CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Atto n. 431).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e IX,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo» (Atto n. 431);
   rilevato che:
    il provvedimento costituisce attuazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010, che disciplina i requisiti relativi alla gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) per ottimizzare la capacità disponibile della corrispondente rete europea (EATMN) e degli aeroporti rispetto alla domanda, migliorare le relative procedure e l'efficienza e la puntualità dei vettori aerei;
    i ritardi nel dare corso alla disciplina sanzionatoria riferita alle prescrizioni del citato Regolamento sono stati già censurati negli anni passati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con un rilievo, chiuso il 28 giugno 2016 a fronte dell'impegno a concludere rapidamente il necessario iter legislativo;
    in particolare, gli articoli da 4 a 7 dello schema di decreto introducono nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di gestione del traffico aereo, definendo una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni del richiamato regolamento;
    tali sanzioni, irrogate dall'ENAC, sono graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive e variano da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione, fatta salva, come previsto dall'articolo 1 del provvedimento, l'applicazione delle norme penali;
    il presente schema di decreto appare conseguire l'obiettivo indicato dall'articolo 15 del Regolamento, sia sul versante delle fattispecie sanzionate, sia per l'entità delle sanzioni a carico dei soggetti coinvolti nella gestione del traffico aereo in caso di violazione dei relativi obblighi e di reiterazione delle condotte
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (Atto n. 432).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni II e IX,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE» (Atto n. 432);
   rilevato che:
    in attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 216 del 2008, il provvedimento allinea la normativa nazionale a quella europea, rendendo effettiva la disciplina sanzionatoria nei confronti degli operatori del settore aeronautico con l'obiettivo di garantire un più elevato livello di sicurezza e protezione dei cittadini europei nel settore dell'aviazione civile;
    le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione, variano tra un minimo di 800 euro e un massimo di 100.000 euro e sono articolate per settori omogenei di applicazione;
    lo schema di decreto prevede una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni individuate nel richiamato Regolamento, ferma restando l'applicazione delle norme penali (ai sensi dell'articolo 1), in conformità di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), con specifico riguardo all'articolo 3, che reca la delega all'introduzione della disciplina sanzionatoria delle violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
   ritenuto, pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, che fa salva l'applicazione delle norme penali, che non vi sia alcuna abrogazione implicita delle disposizioni di natura penale attualmente contenute nel Codice della navigazione, una parte delle quali, peraltro, riguarda fattispecie che sono già state oggetto di depenalizzazione in forza della legge n. 689 del 1981 e del decreto legislativo n. 507 del 1999;
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE