CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud». (Atto n. 446)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud» (Atto n. 446);
   preso atto del parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna, con delibera 9 novembre 2016;
   preso atto dei pareri favorevoli della provincia di Modena, del comune di Modena, del comune di Spilamberto e del comune di Castelnuovo Rangone;
   evidenziato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII n. 5-bis, Allegati e Annesso).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis);
   preso atto del nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2017-2020, che tiene conto, in particolare, delle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, nonché dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici;
   valutati positivamente gli obiettivi della prossima manovra economica, consistenti nel consolidamento della crescita economica, nel favorire l'occupazione e gli investimenti nei territori, nel contrasto alla povertà sociale, nonché nella riduzione della pressione fiscale, in un percorso rispettoso delle esigenze di contenimento del disavanzo pubblico in essere;
   ritenuto più in generale opportuno che la prossima manovra economica dia continuità alle misure adottate nei più recenti provvedimenti di finanza pubblica in favore degli enti territoriali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si rileva l'opportunità che, nel disegno di legge di bilancio per il 2018, sia data continuità alle recenti misure finanziarie adottate da Parlamento e Governo in favore degli enti territoriali e, quanto meno, anche per i prossimi anni non sia accresciuto il contributo alla finanza pubblica richiesto a questi ultimi.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3868, di iniziativa governativa, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il provvedimento investe una pluralità di ambiti materiali, riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato – quali la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», l’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», l’«ordinamento civile e penale», il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni» e l’«immigrazione» – in parte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – quali la «tutela della salute» e le «professioni» – e in parte alla competenza regionale, come la «formazione professionale»;
   sottolineato che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;
   considerato che l'articolo 1-bis prevede:
    ai commi 1-3, l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;
    al comma 7, le modalità di individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un massimo di quaranta, la cui nomina è rimessa alle Regioni;
    al comma 8, l'individuazione di comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre, i quali svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1-bis, appare opportuno chiarire le competenze ed i rapporti tra il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, i comitati etici territoriali ed i comitati etici a valenza nazionale.

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ALLEGATO 4

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione (S. 2728 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2728, recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione»;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «difesa e Forze armate», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (Testo unificato S. 2048 e abb.)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato S. 2048 e abbinati, recante norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni in favore dei soggetti che volontariamente e gratuitamente prestano cura e assistenza a persone affette da infermità o disabilità gravi, alle quali sono legati da rapporti affettivi e familiari;
    tali misure sono riconducibili prevalentemente alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale» di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m) e o), Cost.);
    incidono altresì sulla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulla materia «servizi sociali», di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    rilevato altresì che: l'articolo 2 – nell'introdurre misure per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers – prevede che le Regioni e le Province autonome, in accordo con i Comuni e le aziende sanitarie locali, provvedano, con atti programmatici e di indirizzo e nei limiti delle risorse disponibili, all'identificazione dei caregivers allo scopo di sostenere e agevolare lo svolgimento della loro attività di cura e di assistenza. Tra le misure di sostegno sono contemplati interventi informativi, formativi, di supporto e di ausilio all'attività dei caregivers nei quali risultano coinvolte le istituzioni, i servizi sanitari e le organizzazioni di volontariato;
    l'articolo 4 dispone che, con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, definisca le modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura ai sensi dell'articolo 3;
    considerato che ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo 2 appare opportuno assicurare agli enti territoriali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti;
    in considerazione delle competenze regionali precedentemente richiamate, appare necessario introdurre, all'articolo 4, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura; Pag. 420
    considerate infine le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del provvedimento in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, sia introdotta una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità, ai fini di una efficace attuazione dell'articolo 2, di destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti;
   si valuti altresì l'introduzione di una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.