessa dallo stabilimento di Locri a quello di Casarano (Puglia), l'azienda di telecomunicazioni ha registrato un esubero di 129 dipendenti per i quali ha avviato una procedura di mobilità collettiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  In tale contesto, il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto all'azienda più soluzioni volte a scongiurare il licenziamento. Precisamente, ha proposto di ricorrere alla stipula di contratti di solidarietà, in subordine, di avvalersi della cassa integrazione.
  I rappresentanti della Call & Call, nonostante tutte le proposte formulate, hanno confermato l'intenzione di procedere al licenziamento, ribadendo la totale indisponibilità a prendere in considerazione tali soluzioni e provocando la reazione delle organizzazioni sindacali che, all'indomani della riunione, hanno diffidato l'azienda dall'intraprendere i licenziamenti.
  Nei giorni successivi il Ministero dello sviluppo economico ha continuato a monitorare la vicenda, intrattenendo un continuo dialogo sia con le parti sociali che con la stessa azienda, dalla quale ha appreso che, a far data dal 20 settembre ultimo scorso, sono state inviate le lettere di licenziamento per 126 dipendenti in esubero, mentre i restanti tre hanno accettato il trasferimento presso il sito di Casarano.
  In ogni caso, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che continuerà ad occuparsi di questa vicenda e procederà alla nuova convocazione del tavolo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
  Evidenzio, inoltre, che, come confermato dall'ispettorato territoriale di Reggio Calabria, presso detta sede risulta depositata in data 5 luglio 2017, da parte dell'azienda, la documentazione relativa all'avvio della procedura di licenziamento, conclusa con un esame congiunto in data 7 settembre 2017 presso la Regione Calabria, con un verbale di mancato accordo.
  Risulta, poi, che in un tavolo richiesto dalle organizzazioni sindacali presso la Prefettura di Reggio Calabria e tenutosi in data 29 settembre scorso, la società ha ribadito le motivazioni che hanno portato la stessa ad avviare i licenziamenti di una parte dei lavoratori e l'impossibilità di poter utilizzare alternative atte a evitare i suddetti licenziamenti, come gli ammortizzatori sociali, in quanto non c’è ripresa dell'azienda.
  Da ultimo segnalo che il decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di ammortizzatori sociali, in deroga alla normativa vigente, ha previsto la concessione di peculiari misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori del settore dei Pag. 52call-center. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, e successive circolari applicative hanno dato attuazione alla normativa in materia.
  Anche per l'anno 2018 questo Ministero ha proposto la proroga di dette misure da inserire nella prossima legge di bilancio, sia per le imprese che fruiscono per la prima volta della misura, sia per quelle che ne hanno già fruito.

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ALLEGATO 3

5-12378 Ribaudo: Assistenza prestata dai Centri di assistenza fiscale per la richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente evidenzio che il Ministero del lavoro è ben consapevole della rilevanza dell'ISEE quale strumento per la realizzazione di una maggiore equità sociale e della conseguente importanza del servizio di assistenza ai cittadini espletato dai CAF in ordine alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere la certificazione ISEE. Voglio ricordare che tale servizio è assicurato gratuitamente agli utenti in forza di un'apposita convenzione stipulata tra i CAF e l'INPS.
  Il Ministero del lavoro è anche consapevole della paventata possibilità che tale servizio possa subire un'interruzione in conseguenza dell'elevato numero di pratiche – circa 5 milioni – già lavorate dai CAF per tale specifico compito ed il conseguente esaurimento della disponibilità finanziaria destinata a tale scopo.
  A tale proposito, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già da tempo avviato un'interlocuzione con l'INPS affinché venga fatto tutto il possibile perché tale servizio non venga interrotto e si continui a prestare la necessaria assistenza ai cittadini per la presentazione delle DSU.
  Aggiungo che l'INPS ha reso noto di aver svolto una specifica attività formativa del personale delle proprie strutture territoriali al fine di consentire l'acquisizione diretta delle dichiarazioni presentate dai cittadini. Comunque, l'INPS, nella consapevolezza del valore della distribuzione capillare dei CAF sul territorio, incontrerà, nei prossimi giorni, le rappresentanze dei CAF al fine di trovare le opportune soluzioni al problema.