CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2017
883.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12305 Segoni: sull'approvazione del progetto relativo al III Megalotto della Strada Statale 106 Ionica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si rappresenta, innanzitutto, che il progetto preliminare del Megalotto 3 della SS 106 «Jonica» dall'innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico, oggetto del parere di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni reso dalla Commissione Tecnica Via e Vas del Ministero dell'Ambiente, è stato approvato in data 8 marzo 2005, con la Delibera CIPE n. 103 del 2007, che ne ha contestualmente accertato la compatibilità ambientale. Il progetto definitivo dell'intervento citato è stato, successivamente, oggetto della procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'articolo 166 decreto legislativo n. 163 del 2006 per le parti non variate, conclusasi con il parere positivo con prescrizioni della medesima Commissione reso in data 24 ottobre 2014. Con il predetto parere la Commissione si è, inoltre, espressa positivamente, nel rispetto delle prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale delle parti in variante del Megalotto in questione, secondo quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo 163 del 2006.
  Successivamente, la Delibera CIPE n. 41 del 10 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 1o agosto 2017, ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del Megalotto 3 della SS 106 «Jonica» – 1o lotto funzionale, accertandone contestualmente la compatibilità ambientale e rinviando a nuova istruttoria il 2o lotto funzionale.
  Secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si fa presente inoltre che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso nel corso della procedura in questione, non è stato menzionato nella delibera CIPE n. 103 del 2007 in quanto quest'ultima, come già evidenziato, ha approvato il progetto preliminare dell'opera mentre l'espressione del parere del medesimo Consiglio è intervenuta sul progetto definitivo. Peraltro, le considerazioni riportate nel voto del Consiglio n. 40 del 2016, che hanno condotto alla rielaborazione del progetto definitivo del secondo stralcio del Megalotto III, ancora da sottoporre all'approvazione del CIPE, sono state dettate principalmente da motivazioni legate alla sicurezza stradale.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione.

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ALLEGATO 2

5-12306 Zaratti: sulle criticità e le ripercussioni ambientali della discarica sita in località Monte delle Grandine, nel territorio di Magliano Romano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si fa presente, in via preliminare che l'approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti anche pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche di impianti esistenti è di competenza regionale, fatte salve le competenze statali in materia di impianti di preminente interesse nazionale.
  Al riguardo, si rappresenta che l'impianto sito in Magliano Romano della Società Idea 4 s.r.l. è attualmente autorizzato quale discarica di inerti con determinazione del 29 luglio 2013. L'impianto ha avuto una valutazione di assoggettabilità alla VIA regionale con provvedimento del 13 novembre 2006, confermato con nota dell'11 gennaio 2012.
  Si precisa inoltre che la predetta Società ha presentato all'Area Valutazione impatto ambientale istanza per la modifica sostanziale da impianto di discarica per rifiuti inerti a impianto di discarica per rifiuti speciali, il cui procedimento è ancora in corso. La stessa Società ha, inoltre, presentato all'Area ciclo integrato di rifiuti istanza di modifica per l'introduzione di altri CER in ingresso; l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento del percolato nonché la richiesta di deroga ex articolo 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010.
  La stessa Regione Lazio riferisce che per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali relative alle richieste di modifica formulate dalla Società Idea 4, in parte riformate recentemente dal TAR, sono in corso le procedure relative agli atti in questione. La Regione evidenzia altresì che al momento nessun atto amministrativo è stato concluso e pertanto la discarica sta esercendo la propria attività secondo la iniziale autorizzazione visto che, ad oggi, non sono stati riscontrati elementi di criticità dai preposti organi di controllo.
  Si segnala inoltre che la discarica di Monte della Grandine, gestita dalla predetta Società, risulta essere localizzata in prossimità dell'Area Protetta Regionale «Parco naturale di Veio», tuttavia ad una notevole distanza dalle aree tutelate ai sensi della Direttiva Habitat. Pertanto, Fazione di un eventuale intervento di verifica degli impatti nei confronti della citata Area Protetta Regionale, potrà essere attivato dalla Regione Lazio. Sull'argomento, il Ministero dei beni culturali fa presente altresì che l'area della discarica per materiale inerte, pur se individuata nella Tavola A del Piano Paesistico Territoriale Regionale del Lazio, all'interno del «Paesaggio naturale di continuità», tuttavia non ricade in un'area tutelata da un punto di vista paesaggistico. Ad ogni modo, per quanto riguarda le zone tutelate paesaggisticamente, presenti nel vasto ambito indicato, lo stesso Ministero provvederà, per quanto di competenza, a compiere i controlli ispettivi e amministrativi previsti dalla normativa vigente.
  Ad ogni modo, alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a svolgere la propria attività con il massimo livello di attenzione.

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ALLEGATO 3

5-12307 Busto: sul divieto di produzione, commercializzazione e impiego di prodotti a base di glifosato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente, come già detto in altra occasione, che la Commissione europea, nel corso del 2016, ha dato mandato all'ECHA di esaminare i dati disponibili sulla sostanza attiva glifosato, al fine di proporne la classificazione armonizzata, tenuto conto che l'organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto la classificazione come probabile cancerogena, contrariamente a quanto sostenuto dall'EFSA secondo cui, alla luce delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili e valutate, il glifosato non può essere considerato un interferente endocrino. Nel frattempo, la Commissione europea ha provveduto ad emanare il Regolamento n. 2016/1056 ed il Regolamento n. 2016/1313, con i quali ha rispettivamente prorogato la scadenza dell'approvazione della sostanza al 31 dicembre 2017 ed ha introdotto delle misure cautelative. Conseguentemente, il Ministero della salute, autorità nazionale competente per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, con decreto del 9 agosto 2016, ha revocato tutti i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato in associazione con tallow ammina e limitato al massimo gli impieghi della stessa.
  In questo contesto, la classificazione armonizzata proposta a marzo 2016 dall'ECHA non ha comportato ulteriori specifiche restrizioni in quanto ha ritenuto la molecola non cancerogena alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche. Pertanto, la Commissione europea, sulla base della valutazione del rischio dell'EFSA e della classificazione armonizzata proposta dall'ECHA, ha presentato una nuova proposta di regolamento per il rinnovo della sostanza in questione a 10 anni anziché 15, con una serie di misure di mitigazione del rischio, dichiarando, comunque, che non intende procedere all'approvazione di tale rinnovo in mancanza di una maggioranza qualificata degli Stati membri a favore della proposta. Al riguardo, si fa presente che, nella prossima riunione che si terrà ad ottobre, la delegazione italiana, rappresentata dal Ministero della salute, esprimerà una posizione di voto coordinata con i Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e dello sviluppo economico, che terrà conto, in modo bilanciato, dei diversi profili di tutela interessati.

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ALLEGATO 4

5-12308 Borghi: sull’iter dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di immissione di specie alloctone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che è attualmente in corso di approvazione la modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che, allineandosi a quanto previsto dall'articolo 22 della Direttiva Habitat, consentirebbe l'immissione in natura di specie alloctone, compresi i pesci, a condizione che Fazione sia valutata mediante un adeguato risk assessment. La modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 permetterebbe, pertanto, di superare Fattuale formulazione dell'articolo 12, comma 3, consentendo alle Regioni di effettuare ripopolamenti di specie ittiche con le stesse finalità avanzate dalla proposta dell'API (quindi ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate) a seguito di una adeguata analisi di valutazione ed analisi del rischio. Come peraltro noto, il predetto testo di modifica è stato già approvato dalla Conferenza Stato Regioni.
  Si segnala, al riguardo, che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge n. 86 del 1989 e della legge 146 del 1994, secondo cui l'attuazione delle direttive comunitarie viene effettuata in via regolamentare, i regolamenti di attuazione vengono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 400 del 1988.
  Pertanto, si rassicura l'On. Interrogante che il Ministero dell'ambiente sta svolgendo le proprie attività con il massimo livello di attenzione, al fine di accelerare la procedura di approvazione dello schema di decreto in questione.

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ALLEGATO 5

5-12309 Pellegrino: sulla fissazione di limiti nazionali di inquinamento da perfluoroalchili nelle acque.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che, dal punto di vista normativo a livello nazionale, il decreto legislativo 152 del 2006 stabilisce, per le acque superficiali, per i pesticidi singoli, un limite di 0,1 microgrammi per litro e per i pesticidi totali il limite di 1 microgrammo per litro, ad esclusione dei corpi idrici destinati ad uso potabile, per i quali il limite per i pesticidi totali viene posto pari a 0,5 microgrammi litro. Peraltro, per determinati pesticidi, vengono definiti limiti in molti casi più restrittivi di 0,1 microgrammi per litro. E opportuno, altresì, evidenziare, con riferimento ai composti chimici a catena lunga, che con il Regolamento n. 317 del 2014, il PFOA (acido perfluoroottanoico) è stato inserito nel c.d. Regolamento REACH e, pertanto, non può più essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico come sostanza o come componente di miscele di più sostanze. Allo stesso modo, con Regolamento n. 757 del 2010, il PFOS (acido perfluoroottansolfonico) è stato inserito nel Regolamento n. 850 del 2004 e pertanto la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dello stesso sono stati vietati in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Infine, con decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che recepisce la direttiva 2013/39/UE per le sostanze prioritarie nel settore delle acque, è stato fissato lo «standard di qualità ambientale» relativo al PFOS.
  Tanto premesso, per quanto riguarda, l'ipotesi di individuare valori di parametro dei PFAS da estendere a tutto il territorio nazionale, pur non volendo escludere a priori tale ipotesi, il Ministero della salute ha richiamato l'attenzione sul DM del 14 giugno scorso che introduce l'attuazione dei Piani di sicurezza sull'intero sistema idro-potabile e rappresenta una innovativa metodologia di prevenzione e controllo degli inquinanti potenzialmente presenti nei sistemi idropotabili, permettendo di monitorare tutto il sistema di captazione e adduzione delle acque, analizzando e censendo il rischio di contaminazione sin dall'origine. L'attuale sistema di controlli si limita, invece, alla verifica periodica di parametri al rubinetto. Si segnala, al riguardo che l'attuazione dei Piani di sicurezza è in capo alle Amministrazione locali per evidenti motivi di appropriatezza e rilevanza della questione relativa al territorio. Il Ministero della salute ha, inoltre, evidenziato che l'ipotesi, esclusa solo al momento, di estendere valori di parametro dei PFAS su tutto il territorio nazionale è stata motivata dal fatto che allo stato delle conoscenze si riscontrano solo sporadici ritrovamenti di PFAS dovuti a fenomeni d'inquinamento del territorio italiano puntuali e localizzati, mentre oltre il 90 per cento dei campioni analizzati hanno concentrazione molto bassa, inferiore a 50 ng/L.
  Si fa presente, da ultimo, che su richiesta del Ministero dell'ambiente ISPRA si è attivata sia per la definizione di criteri concordati di identificazione dei requisiti minimi di predisposizione per i metodi di analisi sia per l'avvio del monitoraggio richiesto. A tal fine è stato anche attivato un Tavolo tecnico all'interno del Sistema Nazione per la Protezione dell'Ambiente.