CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia»;
   ricordato che la proposta di legge reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrandone le finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia;
   osservato – per quanto di diretto interesse della XIV Commissione – che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) – specificando, quanto all'ambito di applicazione del decreto stesso, che le disposizioni ivi contenute «non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni»;
   ricordato che il medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 – conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera f) della direttiva 2006/123/UE – esplicita un'articolata serie di deroghe all'applicazione della direttiva medesima (articoli da 2 a 7), tra cui in particolare «i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata»;
   evidenziato in primo luogo che il riferimento alle attività di imbottigliamento delle acque minerali per scopi commerciali, recato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), appare estraneo all'oggetto del provvedimento, incentrato sul riordino del settore termale, né è riconducibile alla disciplina recata dalla direttiva 2006/123/UE, come peraltro indicato dalla Commissione europea, secondo la quale tale attività non può essere definita di servizi;
   rilevato, in secondo luogo, come l'esclusione delle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/UE – sebbene tali attività afferiscano a pieno titolo ai servizi nel mercato interno e alla relativa disciplina – potrebbe ritenersi giustificata laddove le prestazioni delle aziende termali, in quanto riconducibili alle attività di tutela generale della salute, abbiano natura di servizi sanitari, beneficiando pertanto della deroga già prevista dalla disciplina di derivazione europea (articolo 7, lettera b) Pag. 161del decreto legislativo n. 59 del 2010 e articolo 2, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 2006/123/UE);
   preso infatti atto che diverse disposizioni del provvedimento in esame sembrerebbero evidenziare il carattere sanitario delle prestazioni erogate dalle aziende termali;
   in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) si prevede che le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale; che le aziende termali sono accreditate presso il S.S.N.; che tali aziende partecipano alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Ulteriori disposizioni stabiliscono inoltre che le aziende termali trasmettono alle regioni i dati per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e si prevede l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria;
   parimenti la natura di servizi sanitari delle prestazioni erogate dalle aziende termali appare coerente con le disposizioni concernenti le figure professionali coinvolte nelle relative attività, che riguardano il rapporto di lavoro dei medici termalisti dipendenti dalle aziende termali (articolo 1, comma 1, lettera g)), la specializzazione in medicina termale (articolo 1, comma 1, lettera f)), nonché la collaborazione degli operatori di assistenza termale alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali (articolo 1, comma 1, lettera g-bis));
   rilevato altresì che le disposizioni di carattere fiscale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera h) relative al credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, prevedono il riconoscimento di tale credito fino ad un massimo di 250 mila euro per ciascun beneficiario;
   ricordato che, alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, gli aiuti di natura pubblica alle imprese possono essere erogati entro limiti determinati, dovendosi invece richiedere esplicita autorizzazione alla Commissione europea nel caso in cui tali massimali siano superati; in particolare, gli aiuti di piccola entità (de minimis) possono essere erogati – senza necessità di previa notifica – entro il limite di 200 mila euro nell'arco di un triennio per singola impresa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito a circoscrivere l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/UE – recata all'articolo 1, comma 1, lettera c) – alle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;
   2) provveda la Commissione di merito – ove intenda confermare l'esclusione delle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame – a ricondurre esplicitamente tale esclusione alla natura di servizi sanitari delle prestazioni erogate dalle aziende termali, onde assicurarne la piena conformità con la richiamata disciplina europea e con le specifiche deroghe ivi previste;
   3) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del provvedimento, con la previsione dell'obbligo di preventiva notifica della misura alla Commissione europea; in alternativa, si valuti la possibilità di modificare la disposizione adeguando l'entità del credito di imposta ivi previsto alla soglia de minimis indicata dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.