CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
   osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il testo interviene in via principale sulle materie «professioni» e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
   rilevato altresì che vengono in rilievo, per taluni aspetti, le materie «formazione professionale» di competenza legislativa regionale e la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
   osservato che, per quanto attiene a quelle disposizioni che incidono su fattispecie di reato, il provvedimento interviene anche sulla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
   considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 15, specifica, con una norma di carattere generale, che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
   valutata l'opportunità – al fine di evitare incertezze in sede applicativa e tenuto conto che il testo prevede, in più parti, forme di coinvolgimento delle regioni – di specificare le disposizioni del testo che costituiscono norme di principio cui le regioni adeguano il proprio ordinamento e quali siano invece direttamente applicabili alle stesse;
    rilevato che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il comma 2 dell'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia in relazione alle potestà alle stesse attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
   evidenziato che, a differenza di quanto previsto per l'individuazione in futuro di altre nuove professioni sanitarie, le professioni di osteopata e chiropratico sono state individuate dall'articolo 4 del provvedimento in esame, senza fare riferimento Pag. 56ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano Sanitario Nazionale o nei Piani Sanitari Regionali nonostante l'impatto possibile sulla organizzazione dei servizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di evitare incertezze in sede applicativa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni del testo che costituiscono norme di principio cui le regioni adeguano il proprio ordinamento e quali siano invece direttamente applicabili alle stesse;
   b) si valuti l'istituzione di un nuovo ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, disposto dall'articolo 14, comma 1, in un'amministrazione dove è già presente un ruolo della dirigenza, alla luce della norma di carattere generale recata dall'articolo 23 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che in ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica.