CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, dopo le parole del turismo aggiungere le seguenti: sentita la Regione Emilia Romagna,.

1. 200. La Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, anche in collaborazione con istituzioni che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, operano nel campo della storia della psichiatria.

6. 200. La Relatrice.

Pag. 78

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dello spettacolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e.
1. 1. Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   « c-bis) riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.».
1. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   « c-bis) riconosce la necessità di liberalizzare l'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore ispirandosi ai principi di concorrenza e pluralità, al fine di salvaguardare il valore dell'opera artistica e musicale e la necessità di proteggerne e promuoverne il valore.».
1. 3. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: contemporanee aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale.
1. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non comprendano l'utilizzo di animali.
1. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le prime si prevedono interventi specifici a loro favore e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato.
1. 6. Borghesi.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: canzone popolare d'autore aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale;.
1. 7. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Pag. 79

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   « c-bis) il teatro e le altre forme di spettacolo realizzate con diretto coinvolgimento delle persone con disabilità;».
1. 8. Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.
1. 9. Borghesi.

  Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non sostitutive dello stesso.
1. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera n).
1. 11. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) rendere obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dell'intervento pubblico, la pubblicizzazione del bilancio da parte dell'operatore del settore dal quale si evinca come l'intervento pubblico è stato utilizzato; istituire la sanzione della restituzione dell'intero importo per gli operatori del settore che, pur beneficiati dal contributo, non ottempereranno all'obbligo; definire le regole base di pubblicizzazione del bilancio per gli operatori del settore dello spettacolo percettori di contributo pubblico che prevedano:
    a) la redazione di un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dal conto economico;
    b) la redazione di una nota esplicativa che contenga l'importo dell'intervento pubblico ottenuto e l'importo di quanto di questo contributo sia stato destinato esclusivamente alle attività artistiche unitamente alla descrizione in dettaglio delle suddette attività artistiche;
    c) la pubblicazione del bilancio e della nota esplicativa sul proprio sito internet.
1. 12. Galgano, Molea.

  Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, e l'attività musicale popolare e amatoriale anche livello nazionale e internazionale.
1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e di quelle regolamentari fino a: n. 160 con le seguenti: nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

  Conseguentemente al comma 3, alinea:
sostituire la parola: specifico con le seguenti:, al quale dovranno essere conformati i regolamenti di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:;
   sopprimere le parole da: le disposizioni adottate fino a: e con;.
2. 1. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Pag. 80

  Al comma 1, sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi,.

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi,;
    lettera e) capoverso 3), sopprimere le seguenti parole: delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti,;
    sopprimere la lettera h);
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti).

  1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
  4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
  6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
  7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i Pag. 81comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
  8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
  9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
  10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
  11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
  12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».
2. 98. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore, l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) rispetto dei principi di concorrenza e pluralità;
   b) si provveda all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea;
   c) si garantisca che le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore:
    1) rispettino criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati Pag. 82con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
    2) contribuiscano e favoriscano la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
    3) assicurino procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
    4) garantiscano che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
    5) procedano, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
    6) costituiscano, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;.
2. 2. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633 volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) si provvede all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore sono tenute a contribuire e a favorire la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
2. 3. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad Pag. 83adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.
2. 4. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;
2. 5. Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.
* 2. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.
* 2. 7. Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), alinea, dopo le parole: sostegno dello Stato, aggiungere le seguenti:, anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure,.
2. 8. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure.
2. 9. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:
  «2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;
  2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) nn. 2-bis e 2-ter, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministeri dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 2. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:
  «2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;Pag. 84
   2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali;».

  Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri 2-bis) e 2-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 2. 11. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;
  «2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;
   2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;».
** 2. 12. Bossa, Nicchi, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;
   «2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;
   2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;».
** 2. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;.
2. 14. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), punto 4) dopo le parole: 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
2. 15. Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) il potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale e, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;.
2. 16. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Pag. 85

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
   5-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,.

  Conseguentemente al comma 4, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:
   2-bis) la valutazione della qualità adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6 si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 17. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
   6-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.
2. 18. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, lettera b) dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale mediante accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, previsti dal precedente numero 2), da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;.
2. 19. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;.
2. 20. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: necessarie aggiungere le seguenti: e migliorative.
2. 21. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Pag. 86

  Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: necessarie, con la seguente: migliorative.
2. 22. Borghesi.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;.
2. 23. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: fruizione dello spettacolo con le seguenti: possibilità di praticare attività di spettacolo e di fruirne.
2. 24. Palmieri, Crimi.

  Al comma 2, dopo lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) nel rispetto della normativa europea, prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio a organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; nonché assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.
2. 25. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i princìpi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;.
2. 26. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abolendo il monopolio della Società italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. 27. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore.
2. 28. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi Pag. 87di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;
   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo- contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;
   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
2. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico fino alla fine del comma, con le seguenti: dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;
   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;
   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'Art. 36 della Costituzione.
* 2. 30. Borghesi.

Pag. 88

  Al comma 3, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico, fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;
   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, e dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;
   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
* 2. 31. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:
    1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;
    2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
    3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al soprintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;.
2. 32. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2. 33. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare Pag. 89bandi pubblici anche internazionali previa consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.
2. 34. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al soprintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni.
2. 35. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;.
2. 36. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con particolare riferimento ai teatri nazionali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;
   b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:
    1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;
    2) rotazione degli incarichi.
2. 37. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: pubblici e privati, inserire le seguenti: garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico,.
2. 38. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;
   d-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-ter), si provvede, nel Pag. 90limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 39. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 40. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera c), intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;.
2. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera d), del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;.
2. 42. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di introito per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali, con i seguenti principi:
    1) previsione, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso, incluso la verifica dell'identità del partecipante all'evento;
    2) dotazione di sistemi efficaci atti a contrastare l'acquisto tramite strumenti automatizzati suscettibili di alterare la libera concorrenza per le società italiana o estera che operi nel settore delle vendite on line o come venditore al dettaglio di titoli di ingresso per concerti, opere teatrali, cinematografiche, sportive o qualsiasi evento di natura artistica o musicale dal vivo;Pag. 91
    3) possibilità di rimessa in vendita i titoli di ingresso nominale, modificandone l'intestazione, attraverso i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento al prezzo nominale e senza rincari ad eccezione dei costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione.
2. 43. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di valore per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali comprensivi della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso e della subordinazione dell'utilizzo del titolo al riconoscimento personale, attraverso meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante.
2. 44. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: i seguenti criteri, aggiungere le seguenti:, con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.
2. 45. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4 dopo la lettera e) numero 1, dopo le parole: corredati di programmi per ciascuna annualità aggiungere le seguenti: mediante l'istituzione di un Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale;.
2. 46. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;.
* 2. 47. Bossa, Nicchi, Scotto.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;.
* 2. 48. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;.
** 2. 49. Nicchi, Bossa, Scotto.

Pag. 92

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;.
** 2. 50. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;.
2. 51. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

  Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.
* 2. 52. Borghesi.

  Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

  Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.
* 2. 53. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis) l'adozione di misure per l'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;
  7-ter) l'erogazione di contributi per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate.
2. 54. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:
  7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività».
*2. 55. Borghesi.

  Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:
  7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività».
*2. 56. Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera e), numero 8), sostituire la parola: riequilibrio con la seguente: diffusione.
2. 57. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando Pag. 93verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 58. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:
  f-bis) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:
  f-bis) previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 60. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 94

  Al comma 4, lettera g), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  «2-bis) la riorganizzazione dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche con Specificità di Compagnie di eccellenza del balletto italiano;».
2. 61. Murgia.

  Al comma 4, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;.
2. 62. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 4, lettera h).
2. 63. Borghesi.

  Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata alla eliminazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;.
2. 64. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: specificatamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita e detenzione degli animali, della sempre maggior tutela degli stessi, nonché per la semplificazione delle autorizzazioni.
2. 65. Borghesi.

  Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: specificatamente con la seguente: progressivamente.
2. 66. Murgia.

  Al comma 4, lettera h) sostituire le parole da: al graduale fino alla fine con le seguenti: alla graduale sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.
2. 67. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con le seguenti: al divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.
2. 68. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo con le seguenti: al divieto di utilizzo.
2. 69. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali.
2. 70. Murgia.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali.
2. 71. Murgia.

  Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla definitiva eliminazione, entro Pag. 95due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
2. 72. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla graduale eliminazione.
2. 73. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sopprimere la parola: graduale.
2. 74. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h) sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.
2. 75. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.
2. 76. Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.
2. 77. Bossa, Nicchi, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: superamento con la seguente: eliminazione.
2. 78. Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro un termine massimo comunque non superiore a cinque anni.
2. 79. Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro tre anni o comunque entro un termine che consenta la ricollocazione dei lavoratori.
2. 80. Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) con particolare riguardo ai carnevali storici, e al fine di garantire loro un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, a prevedere uno specifico incremento pari a un milione di euro l'anno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h-bis), si provvede mediante riduzione di un milione di euro annuo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Pag. 96l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2. 81. Ricciatti, Bossa, Nicchi, Scotto, Mognato.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati nonché per disciplinare lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada.
2. 82. Murgia.

  Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 83. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 84. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 85. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 86. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'introduzione di criteri premiali per le strutture in fase di riconversione.
2. 87. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica,.
2. 88. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: avviato dalla scuola primaria.
2. 89. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.
*2. 90.  Borghesi.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.
*2. 91. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: intermittente.
2. 92. Palmieri, Crimi.

Pag. 97

  Al comma 4, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche attraverso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 93. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente: m-bis) introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alla vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.
2. 94. Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:
  n-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;.
2. 95. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane.
2. 96. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
2. 97. Palmieri, Crimi.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.
*3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.
*3. 2. Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  i-bis) gli atti e i documenti presentati e approvati dal Consiglio sono resi disponibili e consultabili sul sito web istituzionale del Ministero, in una apposita sezione, senza ulteriori oneri a carico della finanza Pag. 98pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.
3. 3. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.
*3. 4. Borghesi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.
*3. 5. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo.
3. 6. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: «scelti» con la seguente: «nominati»;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fra gli appartenenti alle stesse».
3. 7. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera b-bis:
   p) nel Consiglio devono essere rappresentati tutti i settori dello spettacolo;
3. 8. Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
*3. 9. Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
*3. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
*3. 11. Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:, ciascuno dei quali dovrà comunque essere reso pubblico e consultabile sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima della nomina.
3. 12. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: espressi, aggiungere le seguenti:, pubblicati e resi consultabili sul sito del Ministero.
3. 13. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la garanzia degli autori e degli editori «AGAE»).

  1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è Pag. 99istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE);
  2. L'AGAE:
   a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;
   b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
   c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;
   d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;
   e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;
   g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;
   h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;
   i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

  3. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze;
  4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
  5. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Pag. 100Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
  6. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

  7. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;
   b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

  8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 7.
  9. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. Pag. 101In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  10. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.
3. 01. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzano, D'Uva.

ART. 4.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 1. Palmieri, Crimi.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Si definisce musica dal vivo l'esecuzione musicale effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti di qualsiasi genere, purché questa avvenga senza l'utilizzo di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, se non in misura residuale.
  2. Durante le esecuzioni di musica dal vivo è vietato l'utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata. Durante tali esecuzioni è altresì vietata la riproduzione di brani attraverso l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate.
  3. È fatto obbligo per il gestore del luogo in cui ha sede l'evento, ovvero per l'organizzatore della manifestazione musicale, rendere noto al pubblico l'eventuale utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, nonché l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate durante l'esecuzione musicale.
6. 01.  Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.