CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464)

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   alla luce della rilevanza, ai fini della protezione internazionale, dell'attività di cooperazione politico-diplomatica dell'Italia a livello europeo e internazionale, anche attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine e di transito;
   richiamata l'importanza della legge n. 47 del 2017 per il rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, assicurando priorità all'interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione dei servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;
   sottolineata l'esigenza che nella gestione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo resti alta l'attenzione sul rispetto dei diritti umani dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, con specifica considerazione per i minori non accompagnati;
   apprezzate, quindi, le disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 1, numero 4), del provvedimento, di novella dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, laddove prevedono che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale possano essere integrate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza di tale Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza, nonché da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR;
   apprezzati altresì i doverosi interventi migliorativi apportati con l'articolo 2 del provvedimento, in materia di minori non accompagnati, soprattutto in riferimento alle competenze del tribunale per i minorenni alla nomina del tutore del minore non accompagnato, scongiurando ogni forma di «doppio binario» giurisdizionale (giudice minorile e giudice tutelare) e assicurando la soluzione maggiormente garantista per il superiore interesse del minore,
   esaminato il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, che modifica l'articolo Pag. 5719-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, rendendo applicabili anche ai minori stranieri non accompagnati le norme sul procedimento amministrativo e giurisdizionale per la protezione internazionale ivi previste;
   richiamato, infine, l'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, in base ai quali al minore deve essere garantito il diritto di essere ascoltato in tutte le procedure giudiziarie o amministrative che lo riguardano,

delibera di formulare il seguente rilievo:

  sia modificato l'articolo 2, comma 4, del provvedimento, di novella dell'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «Al minore deve essere garantito il diritto di essere ascoltato in tutti procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano».