CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12486 Borghi: Sul collegamento tra la nuova piattaforma portuale di Vado Ligure e la rete autostradale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il nuovo svincolo di Vado Ligure nasce dall'accordo di programma sottoscritto dalla regione Liguria, dalla provincia di Savona, dal comune di Vado Ligure e dall'Autorità Portuale di Savona il 15 settembre 2008, finalizzato alla realizzazione di una nuova piattaforma portuale per contenitori nel porto Savona-Vado.
  L'articolo 4 del suddetto accordo prevedeva che venisse inoltrata dalla regione Liguria una formale proposta al MIT, al concedente ANAS e alla concessionaria Autostrada dei Fiori, per l'inserimento nella programmazione di uno svincolo supplementare sull'Autostrada A10, nel tratto compreso tra Spotorno e Savona, considerato che l'obiettivo comune è l'ottimale e integrato inserimento della nuova opera nel contesto territoriale.
  La Procedura di VIA della Piattaforma portuale prevedeva, inoltre, quale condizione alla sua messa in esercizio, la realizzazione del nuovo svincolo.
  A seguito della richiesta degli enti firmatari dell'accordo, la società concessionaria si rendeva disponibile a sviluppare gli approfondimenti progettuali per il futuro svincolo di Vado Ligure. In data 1o marzo 2013, il concedente richiedeva al concessionario di valutare la possibilità di inserire tale nuova opera nella proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2014-2018. Tale aggiornamento – che dopo un complesso iter autorizzativo ha portato alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione in data 8 settembre 2017 – prevede, tra gli impegni della società concessionaria, quello di sviluppare la progettazione preliminare del nuovo svincolo.
  Nelle more della sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo, sono state valutate dal MIT, dagli enti interessati e dalla società concessionaria, delle soluzioni alternative alla realizzazione del nuovo casello di Vado Ligure. Infatti, nel raggio di 8 chilometri già oggi insistono 2 svincoli (Spotorno e Savona) e un'area di servizio (Valleggia nord) e l'inserimento di un ulteriore svincolo potrebbe ingenerare turbative al traffico con conseguenti problemi di sicurezza. La soluzione individuata prevedeva l'adeguamento parziale dell'interconnessione A10/A6 lungo le direttrici Ventimiglia- Torino e Savona-Genova nonché una riqualificazione funzionale della strada di scorrimento veloce Savona-Vado, oggi gestita dalle amministrazioni comunali di Savona, Quiliano e Vado Ligure. Nel corso di diversi incontri tenuti nel 2016, è stata valutata tale soluzione anche con le altre concessionarie autostradali coinvolte, cioè Autostrada Torino-Savona e Autostrade per l'Italia. Tuttavia, il comune di Vado Ligure ha manifestato la propria contrarietà all'adeguamento della strada a scorrimento veloce e dell'interconnessione, ribadendo la necessità di un nuovo svincolo.
  Nel corso della riunione svolta il 14 giugno scorso presso la prefettura di Savona, gli enti locali hanno ribadito la necessità della realizzazione del nuovo svincolo di Vado. Durante l'incontro è stata anche esaminato l'adeguamento della strada a scorrimento veloce Savona-Vado.Pag. 36
  Tenuto conto della oggettiva difficoltà di individuare delle soluzioni progettuali alternative, condivise con gli enti territoriali coinvolti, ad oggi l'iniziativa in atto è rappresentata dallo sviluppo della progettazione da parte della società Concessionaria; tale impegno è contenuto nell'atto aggiuntivo alla vigente convenzione unica, attualmente in corso di approvazione.
  Da ultimo, per quanto riguarda i lavori della nuova piattaforma portuale, questi hanno raggiunto un avanzamento pari al 60 per cento e termineranno presumibilmente entro dicembre 2019.

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ALLEGATO 2

5-12487 Galgano: Sul ripristino della viabilità della strada comunale Madonna dei Bagni a Deruta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa occorre ricordare che i compiti di messa in sicurezza della strade sono ha capo all'ente proprietario, così come previsto dall'articolo 14 del Codice della Strada.
  Tuttavia, essendo la strada comunale Madonna dei Bagni una infrastruttura viaria che sorge parallela alla SS3-bis Tiberina, questa di pertinenza ANAS, in accordo con la regione Umbria e il comune di Deruta, la medesima ANAS ha predisposto delle attività di monitoraggio costante del fenomeno franoso che interessa la località di Madonna dei Bagni e sono in corso di avvio le attività di progettazione dell'intervento risolutivo.
  A tal fine, il comune di Deruta ha assunto l'impegno di effettuare il diradamento boschivo dell'area onde consentire ad ANAS di effettuare un completo rilievo topografico.

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ALLEGATO 3

5-12488 Terzoni: Sulla ricostruzione del cavalcavia 167 sull'Autostrada A14.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito del provvedimento di dissequestro delle opere, notificato alla società Autostrade per l'Italia lo scorso 11 ottobre, la medesima società ha provveduto a trasmettere il programma delle attività di ripristino del cavalcavia 167.
  Tale programma prevede quanto segue.
  Per le attività progettuali:
   verifica stato strutture in calcestruzzo entro il 20 ottobre prossimo;
   progetto preliminare e del ripristino strutture in calcestruzzo entro il 6 novembre prossimo;
   progetto esecutivo entro il 30 novembre 2017.

  Per le attività operative:
   ripristino strutture calcestruzzo entro il 15 dicembre 2017;
   carpenteria metallica (produzione, assemblaggio e varo) entro il 31 gennaio 2018;
   completamento opere civili e arredi entro il 28 febbraio 2018.

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ALLEGATO 4

5-12489 Pellegrino: Sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.
  In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.
  In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
  Resta comunque l'esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.