CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)375 final);
   premesso che:
    secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, la proposta mira a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, contrastare il finanziamento del terrorismo e proteggere il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei Paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati o guerre civili. Nelle stime della Commissione europea, il valore totale del commercio illegale di beni culturali è quantificabile tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui;
    allo stato attuale, l'UE già applica disposizioni specifiche all'importazione di beni culturali dall'Iraq e dalla Siria; ciononostante, non esiste una disciplina generale della materia, per cui l'importazione di beni culturali è soggetta a legislazioni nazionali che prevedono vistose differenze, consentendo in tal modo a esportatori e importatori di trarre vantaggio da tale situazione, agevolando abusi e attività criminali;
    è dunque necessario che la Commissione europea adotti iniziative volte a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, attraverso l'introduzione di una disciplina comune armonizzata.
  In ogni caso, appare poco comprensibile la scelta di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina proposta i beni risalenti a meno di 250 anni. Al riguardo, non risulta, infatti, convincente l'argomentazione sostenuta dalla Commissione europea per cui l'introduzione del requisito dei 250 anni di età sarebbe volto a non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni culturali, considerato che non si tratta di interferire nel commercio legale di beni culturali, ma di prevenire e contrastare attività criminali. Pertanto, si ritiene opportuno che i negoziatori italiani riducano il periodo di anni entro il quale la proposta di regolamento non si applica ad un termine temporale inferiore, puntualizzando anche i termini della delega attribuita in proposito alla Commissione europea, ad oggi eccessivamente ampia;
    è sommamente opportuno, come previsto dall'articolo 9 della proposta, istituire una banca dati per l'archiviazione e lo scambio aggiornato di informazioni tra gli Stati membri, in analogia con quella in uso in Italia, gestita dal Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
    considerata la normativa approvata in materia dal nostro Paese, più restrittiva e all'avanguardia delle disposizioni introdotte a livello europeo, risulta opportuno per l'Italia che venisse introdotta, nell'articolato la seguente disposizione di salvaguardia: «Sono fatte salve le disposizioni Pag. 29degli Stati membri che prevedono regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale»;
    non appare condivisibile, infine, la scelta, contenuta nello schema di regolamento (articoli 5 e 6, paragrafo 3), di attribuire alle sole autorità doganali il controllo delle dichiarazioni dell'importatore. Tale scelta esclude gli Uffici Esportazione del Ministero dei beni culturali da ogni funzione per l'importazione di «beni culturali» dell'allegato identificati nelle categorie a), b), e), f), g), i), j), k) e l);
    la proposta di regolamento si pone nel solco degli impegni internazionali assunti anche a seguito dell'approvazione da parte delle Commissioni Affari esteri e Cultura della Camera dei deputati, in data 5 agosto 2015, della risoluzione Amendola e altri 8-00130, sui cosiddetti Caschi blu della cultura e, più in generale, sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal terrorismo;
    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
  esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  e impegna il Governo a condurre le successive fasi del negoziato in sede europea sulla base degli obiettivi elencati in premessa.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020 (COM(2017) 385 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020 (COM(2017)385 final);
   premesso che:
    secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, la modifica è volta a ripristinare finanziamenti stabili per l'Orchestra giovanile dell'Unione europea;
    la Commissione cultura della Camera ha ascoltato e condiviso le considerazioni della relatrice on. Anna Ascani nella seduta del 4 ottobre 2017, cui integralmente si rinvia;
    ritenuto che la musica, classica e contemporanea, costituisca un patrimonio distintivo e identitario dell'Europa unita e che il suo linguaggio universale contribuisca a cementare e diffondere i valori fondativi del progetto europeo e che, in tale contesto, un ruolo particolare sia svolto dai giovani musicisti;
    osservato che all'Orchestra giovanile dell'Unione europea occorre altresì concedere e assegnare una sede stabile, al riparo dalle recenti vicende politiche conseguenti al referendum britannico del 23 giugno 2016. In tal senso, diverse città italiane potrebbero proficuamente avanzare la propria candidatura;
    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
  esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  e impegna il Governo a condurre le successive fasi del negoziato in sede europea sulla base degli obiettivi elencati in premessa.