ALLEGATO
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo C. 2182 Della Valle e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, nelle sedute del 17 e 18 ottobre 2017, il nuovo testo della proposta di legge C. 2182;
udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 17 ottobre 2017;
rilevata la necessità di specificare con maggiore chiarezza e puntualità i percorsi di istruzione e formativi, all'esito dei quali è possibile conseguire la qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, anche alla luce dell'importanza che tali percorsi rivestono ai fini dell'acquisizione delle idonee conoscenze e competenze, indispensabili nel settore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 9-bis, comma 2, primo periodo, le parole da: «si intendono conseguite» fino a «qualificazione» siano sostituite con le seguenti: «sono conseguite da chi abbia assolto all'obbligo d'istruzione e ottenuto la relativa certificazione delle competenze di base acquisite e abbia altresì superato l'esame conclusivo di un corso regionale di qualificazione».