CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01349 Meta: Modulazione della cadenza della fatturazione da parte degli operatori telefonici e di telecomunicazioni su base mensile e suoi multipli.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:
    l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom), il 15 marzo 2017 con delibera 121/17 CONS, ha stabilito che per la telefonia fissa e per le offerte convergenti l'unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle offerte deve avere come base il mese o suoi multipli;
    per quanto riguarda la telefonia mobile, l'Agcom ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni normative dell'offerta;
    l'Agcom ha altresì stabilito, nei casi di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa e mobile, che prevale la cadenza mensile e ha stabilito un periodo temporale di novanta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole;
    risulta che Asstel (l'associazione che rappresenta gli operatori telefonici) ha contestato la delibera dell'Agcom e che le quattro maggiori compagnie telefoniche italiane (Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb) abbiano continuato la pratica della fatturazione a 28 giorni sul fisso non ottemperando alla delibera dell'Autorità;
    l'Agcom ha comunicato il 14 settembre 2017 di aver avviato procedimenti sanzionatori nei confronti dei suddetti operatori telefonici per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche, e di valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di «trascinamento» verso altri settori, caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi;
    tale decisione rappresenta un chiaro indirizzo al mercato delle pay-tv e agli operatori di altri servizi come l'energia, il calore, l'acqua, i trasporti e altro, affinché non attuino tali comportamenti;
    si ravvisa quindi l'esigenza di iniziative per evitare il rischio di un indebito aumento dei costi, pari a circa l'8,6 per cento, senza dover necessariamente attendere la pronuncia delle autorità giudiziarie e amministrative competenti,

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito delle proprie prerogative, iniziative normative, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2018, per impedire che gli operatori telefonici e di telecomunicazione adottino una cadenza di fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.
(8-00263) «Meta, Tullo, Gandolfi, Franco Bordo, Mognato, Minnucci, Anzaldi, Brandolin, Bruno, Bruno Bossio, Cardinale, Carloni, Culotta, Crivellari, Marco Di Stefano, Fauttilli, Folino, Garofalo, Mura, Palladino, Piso».

Pag. 132

ALLEGATO 2

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448);
   preso atto della articolata procedura propedeutica all'adozione del regolamento di delegificazione autorizzato dai commi da 217 a 222 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha richiesto la modifica della stessa norma autorizzatoria e conseguentemente il ritiro del primo schema di regolamento dopo che erano stati anche espressi i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari (Atto n. 96);
   rilevato che l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a lungo attesa dagli operatori del settore, riveste carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia;
   ritenuto lo schema di decreto in esame complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;
   evidenziato che occorre dunque una rapida attuazione della disciplina in esame, che tuttavia non potrà certo avvenire entro il termine del 1o ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6 ma dovrà essere aggiornato – unitamente a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per l'inserimento dei dati nell'Archivio – tenendo conto dei tempi necessari per gli adeguamenti tecnici e per l'emanazione degli atti amministrativi necessari, peraltro già individuati nel testo in esame;
   segnalata l'esigenza di introdurre il SISTE nell'ambito della riforma del settore della nautica da diporto, su cui è in corso di esame presso le Commissioni lo schema di decreto attuativo della delega conferita con la legge n. 167 del 2015, che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del coordinamento della normativa vigente, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dal citato atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;
   rilevato altresì l'opportunità- di inserire tale sistema nel quadro dell'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017;
   sottolineato che nell'introduzione del nuovo sistema telematico centrale occorre Pag. 133contemperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;
   valutata quindi positivamente la semplificazione e razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), di cui tuttavia non si comprende la necessità di stabilire, all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, che vi si accede anche attraverso il SID, visto che tale banca dati riguarda esclusivamente i beni demaniali marittimi;
   ritenuto necessario integrare in alcuni punti la normativa riferita ai Raccomandatari per assicurare un miglior assolvimento del servizio ad essi affidato;
   preso atto del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 luglio 2017, nonché della Conferenza Unificata il 9 marzo 2017, che tuttavia motiva il proprio orientamento favorevole sull'accoglimento da parte del ministero proponente della richiesta di modifica dell'articolo 13 in due punti, che non risultano essere presenti nel testo trasmesso alle Commissioni;
   acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017, di cui si condividono le osservazioni sostanziali e le indicazioni di correzione formale del testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
    b) al comma 2, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    c) al comma 3, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
    d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
    e) al comma 6, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   2) per quanto in premessa valuti il Governo l'esigenza di coordinare le modifiche apportate dall'articolo 13 al codice della nautica da diporto, con quelle realizzate mediante lo strumento legislativo attuativo della legge n. 167 del 2015 eventualmente anche in sede di esercizio del potere delegato di tipo integrativo e correttivo;
   3) all'articolo 5, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo secondo cui «l'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID – Portale del mare»;
   4) sia inserito all'articolo 5 comma 3, lettere c) e d) un riferimento espresso all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   5) all'articolo 8, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «anche nei confronti degli Studi di consulenza nonché, con riguardo ai Raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135»;
   6) all'articolo 10, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente è sospesa o termina l'operatività degli STED presso i Raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per Pag. 134ridurre al minimo i tempi di emanazione dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);
   b) ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza;
   c) dovrebbe infine operarsi il necessario coordinamento del nuovo sistema telematico con gli indirizzi strategici di sviluppo dell'informatica pubblica e di trasformazione digitale del Paese enunciati nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017, eventualmente integrando in essa innovativi strumenti quali lo «SPID» (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la piattaforma del sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni; a tal fine, dovrebbe quindi valutarsi l'opportunità di prefigurare anche in tale ambito il processo di riforma orientato alla convergenza delle banche dati pubbliche e dei relativi organismi che gestiscono l'elaborazione dei dati.

Pag. 135

ALLEGATO 3

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448),
   preso atto della articolata procedura propedeutica all'adozione del regolamento di delegificazione autorizzato dai commi da 217 a 222 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha richiesto la modifica della stessa norma autorizzatoria e conseguentemente il ritiro del primo schema di regolamento dopo che erano stati anche espressi i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari (Atto n. 96);
   rilevato che l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a lungo attesa dagli operatori del settore, riveste carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia;
   ritenuto lo schema di decreto in esame complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;
   evidenziato che occorre dunque una rapida attuazione della disciplina in esame, che tuttavia non potrà certo avvenire entro il termine del 1o ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6 ma dovrà essere aggiornato – unitamente a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per l'inserimento dei dati nell'Archivio – tenendo conto dei tempi necessari per gli adeguamenti tecnici e per l'emanazione degli atti amministrativi necessari, peraltro già individuati nel testo in esame;
   segnalata l'esigenza di introdurre il SISTE nell'ambito della riforma del settore della nautica da diporto, su cui è in corso di esame presso le Commissioni lo schema di decreto attuativo della delega conferita con la legge n. 167 del 2015, che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del coordinamento della normativa vigente, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dal citato atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;
   rilevato altresì l'opportunità – di inserire tale sistema nel quadro dell'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017;
   sottolineato che nell'introduzione del nuovo sistema telematico centrale occorre Pag. 136contemperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;
   valutata quindi positivamente la semplificazione e razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), di cui tuttavia non si comprende la necessità di stabilire, all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, che vi si accede anche attraverso il SID, visto che tale banca dati riguarda esclusivamente i beni demaniali marittimi;
   ritenuto necessario integrare in alcuni punti la normativa riferita ai Raccomandatari per assicurare un miglior assolvimento del servizio ad essi affidato;
   preso atto del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 luglio 2017, nonché della Conferenza Unificata il 9 marzo 2017, che tuttavia motiva il proprio orientamento favorevole sull'accoglimento da parte del ministero proponente della richiesta di modifica dell'articolo 13 in due punti, che non risultano essere presenti nel testo trasmesso alle Commissioni;
   acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017, di cui si condividono le osservazioni sostanziali e le indicazioni di correzione formale del testo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
    b) al comma 2, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    c) al comma 3, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
    d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
    e) al comma 6, le parole: «1o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   2) per quanto in premessa, provveda il Governo a coordinare le modifiche apportate dall'articolo 13 al codice della nautica da diporto, con quelle realizzate mediante lo strumento legislativo attuativo della legge n. 167 del 2015 eventualmente anche in sede di esercizio del potere delegato di tipo integrativo e correttivo;
   3) all'articolo 5, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo secondo cui «l'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID – Portale del mare»;
   4) sia inserito all'articolo 5 comma 3, lettere c) e d) un riferimento espresso all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   5) all'articolo 8, comma 5, aggiungere il seguente periodo: « anche nei confronti degli Studi di consulenza nonché, con riguardo ai Raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135»;
   6) all'articolo 10, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente è sospesa o termina l'operatività degli STED presso i Raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i tempi di emanazione Pag. 137dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);
   b) ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza;
   c) dovrebbe operarsi il necessario coordinamento del nuovo sistema telematico con gli indirizzi strategici di sviluppo dell'informatica pubblica e di trasformazione digitale del Paese enunciati nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017, eventualmente integrando in essa innovativi strumenti quali lo «SPID» (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la piattaforma del sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni; a tal fine, dovrebbe quindi valutarsi l'opportunità di prefigurare anche in tale ambito il processo di riforma orientato alla convergenza delle banche dati pubbliche e dei relativi organismi che gestiscono l'elaborazione dei dati;
   d) dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere la funzionalità dello STED anche al settore del conferimento dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di maggiori dimensioni oggetto del presente provvedimento.

Pag. 138

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (Atto n. 449).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
   ricordato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) che autorizza il Governo a recepire la direttiva 2014/90/UE in via regolamentare;
   rilevato che per il mancato tempestivo recepimento della citata direttiva la Commissione ha avviato, in data 23 novembre 2016, la procedura di infrazione n. 2016/0773;
   valutate positivamente le misure di cui allo schema di decreto in esame, volte a perfezionare i meccanismi di applicazione ed esecuzione della normativa europea in materia di equipaggiamento marittimo, garantendo l'applicazione armonizzata a livello europeo dei requisiti dettati dall'Organizzazione marittima internazionale;
   apprezzate le finalità del provvedimento, volto a garantire la libera circolazione nel mercato interno degli equipaggiamenti marittimi, i requisiti essenziali di sicurezza che questi devono rispettare, la sicurezza in mare, la tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché la protezione ambientale;
    in particolare, ritenute apprezzabili le disposizioni volte ad identificare le autorità pubbliche responsabili della vigilanza sul mercato, dell'accreditamento degli organismi di valutazione di conformità dell'equipaggiamento marittimo e dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
   sottolineate positivamente le misure volte a garantire la rintracciabilità dell'equipaggiamento marittimo nell'intera catena di fornitura e distribuzione, al fine di identificare l'operatore economico responsabile di eventuali prodotti non conformi ai requisiti disposti dalla normativa;
   valutato altresì positivamente l’iter istruttorio che ha portato all'adozione del provvedimento, elaborato da un gruppo di lavoro cui hanno partecipato tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati dalla sua applicazione;
   preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 27 luglio 2017,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite dall'Unione europea per la verifica di conformità dell'equipaggiamento marittimo, adotti il Governo tutte le misure necessarie per semplificare quanto più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici, adempimenti che dovrebbero comunque Pag. 139essere proporzionati e tali da evitare oneri superflui per gli operatori economici, sia che siano richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sia che siano richiesti dagli organismi notificati;
   2) sempre al fine di semplificare e di assicurare una rapida entrata in vigore della nuova disciplina, provveda il Governo ad emanare in tempi brevi e comunque non oltre i termini previsti nello schema di decreto in esame, gli ulteriori atti amministrativi necessari per l'attuazione, con particolare riguardo ai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 2 (sulle modalità di vigilanza del mercato), e all'articolo 35, commi 3 e 5 (sulle tariffe per lo svolgimento dei servizi);
   3) assicuri il Governo adeguati controlli sull'osservanza delle norme, rafforzando l'attività ispettiva, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle deroghe alle procedure ordinarie di conformità di cui agli articoli 31, 32 e 33, anche al fine di prevenire possibili abusi o aggiramenti delle norme stesse;
   4) adotti il Governo i provvedimenti necessari per esercitare una specifica e attenta vigilanza sull'equipaggiamento marittimo posto a bordo delle imbarcazioni che effettuano escursioni turistiche giornaliere con passeggeri, con particolare riferimento alla presenza e all'adeguatezza delle prescritte dotazioni di sicurezza;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in relazione all'articolo 2, comma 2, con cui si è inteso trasporre il principio di prevalenza della direttiva europea su altre fonti di diritto comunitario, valuti il Governo l'opportunità di adottare una formulazione normativa rispettosa del principio di gerarchia delle fonti normative;
   b) con riguardo al mancato recepimento della definizione della direttiva relativa alla «dichiarazione UE di conformità» (articolo 2, n. 21, della direttiva), si abbia cura di verificare se essa sia interamente assorbita dall'articolo 18 del regolamento in esame;
   c) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la locuzione «non è vietata» con una formula volta a chiarire quale sia la condotta consentita e quella vietata;
   d) all'articolo 7, comma 3, dovrebbe verificarsi l'esigenza di chiarire se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia chiamato ad adottare una disciplina di carattere generale ovvero se debba invece di volta in volta, fissare requisiti di equivalenza soddisfacenti con riguardo agli equipaggiamenti già presenti in una nave non UE che viene poi iscritta nei registri nazionali;
   e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, in tema di marchio di conformità, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale altro equipaggiamento si riferisce la locuzione ivi contenuta (»la marcatura di conformità non è apposta su alcun altro equipaggiamento»);
   f) all'articolo 18, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere l'inciso «e successive modificazioni disposte in sede europea», atteso che la disciplina è adesso recata da una norma interna;
   g) all'articolo 22, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità, per fini di semplificazione procedurale, di prevedere che la domanda di autorizzazione sia acquista da entrambi i ministeri interessati (infrastrutture e sviluppo economico) senza tuttavia far gravare un duplice onere di trasmissione a carico del soggetto interessato;
   h) con riguardo alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, occorre verificare l'esigenza di specificare – alla luce delle definizioni recate alle lettere e) e g) dell'articolo 3 – se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agisce strutturalmente come autorità di vigilanza, operando per il tramite del Corpo delle capitanerie di porto, o se si contempli anche la possibilità (prefigurata Pag. 140nelle relazioni che corredano il testo) di istituire una nuova e apposita autorità di vigilanza del mercato;
   i) per ragioni di conformità alla direttiva europea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 33, una specifica disposizione volta a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di rilascio di un certificato provvisorio di approvazione dell'equipaggiamento marittimo, ne informi sollecitamente la Commissione europea;
   j) dovrebbe infine verificarsi l'esigenza di prevedere l'espressa abrogazione del regolamento 6 ottobre 1999, n. 407, che attuava la direttiva 96/98/CE, in quanto questa direttiva da ultimo citata è adesso abrogata dalla direttiva 2014/90/UE recepita con il presente decreto.

Pag. 141

ALLEGATO 5

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (Testo base C. 4302 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo» (C. 4302 Governo e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive);
   rilevato che la materia oggetto della delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di revisione e riordino;
   considerato che sono state aperte in sede europea procedure di contenzioso e che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, lo scorso 14 luglio 2016, ha censurato il diritto interno, stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di procedure di selezione del concessionario;
   apprezzate le finalità del disegno di legge, che mira a superare le censure poste in sede europea e a definire un quadro regolatorio in materia di concessioni demaniali e marittime, anche al fine di restituire certezza agli operatori del settore e a rilanciarne gli investimenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.