CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Testo unificato 2182 Della Valle e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinate, recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il provvedimento in esame è volto alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore; esso interviene dunque in materia di «professioni», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (sentenze n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013, n. 178 del 2014 e n. 117 del 2015);
   considerato che il provvedimento investe altresì la materia «formazione professionale», di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), intervenendo in ambiti già disciplinati dalla legge statale e rimettendo la restante disciplina alle Regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del testo unificato è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), ed alla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e l'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare.

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ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (S. 2914 Catanoso e abb., approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», già approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamati i propri pareri espressi in data 7 aprile 2016 e 17 maggio 2017 nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;
   preso atto che il testo in esame recepisce molte delle indicazioni formulate nei richiamati pareri;
   sottolineato che la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. come riconosciuto dalla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2006, n. 81 del 2007, n. 233 del 2009);
   considerato tuttavia che, come segnalato dalla Corte costituzionale (nella richiamata sentenza n. 213):
    è ammissibile una normativa statale in tale ambito, tenuto conto che «talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;
    vi sono aspetti che, pur riconducibili alla disciplina della pesca, afferiscono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni («tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio»);
    l’«analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;
   considerato che, in linea con il rispetto del principio della leale collaborazione, nel disegno di legge in esame (agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 14) il richiamato coinvolgimento istituzionale è assicurato mediante il ricorso allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica (S. 2582 Realacci, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera;
   rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale», «opere dell'ingegno» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), r) ed s), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (Nuovo testo S. 447 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 447 ed abbinati, in materia di disciplina delle attività funerarie, adottato come testo base nel corso della seduta delle 12a Commissione permanente del Senato il 3 agosto 2016;
   rilevato che il contenuto del disegno di legge:
    risulta riconducibile alle materie «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nonché, per taluni specifici profili, alle materie «tutela della concorrenza», «stato civile e anagrafi», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere p), m), e), i) e r), della Costituzione);
    risulta altresì riconducibile alle materie «tutela della salute», «governo del territorio» e «professioni», demandate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
   preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), stabilisce che, fra gli obiettivi della legge, vi è quello di individuare gli specifici compiti di Comuni, Città metropolitane e ASL;
   ritenuto opportuno che sia fatta menzione anche alle Province, tenuto conto che il disegno di legge assegna ad esse specifici compiti (articolo 16 e articolo 20, comma 4, in cui si fa ricorso al termine «ente di area vasta»);
   preso altresì atto che:
    l'articolo 15 demanda a Comuni e ASL «secondo le rispettive attribuzioni» il compito di verificare l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre «nell'ambito territoriale di rispettiva competenza», «avvalendosi di personale specificamente individuato», cui spetta l'accertamento delle violazioni, la loro notificazione e l'irrogazione delle relative sanzioni;
    gli oneri di tali attività sono posti a carico dei comuni e delle ASL, che potranno avvalersi dei proventi delle sanzioni erogate e anche del contributo fisso, pari a 30 euro, previsto per ogni funerale;
   ritenuto in proposito opportuno:
    distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, tenuto conto anche che queste ultime potrebbero incontrare difficoltà nello svolgere alcune attività di controllo previste nel disegno di legge (quale la verifica della veridicità dell'attestazione di requisiti di imprese operanti nel settore e dell'assolvimento di altri obblighi posti a carico del medesimo operatore economico);
    precisare se il contributo fisso da corrispondere per ogni funerale sia destinato esclusivamente alle ASL (come pare evincersi dall'articolo 15, comma 3, in cui si afferma che le imprese funebri inviano Pag. 179alle ASL con cadenza mensile le somme percepite), o se detto contributo spetti in quota parte anche ai comuni (come pare evincersi dall'articolo 16, comma 10, secondo cui l'attività di vigilanza e controllo sui cimiteri è posta a carico dei comuni che provvedono con risorse proprie e «mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione [..] del contributo fisso»);
    individuare risorse aggiuntive da destinare all'attività di controllo, al fine di assicurare una corrispondenza fra funzioni assegnate e risorse stanziate, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;
   premesso che:
    l'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge «per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione», nonché delle disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri;
    nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, opportunamente, anche il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso un parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso senza esito tale termine, i regolamenti sono comunque emanati;
    detto coinvolgimento non è invece assicurato con riferimento all'adozione di ulteriori atti normativi volti a dare attuazione alle previsioni normative, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedito all'attività funeraria (articolo 5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (articolo 10, comma 15); gli obblighi di trasparenza (articolo 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (articolo 16, comma 9);
    ritenuto che anche in tali materie sarebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata al fine di giungere ad una disciplina complessiva condivisa, in cui, come già accennato, si intrecciano competenze legislative esclusive dello Stato e competenze concorrenti fra Stato e Regioni. Ciò, anche in considerazione del ruolo di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della legge assegnato ai Comuni e alle ASL e della circostanza che si incide su materie che ad oggi – in assenza di una legge statale – sono in molti casi disciplinate con leggi regionali;
    rilevato che l'articolo 23, al comma 3, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del provvedimento in esame e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
   considerato in proposito che:
    le Regioni a statuto speciale e le Province autonome «dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale» (articolo 116, primo comma, della Costituzione) e le relative norme di attuazione;
    l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge stabilisce, opportunamente, che le disposizioni in esso contenute si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;Pag. 180
    risulta pertanto opportuno integrare la disposizione di cui all'articolo 23, comma 3, con un richiamo al citato articolo 1, comma 5,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   l'articolo 23, comma 3, sia integrato con l'aggiunta, alla fine del primo periodo, delle parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 5»;

  e con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 1, comma 2, lettera a), si inserisca il richiamo alle Province (o in alternativa agli enti di area vasta);
   all'articolo 15, si valuti l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL;
   ai fini di una effettiva attuazione dell'articolo 15, si individuino idonee risorse in favore dei soggetti chiamati a svolgere attività di vigilanza e a irrogare sanzioni per assicurare il rispetto delle disposizioni del disegno di legge;
   si valuti l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, assicurato dall'articolo 23, comma 2, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, come indicato in premessa.

Pag. 181

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 116-B ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 26 novembre 2015;
   rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «elezione del Parlamento europeo», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane», ascritte, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;
   valutato favorevolmente il recepimento dei rilievi espressi nel precedente parere;
   preso atto che:
    l'articolo 1 detta la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali;
    il comma 1, terzo periodo, dispone in ordine all'incandidabilità alla carica di assessore comunale dei magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei precedenti cinque anni, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della Provincia;
   considerato che:
    a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n.56 del 2014, nell'ambito della governance delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale;
    il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere infatti coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i consiglieri provinciali o metropolitani che, in quanto tali, sono già sindaci di Comuni o consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta);
    la disciplina dell'incandidabilità a siffatti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;
    la nuova disciplina tuttavia non ha trovato applicazione alla Regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome;Pag. 182
    non tutti gli Assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame;
    ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura);
    quanto alla provincia di Trento, nel silenzio dello Statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 («Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale);
    il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per gli incarichi di assessore presso i Comuni (cfr. articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (cfr. articolo 1, comma 1, primo periodo, tenuto conto che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo);
    ritenuto opportuno disciplinare anche tale fattispecie,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di fare menzione dell'incarico di assessore delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, nonché, conseguentemente, alle ulteriori pertinenti disposizioni del disegno di legge (articolo 2 e articolo 7, comma 2).