CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

NUOVI ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2-bis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.bis
. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato esclusivamente con veicoli immatricolati in uso proprio ad una persona fisica ai sensi dell'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
2-bis.1000. Il Relatore.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Attività di promozione del car pooling).

  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di car pooling. Con specifico riferimento al car pooling è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
  2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.
  4. A garanzia della sicurezza degli utenti di car pooling, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di car pooling con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti:
   a) punti patenti dei conducenti registrati al servizio;
   b) assicurazione dei veicoli registrati al servizio;Pag. 119
   c) revisione dei veicoli registrati al servizio.

  Il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c).
3.1000. Il Relatore.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A ciascuna impresa di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempie alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e realizza e gestisce direttamente servizi di car pooling in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da «Modifiche» fino a «e altre».
4.1000. Il Relatore.