CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo le parole: Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, inserire le seguenti: o direttamente tramite comunicazione periodica degli operatori nel caso di numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi abbonati,.
1. 1. Bergamini.

  Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 con le seguenti: Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.
*1. 2. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano.

  Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 con le seguenti: Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.
*1. 3. Polverini.

  Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 con le seguenti: Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.
*1. 4. Abrignani.

  Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione fino a: tutti con le seguenti: A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.
**1. 5. Abrignani.

  Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione fino a: tutti con le seguenti: A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.
**1. 6. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

  Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione fino a: tutti con le seguenti: A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.
**1. 7. Polverini.

  Al comma 5, sostituire le parole: Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti con le seguenti: I soggetti, già iscritti al registro di cui al comma 2 all'entrata in vigore della presente legge, possono revocare in maniera selettiva.
1. 8. Minnucci.

Pag. 14

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
*1. 9. Abrignani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
*1. 10. Vignali.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca non si applica ai consensi espressi per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni.
1. 11. Abrignani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali può in ogni caso contattare i soggetti iscritti al registro di cui al comma 2, per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni. A tal fine non si considera «cessione a terzi» la comunicazione dei dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2 se questa avviene a società ed enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.
1. 18. Abrignani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si considera «cessione a terzi» la comunicazione dei dati personali dei soggetti iscritti al registro di cui al comma 2, se questa avviene tra le società o enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.
1. 12. Abrignani.

  Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati inserire la seguente: personali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto inserire le seguenti: o le categorie dei soggetti.
*1. 13. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

  Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati inserire la seguente: personali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto inserire le seguenti: o le categorie dei soggetti.
*1. 14. Polverini.

  Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati aggiungere la seguente: personali.
1. 15. Prodani.

  Al comma 9, dopo le parole: disporre la sospensione inserire le seguenti: per un periodo non inferiore a sei mesi.
1. 16. Gregori.

  Al comma 10, dopo le parole: disporre la sospensione aggiungere le seguenti: per un periodo non inferiore a sei mesi.
1. 17. Gregori.

Pag. 15

  Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per inserire le seguenti: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.
*1. 19. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

  Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per inserire le seguenti: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.
*1. 20. Polverini.

  Al comma 14 dopo le parole: È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri inserire le seguenti: basati sull'impiego di strumenti per l'estrazione di dati personali da web.
1. 21. Bergamini.

  Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto, restano validi i consensi di cui al comma 5.
1. 22. Ginefra, Damiano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per l'effettiva efficacia del contrasto alle chiamate da parte di call center finalizzate alla pubblicità, alla vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, e per il diritto degli utenti di telefonia mobile e fissa ad essere compiutamente informati, il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web istituzionale l'elenco degli operatori economici che svolgono le attività di call center ai quali sono state comminate le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 1 e comma 1 dell'articolo 2.
1. 01. Gregori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche e integrazioni.
1. 02. Minnucci.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Vico, Antezza.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, rivolte a numerazioni fisse o mobili, devono garantire ai soggetti contattati la Pag. 16piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identità di una linea alla quale possono essere contattati, oppure di un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali, individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259. I medesimi operatori devono altresì garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. L'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel caso in cui le medesime non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.
  3. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. 2. Galgano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
*2. 3. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
*2. 4. Polverini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: tre codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate: a) al compimento di ricerche di mercato, b) alla pubblicità e vendita, c) alle comunicazioni commerciali.
2. 5. Minnucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato da quelle finalizzate a pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.
2. 6. Minnucci.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.
*2. 7. Abrignani.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.
*2. 8. Ginefra, Damiano.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Campagna informativa).

  1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di garantire misure volte ad aumentare la diffusione del registro delle opposizioni, mediante un'adeguata campagna di informazione nei confronti dei consumatori, anche con il coinvolgimento del gestore del predetto registro.
2. 01. Prodani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela della riservatezza degli iscritti al registro pubblico delle opposizioni).

  1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di prevedere l'obbligatorietà per l'operatore di telemarketing di comunicare al gestore del registro pubblico delle opposizioni il diniego espresso telefonicamente dal consumatore all'utilizzo delle proprie utenze fisse e mobili per fini commerciali o ricerche di mercato.
2. 02. Prodani.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. 1. Abrignani.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
* 1. 9. (Nuova formulazione) Abrignani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
* 1. 10. (Nuova formulazione) Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.
2. 6. (Nuova formulazione) Minnucci.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.
* 2. 7. Abrignani.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.
* 2. 8. Ginefra, Damiano.