CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato l'atto Camera 3868, approvato dal Senato e trasmesso dalla XII Commissione, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
   udita nella seduta del 3 ottobre 2017 la relazione del deputato Crimì, cui si rinvia integralmente;
   svolto un dibattito nella seduta del 4 ottobre 2017, sulle parti di competenza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito all'articolo 3-bis, dopo il comma 5, di aggiungere il seguente comma:
  «5-bis. Nell'ambito delle professioni socio-sanitarie è individuata la professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, conseguibile al termine di un percorso di istruzione professionale, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2017, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui al presente articolo»;
   b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 12, comma 1, di sopprimere le parole «anche negoziali»;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere presente, a fini di coordinamento con il provvedimento, il contenuto dell'atto S. 2443 sulla figura dell'educatore professionale socio-sanitario e socio-pedagogico, già approvato alla Camera e pendente presso la Commissione 7a del Senato.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali. COM(2017) 375.

NOTA TRASMESSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO – UFFICIO LEGISLATIVO

PREMESSA
  Lo schema di regolamento europeo in esame si inquadra nel (e prende le mosse dal) è stato reso noto che, nell'ambito del piano di azione dell'Agenda europea sulla sicurezza e della lotta al finanziamento illecito del terrorismo (nota n. 85299 /RI del 21 luglio 2017).
  L'Italia, unitamente agli altri Paesi dell'Unione, ha partecipato alle riunione preparatorie, finalizzate alla stesura della proposta da parte della Commissione, in sede di Comitato consultivo di esperti presso la DG Tasse e Dogane della stessa Commissione.
  L'iniziativa mira a impedire l'importazione e i deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo, riducendo il traffico di beni culturali, contrastando il finanziamento del terrorismo e proteggendo il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati.
  La proposta è stata salutata con favore anche da altri Paesi come la Germania e la Francia ed in particolare dall'Italia, che ha apprezzato il proposito, assolutamente condivisibile, di impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo. L'Italia peraltro aveva sottolineato la parziale analogia del regolamento comunitario con la normativa nazionale, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che già prevede, ancorché a fini diversi, il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli Uffici Esportazione (articolo 72).
  In data 29 agosto 2017 si è tenuta presso il nostro Ministero una riunione di coordinamento con la partecipazione degli uffici competenti del Ministero, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Agenzia delle Dogane, ove sono state condivise valutazioni in vista della formalizzazione del Position Paper dell'Italia al Gruppo Unione Doganale.

BASE GIURIDICA
  L'Unione Europea ha competenza esclusiva sulla politica commerciale e sulla normativa doganale, incluse le misure di controllo doganale all'importazione, a norma degli articoli 3 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  A norma dell'articolo 207 del TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. È il caso ad esempio del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, adottato sulla base dell'articolo 207 del TFUE.

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
  Il regolamento introduce misure di controllo doganale applicabili ai beni culturali dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o del vincolo ad altri regimi doganali speciali (ad esempio il vincolo a una zona franca), con l'eccezione dei beni in transito. Pag. 128
  Lo schema di regolamento si pone il problema di adottare una definizione comune – ai soli fini dell'applicazione di queste nuove disposizioni – di «bene culturale». A tal fine la Commissione ha ritenuto opportuno fare riferimento alla definizione ricavabile dalla Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, nonché dalla Convenzione UNESCO del 1970. Si osserva sin d'ora che la proposta di regolamento, diversamente da quanto previsto dalla stessa Convenzione UNIDROIT e dalla Convenzione UNESCO del 1970 – oltreché del regolamento europeo 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali – aggiunge il presupposto che le cose abbiano un'età minima pari a 250 anni.
  Si condivide la scelta di definire i beni culturali mutuando le categorie previste dalle Convenzioni sopra richiamate proprio in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni. Non altrettanto condivisibile appare la scelta dell'età minima di 250 anni che tali beni debbono avere per essere sottoposti al regolamento.
  La Commissione giustifica tale scelta, nella relazione alla proposta, nei seguenti termini: «Tale limite di età rappresenta un approccio equilibrato in linea con le norme in vigore in alcune altre giurisdizioni e contribuirà a garantire un approccio coerente a livello internazionale».
  Il dispositivo di controllo apprestato dal regolamento si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:
   la persona che intende introdurre tali beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è tenuta a fornire i seguenti documenti per dimostrarne la provenienza lecita, ossia la legalità dell'esportazione dal paese di origine:
    per reperti archeologici, elementi provenienti dallo smembramento di monumenti, manoscritti rari e incunaboli (lettere c), d) e h) dell'allegato contenente l'indicazione dei criteri discretivi della nozione di «bene culturale»), la persona deve richiedere una licenza di importazione all'autorità competente designata a tal fine dallo Stato membro di entrata, fornendo prova dell'esportazione lecita dei beni dal paese di origine;
    per tutti gli altri beni culturali (lettere a), b), e), f), g), i), j), k) dell'allegato) la persona è tenuta a presentare alle autorità doganali una dichiarazione firmata (dichiarazione giurata), con la quale attesta che i beni sono stati legalmente esportati dal paese di origine, corredata da un documento standard, l'Object ID, in cui l'oggetto è descritto in dettaglio. Le autorità doganali registrano e conservano una copia di tali documenti.

IMPATTO SULLA NORMATIVA ITALIANA
  Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito dei beni culturali, il nuovo regolamento andrebbe ad integrare il codice dei beni culturali ed in particolare la parte relativa alla circolazione, contenuta nella Parte seconda, Titolo I, Capo V. Il nuovo regolamento introduce in sostanza un obbligo generalizzato di presentazione agli uffici esportazione degli oggetti indicati nelle lettere a), c) e h) dell'allegato (beni archeologici, parti di monumenti derivanti da smembramento, incunaboli e manoscritti rari), aventi più di 250 anni (introducendo altresì un obbligo di autocertificazione – dichiarazione di atto di notorietà – per tutte le altre tipologie di beni, da presentarsi ai soli uffici doganali). Il regolamento rimette agli Stati membri l'adeguamento dell'apparto sanzionatorio.
  Per quanto riguarda la normativa doganale andrebbe ad integrare la normativa di settore.
  Proprio a tale riguardo sarebbe opportuno, per l'Italia, che venisse introdotta, nell'articolato la seguente disposizione di salvaguardia:
  «Sono fatte salve le disposizioni degli Stati membri che prevedono regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale».Pag. 129
  Non appare condivisibile, infine, la scelta, contenuta nello schema di regolamento (articoli 5 e 6, paragrafo 3), di attribuire alle sole autorità doganali il controllo delle dichiarazioni dell'importatore. Tale scelta esclude gli Uffici Esportazione del Ministero dei beni culturali da ogni funzione per l'importazione di «beni culturali» dell'allegato identificati nelle categorie a), b), e), f), g), i), j), k) e l).

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020. COM(2017) 385.

NOTA TRASMESSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

  L'Orchestra Giovanile Europea nasce nel 1976 per iniziativa del M. Claudio Abbado con l'obiettivo di riunire sotto un unico corpo orchestrale i migliori giovani musicisti del continente e da 40 anni si esibisce in nome dell'Unione europea. Il suo presidente onorario è il Presidente del Parlamento europeo e i suoi membri sostenitori onorari sono i capi di Stato o di governo degli Stati membri, guidati dal presidente della Commissione europea.
  L'EUYO è l'Orchestra della Comunità Europea per eccellenza, fondata in seguito ad una risoluzione del Parlamento europeo, un'orchestra unica in Europa, simbolo, con i suoi 160 elementi, dell'integrazione e punto di forza della storia musicale dell'Europa.
  Fin dalla sua creazione l'EUYO ha svolto un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura. Mediante le sue attività ha agito con il titolo di ambasciatrice culturale dell'Unione, mettendo in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee e dei nuovi talenti.
  Nella storia dell'EUYO l'Italia rappresenta un punto di forza, a cominciare dal fatto che nel 1976 è stato proprio il Mo Claudio Abbado a presentare il progetto di un'Orchestra Sinfonica di Giovani dell'UE, proseguendo con l'impegno della RAI, che da 40 anni ospita e sostiene i costi delle impegnative sessioni di selezione delle centinaia di giovani musicisti candidati e con la città di Ferrara, che per molti anni ha ospitato le residenze e i concerti di EUYO.
  Tra i fondatori, oltre al Mo Abbado, ci sono Mr. Lionel Bryer, Presidente dell'orchestra, sua moglie Mrs. Joy Bryer, attualmente Presidente onorario, e poi il Mo Vladimir Ashkenazy; tutti hanno contribuito a far sì che l'Orchestra si affermasse in modo decisivo nel quadro musicale internazionale. L'Orchestra è presente regolarmente a tutti Festival più famosi nel mondo come il Festival di Salzburg, Festival di Edinburgh, la stagione di Concerti estivi presso la Royal Concertgebauw ad Amsterdam ecc. Sul podio dell'EUYO si alternano i più famosi direttori d'orchestra di livello mondiale; le tournée internazionali fuori dalla UE hanno toccato Canada, in America del Nord e del Sud, in Cina, a Hong Kong, in Giappone, India, Corea del Sud, Russia e Kazakhistan. 
  In un momento in cui l'UE si trova ad affrontare molteplici sfide e deve avvicinarsi di più ai suoi cittadini, l'EUYO ha un ruolo ancora più importante da svolgere nel trasmettere i valori fondamentali dell'Europa, costruire ponti tra le persone attraverso la musica classica e raggiungere le nuove generazioni in Europa riunendo giovani musicisti provenienti da contesti diversi grazie a selezioni, periodi di prova e concerti di altissimo livello qualitativo.
  Fino al 2013 la EUYO ha goduto dello statuto di Ambasciatore culturale della UE e di un finanziamento sicuro e costante. Dal 2014, il sostegno alla cultura della UE è stato riformato nell'ambito del Programma Europa Creativa, che ha abolito lo status di Ambasciatore culturale, sottoponendo anche la EUYO al normale regime Pag. 131di partecipazione ai bandi, in regime di fortissima e non settoriale concorrenza. In questo nuovo contesto, nel 2016 la EUYO è rimasta esclusa da ogni sostegno e il 12 maggio ha annunciato che dal settembre 2016 avrebbe cessato l'attività a causa della mancanza di finanziamenti dell'Unione Europea.
  In tutta Europa si è manifestato un ampio supporto e si sono svolte campagne e flashmobs. Molti direttori e artisti, tra cui Antonio Pappano, Gustavo Dudamel e Daniel Barenboim hanno messo i loro nomi in una dichiarazione che supporta l'opera dell'Orchestra.
  La crisi è stata tamponata per il 2017 grazie al determinante intervento italiano, tanto in sede di Consiglio dei Ministri degli Stati membri che di Parlamento europeo: l'attuale proposta della Commissione europea, oggetto della deliberazione odierna, propone infatti la modifica del Regolamento di Europa creativa, con il ripristino per la sola EUYO, del titolo di Ambasciatore culturale e del sostegno economico, dal 2018 al 2020, termine del programma Europa creativa, accogliendo così la proposta del Ministro Franceschini di individuare una modalità di carattere permanente al suo finanziamento.
  In parallelo, MIBACT, Comune di Ferrara e RAI hanno avviato una trattativa con EUYO, mirante a stabilirne in Italia la sede legale e parte dell’ attività artistica, oltre che di selezione, con l'intento di arricchire le opportunità di alto livello per i giovani musicisti e l'offerta al pubblico.