CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2017
883.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12294 Gebhard: Chiarimenti circa l'ambito temporale di applicazione delle agevolazioni tributarie previste per lo scioglimento di aziende speciali partecipate da enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, lettera a), del comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, previste in caso di operazioni di scioglimento di società, consorzi o aziende speciali, partecipate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni locali.
  In particolare, gli onorevoli chiedono se detti incentivi continuino ad essere applicabili nei casi di scioglimento di aziende speciali partecipate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che il cennato comma 568-bis è stato inserito nell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in sede di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, avvenuto con legge 2 maggio 2014, e trova applicazione per le operazioni effettuate da parte delle amministrazioni locali con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un «piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione».
  Tali «piani di riassetto», corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato la presenza di partecipazioni societarie che, sulla base dei criteri evidenziati al comma 2, devono essere dismesse o ridimensionate (si tratta, ad esempio, di partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, oppure in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, e altro).
  La procedura prevista dall'articolo in commento è stata introdotta a regime, in quanto prevede che sia i provvedimenti di analisi dell'assetto societario quanto gli eventuali conseguenti «piani di riassetto» debbano essere adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  Come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 20, la mancata adozione dei predetti provvedimenti comporta l'irrogazione di sanzioni e l'eventuale determinazione del danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.
  La norma in commento, inoltre, fa salva l'applicazione di una serie di disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, il menzionato comma 568-bis l'articolo 1, Pag. 89commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014 che imponeva alle amministrazioni di adottare, entro il 31 marzo 2016, un piano operativo una tantum di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del tenore letterale della norma, ritiene che il citato comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 175 del 2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla norma agevolativa richiamata – applicabile alle operazioni di scioglimento delle società deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 – senza per questo prevedere esplicitamente una «proroga» degli stessi effetti.
  Pertanto, l'Agenzia rappresenta che non sembra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal decreto legislativo, n. 175 del 2016, le medesime agevolazioni fiscali previste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle fattispecie in esso previste.
  È opportuno segnalare, tra l'altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra l'ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell'articolo 20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le «pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», il secondo ha una platea di destinatari più estesa, in quanto la norma fa generico riferimento alle «amministrazioni pubbliche» (sottinteso di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) senza ulteriori precisazioni.
  Infine, deve rilevarsi che l'eventuale applicazione di misure agevolative fiscali alle fattispecie di scioglimento di società controllate dalle pubbliche amministrazioni non sarebbe coerente con la contestuale previsione di misure sanzionatorie previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei relativi provvedimenti.

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ALLEGATO 2

5-12295 Sottanelli: Problematiche conseguenti alla mancata effettuazione da parte dell'INPS dei conguagli relativi alle dichiarazioni modello 730/2017 presentate da titolari di trattamenti pensionistici riconosciuti a vittime del dovere o loro familiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano la criticità relativa alla mancata effettuazione, da parte dell'Inps, dei conguagli derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni modello 730/2017 presentate dai titolari dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
  Al riguardo gli onorevoli interroganti rappresentano che ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari sono stati esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Per effetto di tale disposizione con messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017 l'INPS ha comunicato che è venuto meno, da parte dell'istituto, il ruolo di sostituto d'imposta e conseguentemente l'impossibilità di provvedere all'elaborazione del conguaglio relativo al modello 730.
  Gli onorevoli segnalano che molti beneficiari del trattamento, recatisi ai patronati e agli uffici dell'Agenzia delle entrate, non sono stati in grado di effettuare la variazione del sostituto d'imposta,
  Pertanto gli onorevoli interroganti chiedono «come si intende procedere e adoperarsi per risolvere quanto prima, e senza oneri indiretti per gli interessati, una situazione che rende oltremodo complesso l'esercizio di un diritto a una categoria di cittadini che meriterebbe ben altra attenzione e sensibilità.».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate e l'INPS, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi della vigente normativa riguardante l'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, e del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, i titolari di trattamenti pensionistici, qualora abbiano l'obbligo, o comunque l'interesse, di presentare la dichiarazione dei redditi, possono ottemperarvi utilizzando il modello 730 nel rispetto della tempistica prevista.
  La dichiarazione modello 730 può essere presentata al proprio sostituto d'imposta qualora presti direttamente l'assistenza fiscale o a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato oppure direttamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
  In ogni caso, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i sostituti d'imposta sono obbligati a tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti. Il successivo articolo 39, comma 3, sanziona espressamente l'inosservanza di detto obbligo.
  Tuttavia, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 ne deve dare comunicazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
  Il modello 730 può anche essere presentato in assenza di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio sulla retribuzione Pag. 91ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69.
  In tal caso, il contribuente provvede direttamente a effettuare i versamenti eventualmente dovuti mentre, in caso di dichiarazione con esito a rimborso, questo viene erogato a cura dell'Agenzia delle entrate.
  Ciò premesso, la criticità prospettata dagli onorevoli interroganti riguarda i soggetti che, avendo subito ritenute sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nell'anno d'imposta 2016 e al fine di far valere eventuali deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, hanno richiesto l'assistenza fiscale nell'annualità corrente anche se a decorrere dal 1o gennaio 2017 detti trattamenti pensionistici godono del beneficio dell'esenzione fiscale in materia imposte sul reddito.
  A tal proposito, al fine di creare il minor disagio possibile alla categoria di pensionati in questione, fermo restando la cessazione del rapporto di sostituzione a far data dal 1o gennaio 2017, con esclusivo riferimento ai soggetti di titolari della tipologia di reddito di cui si discute, l'INPS, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, comunica che provvederà ad effettuare i rimborsi e le trattenute derivanti dal modello 730/2017.
  In tal senso, saranno fornite le opportune indicazioni agli interessati.

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ALLEGATO 3

5-12299 Lodolini: Dati circa il maggior gettito derivante dall'abolizione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo prevista dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva esenzione dall'imposta per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.
  In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi al maggior gettito realizzato a titolo di tassa automobilistica regionale in esito all'abolizione dell'agevolazione in argomento.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 666 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha soppresso l'agevolazione vigente relativa ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, abrogando il citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 a partire dal 1o gennaio 2015.
  La relazione tecnica della disposizione abrogatrice ha stimato, sulla base dei dati-macro forniti dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un maggior gettito annuo a regime di 78, 5 milioni di euro, correlato all'abolizione dell'esenzione che, come anzidetto, riguardava solo una parte dei veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  Tanto premesso, in merito ai dati di gettito richiesti il Dipartimento delle finanze precisa che una valutazione dell'effettivo impatto dell'abrogazione del beneficio può essere effettuata confrontando il gettito annuale della tassa automobilistica relativo ai veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.
  A tal proposito il Dipartimento riferisce che, rispetto all'anno 2014, il gettito riferibile alla classe di anzianità di veicoli sopra considerata ha fatto registrare un incremento di 54, 4 milioni di euro per il 2015 e di 81,5 milioni di euro per il 2016.
  Detto incremento, a parere del Dipartimento delle finanze, può essere ritenuto imputabile in linea di massima all'abolizione dell'esenzione di cui si discute.
  Pertanto, deve osservarsi che, per l'ultima annualità disponibile (2016), l'incremento di gettito rilevato appare sostanzialmente coerente con la stima originaria.

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ALLEGATO 4

5-12178 Paglia: Orientamenti del Governo in merito alla governance e alla solidità patrimoniale della Banca Popolare di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in esame, avente ad oggetto la situazione della governance e la solidità patrimoniale della Banca popolare di Bari (BPB), prendendo spunto dall'acquisizione di Tercas e dall'inchiesta giudiziaria ripresa dalla stampa nei giorni scorsi, che vedrebbe coinvolti alcuni esponenti dell'intermediario, fa riferimento ad una gestione aziendale «caratterizzata da gravi perdite di bilancio», con timore per le sorti dei soci e dei risparmiatori della banca.
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare che, sulla base della situazione semestrale dei conti, riferita al 30 giugno 2017, il gruppo bancario BPB presenta indici di patrimonializzazione superiori ai vigenti limiti regolamentari.
  Si evidenzia, inoltre, che la BPB ha a suo tempo attivato il processo di trasformazione in società per azioni, di cui al decreto-legge n. 3 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, volto a riformare le banche popolari di maggiori dimensioni per agevolarne il rafforzamento patrimoniale e della governance.
  A seguito delle recenti ordinanze del Consiglio di Stato – da ultimo quella del 12 gennaio 2017 – il termine per la suddetta trasformazione societaria delle banche popolari è stato sospeso fino al momento in cui si celebrerà, in Consiglio di Stato, la camera di consiglio successiva all'esito della decisione della Corte Costituzionale, in merito alla questione di legittimità dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2015, sollevata dallo stesso Consiglio.
  Con riguardo alle citate indagini giudiziarie, precisa ancora la Banca d'Italia, delle quali ha dato notizia la stampa, si ritiene utile riferire che la BPB, in data 11 settembre 2017, ha pubblicato un comunicato, nel quale contesta l'allarmismo provocato tra gli investitori, giudicando alcune delle indiscrezioni pubblicate suscettibili di provocare un «infondato allarmismo tra gli investitori, obbligazionisti e depositanti, mettendo, in modo ingannevole e senza fondamento, in discussione la solidità della Banca».
  Dichiara, pertanto, di vedersi «costretta ad agire giudizialmente per richiedere gli ingenti danni causati dall'abuso dello strumento informativo, in misura proporzionata alla gravità della lesione ingiustificata e pervicace della propria immagine, a tutela dei risparmiatori che da sempre hanno riposto fiducia nella Banca».
  Per quanto attiene, specificamente, all'acquisizione del gruppo Tercas ed alle perdite di bilancio – rammenta la Banca d'Italia – nel corso del 2013 la BPB è stata oggetto di un accertamento ispettivo in tema di provisioning e di una successiva ispezione «mirata» sul rischio di credito, sulla governance aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di compliance; entrambi gli accertamenti non hanno evidenziato profili di rilievo sanzionatorio.
  L'ispezione «mirata» aveva fatto emergere debolezze nella governance, nel presidio del rischio strategico e creditizio e nelle funzioni di controllo, pur registrando dei miglioramenti a seguito degli esiti dei precedenti accertamenti ispettivi e delle richieste della Vigilanza.Pag. 94
  Nelle lettere di risposta ai rilievi ispettivi, la BPB ha illustrato le iniziative correttive programmate per colmare le carenze emerse nel corso degli accertamenti. Poiché talune iniziative pianificate non risultavano ancora completate, nel febbraio del 2014 la Vigilanza ha richiesto alla funzione di Internal Audit della banca di effettuare approfondite verifiche allo scopo di accertare lo stato di avanzamento dei singoli interventi correttivi e la loro idoneità ad assicurare il completo superamento delle aree di debolezza e al Collegio Sindacale di fornire aggiornate valutazioni in proposito.
  La funzione di Audit ha rilevato la generale idoneità e il regolare avanzamento rispetto alla programmazione degli interventi correttivi pianificati dalla BPB. Anche il Collegio Sindacale ha valutato nel complesso appropriate le iniziative adottate.
  Con riferimento all'acquisizione della Tercas, il coinvolgimento della BPB si configura come un intervento di «salvataggio», volto alla salvaguardia dell'interesse dei depositanti e al rilancio commerciale del gruppo abruzzese; sotto il profilo strategico, l'operazione si inserisce nel processo di sviluppo per linee esterne del gruppo BPB già previsto nel Piano industriale. A luglio 2016, si è perfezionata l'incorporazione nella Bari delle controllate Tercas e CR Pescara, con l'obiettivo di produrre le necessarie sinergie di costo e massimizzare l'efficacia commerciale.
  Per quanto concerne la chiusura in perdita del bilancio della BPB al 31 dicembre 2015, come emerge anche dal comunicato stampa a suo tempo diffuso dalla banca, la perdita di esercizio riflette azioni e rettifiche straordinarie, pur a fronte di risultati ordinari gestionali positivi. In assenza di tali componenti straordinarie, nonostante il difficile contesto di mercato, il Gruppo avrebbe chiuso il bilancio in utile.
  Si precisa, infine, che la Banca d'Italia esercita la propria attività di vigilanza nell'ambito delle competenze, dei poteri e degli obiettivi assegnati dall'Ordinamento.
  Anche la CONSOB, sentita sulla questione, ha aggiunto che il 3 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione della BPB ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016.
  Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo facente capo alla Banca Popolare di Bari si è chiuso con un risultato netto positivo di 5,2 milioni di euro (4,6 milioni l'utile individuale della Banca Popolare di Bari).
  Tale risultato si contrappone al predetto risultato negativo del 2015 – perdita di 296,7 milioni di euro – sulla quale avevano inciso, come detto, in maniera particolarmente significativa le ingenti svalutazioni di crediti ed avviamenti contabilizzate dalla Banca nell'esercizio precedente (rispettivamente pari a circa 251 e circa 271 milioni di euro).
  Dal punto di vista patrimoniale, al 31 dicembre 2016, i coefficienti patrimoniali della Banca sono risultati in calo rispetto al 2015 ma superiori ai minimi regolamentari, come già sottolineato dalla Banca d'Italia.
  In particolare:
   il CET 1 ratio è risultato pari al 9,92 per cento (-22 bps rispetto al 2015) a fronte di un requisito minimo del 4,5 per cento;
   il Total Capital ratio è risultato pari al 13,03 per cento (-63 bps rispetto al 2015) a fronte di un requisito minimo dell'8 per cento.

  Con riguardo alla negoziazione delle azioni dell'Emittente, si fa presente che, come reso noto con comunicato stampa del 22 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito dell'avvenuta ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, segmento Order Driven azionario, ha deliberato di avviare le negoziazioni in data venerdì 30 giugno 2017.
  Nel suddetto comunicato si rappresenta, altresì che «In conformità a quanto previsto dal regolamento del mercato Hi-mtf (il «Regolamento»), il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere Pag. 95favorevole del Collegio Sindacale, ha fissato il prezzo di avvio delle negoziazioni in Euro 7,50 (il «Prezzo di avvio delle negoziazioni»). Tale valore è stato altresì confermato dal parere rilasciato da Deloitte Financial Advisory S.r.l., in qualità di esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, specificamente riferito al Prezzo di avvio delle Negoziazioni (il «Parere Deloitte»)».
  Per quanto attiene, infine, alle già richiamate vicende giudiziarie, anche la CONSOB ritiene utile riportare un comunicato stampa del 31 agosto 2017, nel quale la Banca Popolare di Bari, con riferimento «a talune indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Bari», ha precisato che «Gli esponenti aziendali hanno appreso dell'indagine solo a seguito della notifica dell'atto di proroga del termine delle indagini preliminari».
  In detto comunicato, la Banca ha, altresì, dichiarato di non conoscere «alcun dettaglio circa le specifiche circostanze oggetto dell'attività della Procura, né tantomeno circa i possibili sviluppi del procedimento in corso».
  Nel comunicato stesso si riporta, inoltre, che «In relazione alla notizia per cui l'indagine sarebbe partita dalle informazioni rassegnate da un ex dipendente, licenziato per giusta causa, la BPB comunica di aver incaricato i propri legali per denunciare il dipendente per tentata estorsione».
  Da ultimo, viene segnalato che la CONSOB ha approvato due prospetti relativi all'operazione di aumento di capitale condotta dalla Banca Popolare di Bari tra la fine dell'esercizio 2014 e l'inizio dell'esercizio 2015.

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ALLEGATO 5

5-12179 Sibilia: Problematiche circa la vigilanza su irregolarità relative a operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in esame fa riferimento a vicende apprese dalle intercettazioni acquisite dalla Procura di Roma relative ad un'operazione finanziaria da 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza per finanziare la società «Optimum» di diritto lussemburghese, affinché sottoscrivesse azioni della medesima banca, intestando formalmente le stesse a fondi amministrati da una consociata nell'isola di Malta.
  Al riguardo si chiede «se non si intendano avviare le procedure per la revoca del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005» nel caso in cui venga accertato che il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia dottor C. Barbagallo non abbia esercitato correttamente le proprie competenze in termini di vigilanza in merito alla descritta operazione e qualora dovesse essere confermata l'eventuale interferenza del medesimo nei confronti di Veneto Banca per proporre a quest'ultima la stessa operazione.
  La Banca d'Italia, sentita sulla questione, ha precisato, preliminarmente, che l'operazione di investimento nei fondi gestiti dalla Optimum SGR, posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza, il cui ammontare, peraltro, è pari a 250 milioni, è stata esaminata nel corso di accertamenti ispettivi condotti presso la stessa Banca Popolare di Vicenza e, inoltre, è stata oggetto di informativa al mercato da parte della banca nella documentazione di bilancio relativa agli ultimi esercizi.
  Al riguardo anche la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha fornito informazioni relative alla descritta operazione finanziaria tra Banca Popolare di Vicenza e la società Optimum, come riportato nel Prospetto Informativo per l'aumento di capitale e l'ammissione alla negoziazione delle azioni sul segmento MTA di Borsa Italiana, pubblicato in data 21 aprile 2016.
  Come indicato nel citato Prospetto, nel corso degli accertamenti ispettivi che la BCE ha svolto su Banca Popolare di Vicenza, unitamente a un team di ispettori di Banca d'Italia, dal 26 febbraio 2015 al 3 luglio 2015, sono emersi profili di anomalia relativi agli investimenti della Banca nei Fondi Lussemburghesi Athena e Optimum.
  La Consob ritiene utile riportare uno stralcio del citato paragrafo del Prospetto, nel quale la Banca ha riportato il contenuto del rilievo formalizzato dalla BCE nel rapporto ispettivo in merito ai suddetti investimenti:
  RILIEVO N. 11
   Gli investimenti di 350 milioni di euro in 3 Fondi (Optimum Evolution Multi Strategy I e II, Athena Capital Balanced Fund) sono stati realizzati in modo imprudente e poco chiaro. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito delle linee guida sulle politiche d'investimento molto Pag. 97ampie che ha rivisto solo due volte limitandosi ad accettare i livelli di rischio insiti negli asset presenti nei fondi; tali livelli di rischio erano ben al di sopra di quelli inizialmente previsti e non completamente coerenti con quelli del restante portafoglio. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione non ha chiesto una reportistica specifica per valutare la coerenza tra gli asset sottostanti i fondi e gli obiettivi di investimento definiti, in questo modo non si è reso conto che tali investimenti non erano stati intrapresi con l'obiettivo di generare una stabilità nei ritorni, come affermato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. In ultimo, il Consiglio di Amministrazione non ha richiesto un miglioramento della reportistica, nonostante l'incremento dell'ammontare e del profilo di rischio dei Fondi, così come la comunicazione dell'ammontare di azioni Banca Popolare di Vicenza detenute dai Fondi (più di 50 milioni di euro).
  La decisione di investire nei fondi, attribuibile essenzialmente ad alcuni esponenti del management Gruppo, non era stata supportata da analisi documentate e strutturate e dalla valutazione dei relativi gestori o da precise linee guida circa le politiche d'investimento, i relativi profili di rischio/redditività e clausole di recesso. Il Comitato Investimenti, definito dal Regolamento del Fondo «Optimum», dove Banca Popolare di Vicenza ha il diritto di nominare due dei tre componenti, non è mai stato attivato; di conseguenza, Banca Popolare di Vicenza ha deciso di non consolidare tali fondi nella propria informativa economico-finanziaria. L'impegno del top management nell'ottenere adeguate informazioni circa gli asset sottostanti, al fine di comprendere i rischi e la correttezza delle valutazioni, non è stato coerente con la posizione di Banca Popolare di Vicenza la quale deteneva la quasi totalità delle quote.
  Solo durante l'ispezione, la Banca è stata capace di raccogliere tutte le informazioni rilevanti relative agli asset sottostanti i suoi investimenti. Con questa finalità, l’Internal Audit ha intrapreso una analisi, che ha coinvolto anche il Risk Management e la Divisione Crediti, al fine di valutare la componente finanziaria e creditizia degli asset sottostanti.
  I risultati sono i seguenti:
   le norme interne, le policies e le procedure sono state aggirate tramite questi veicoli;
   attraverso una valutazione effettuata internamente, le sopracitate funzioni hanno evidenziato una svalutazione di 103,2 milioni di euro (circa il 29,5 per cento del valore contabile);
   i fondi sono stati utilizzati per acquistare azioni Banca Popolare di Vicenza dal Fondo Acquisto Azioni Proprie;
   c’è stato un significativo incremento dell'esposizione della Banca verso un limitato numero di importanti gruppi di clienti collegati con un basso merito di credito, mediante strumenti di capitale e di debito;
   c’è stato un significativo incremento del rischio reputazionale a causa di relazioni opache tra il top management di Banca Popolare di Vicenza e i gestori dei fondi e gli emittenti gli strumenti sottoscritti dai fondi stessi; e
   c’è ancora un rischio effettivo di ulteriori perdite connesse con il processo di rimborso dei fondi: ciò è dovuto principalmente a peculiari vincoli legali nei regolamenti dei fondi (ad esempio, penalità, clausole di blocco).

  RACCOMANDAZIONE N. 11

  Si richiede all'Emittente di definire ed implementare adeguati processi e procedure organizzative riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari. In particolare:
   chiara allocazione dei ruoli e responsabilità;
   descrizione dei processi di approvazione;
   caratteristiche del reporting;Pag. 98
   procedure di escalation;
   effettiva separazione di ruoli e responsabilità nell'ambito dei soggetti coinvolti nel processo di investimento in strumenti finanziari.

  Si richiede all'Emittente di effettuare una valutazione indipendente delle posizioni nei fondi di investimento Lussemburghesi.
  Per effetto di tali rilievi e raccomandazioni, a partire da luglio 2015 l'Emittente ha intrapreso una ampia revisione del proprio sistema di Risk Management, in particolare con riferimento al rischio di mercato. La revisione si è basata in particolare sulle risultanze dell'ispezione che sono state presentate dalla BCE durante il meeting finale il 1o luglio 2015. Elementi fondanti di questo processo di rinnovamento sono:
   nomina del nuovo responsabile della Divisione Finanza;
   nomina del nuovo responsabile della Direzione Risk Management;
   revisione del Risk Appetite Framework (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2015); e
   revisione dell'organizzazione della Divisione Finanza (approvato dal Consigliere Delegato il 18 febbraio 2016).

  Il Risk Management ha aggiornato il valore delle esposizioni in fondi Lussemburghesi e le relative risultanze sono state incluse già nell'ambito della relazione semestrale del 2015 e successivamente nel bilancio al 31 dicembre 2015. Le metodologie utilizzate per la valutazione sono state riviste e validate da una società indipendente».
  Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 della Banca gli investimenti nei Fondi Lussemburghesi Athena e Optimum sono stati iscritti sulla base dei valori di presumibile realizzo dei singoli asset sottostanti, in luogo della valorizzazione al NAV comunicato dalla società di gestione, contabilizzando rettifiche di valore per complessivi 142,3 milioni di Euro.
  Inoltre, si rappresenta che l'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Vicenza in data 13 dicembre 2016 ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori, ex componenti della Direzione generale ed ex sindaci, sulla base di alcune fattispecie censurabili che comprendono anche le vicende relative agli investimenti nei Fondi Optimum. Come riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 13 dicembre 2016: «Una prima fattispecie censurabile riscontrata riguarda gli investimenti effettuati tra il 2012 e il 2013 da BPVi e dalla controllata BPVi Finance nei fondi «Optimun Evolution Multi Strategy I-II» e «Athena Capital Balanced Fund» (nel seguito, i «Fondi Athena e Optimum»), per un importo complessivo di circa 350 milioni di euro.
  L'analisi ha messo in luce l'elevato grado di imprudenza e opacità che ha caratterizzato l'utilizzo di così ingenti risorse economiche della Banca.
  In particolare, è stato rilevato che la decisione di effettuare tali investimenti è stata assunta in assenza di adeguata istruttoria e senza che il consiglio di amministrazione in carica all'epoca, che pure, negli anni, nonostante i flussi informativi si fossero limitati alla comunicazione del solo nozionale degli investimenti sottoscritti, aveva incrementato la consistenza e il profilo di rischio dei fondi, avesse mai richiesto verifiche di sorta.
  Inoltre, le operazioni effettuate non risultano coerenti con i livelli di rischio previsti nelle linee guida sugli investimenti approvate dal consiglio di amministrazione, atteso che, come emerso dagli accertamenti svolti dalle funzioni interne della Banca, i Fondi Athena e Optimum erano stati impiegati:
   i) per finanziare, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di debito (cosiddetto «private placement») di nuova emissione, società caratterizzate da basso merito creditizio e appartenenti a Pag. 99gruppi già pesantemente esposti con la Banca;
   ii) per acquistare ingenti partecipazioni in altrettante società appartenenti agli stessi gruppi indebitati con la Banca, nonché iii) per acquistare azioni BPVi.

  Alla luce delle verifiche effettuate, pertanto, è stata riscontrata la sussistenza di profili specifici di responsabilità imputabili, oltre che ai manager che hanno direttamente condotto e gestito gli investimenti, anche a componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti.
  Quanto al danno, l'utilizzo del plafond stanziato dal consiglio di amministrazione ha cagionato un evidente pregiudizio alla Banca.
  Al riguardo, avuta conoscenza della composizione degli asset sottostanti i predetti fondi, le competenti funzioni aziendali della Banca hanno provveduto alla disamina delle posizioni detenute nei fondi in oggetto, dalla quale è emerso che gli investimenti nei tre fondi, alla data del 30 giugno 2015, avevano determinato per il Gruppo una perdita di 103,2 milioni di euro rispetto al valore dell'investimento iniziale.
  Alla luce di ciò, sono state avviate delle trattative, alcune delle quali sono ancora in corso, con i gestori dei fondi, volte a trovare soluzioni per rientrare o, quanto meno, limitare l'ingente perdita.
  In particolare, con riferimento al Fondo «Athena Balanced Fund», all'inizio del 2016 è stato sottoscritto un accordo transattivo, in forza del quale la Banca (che già aveva ricevuto un parziale rimborso di 30 milioni di euro dal fondo) ha ottenuto la restituzione, a fronte del totale disinvestimento, di ulteriori Euro 34 milioni, oltre ad azioni della Banca stessa detenute dal fondo (n. 258.533 azioni).
  Il pregiudizio economico in capo alla Banca (a titolo di solo «danno emergente»), e limitatamente al Fondo « Athena Balanced Fund», può perciò essere quantificato in circa 33 milioni di euro, rispetto a un investimento iniziale di 100 milioni di euro.
  Al contempo, nelle more delle trattative in corso con il gestore dei fondi «Optimum Multistrategy I e II», l'investimento complessivo iniziale (di BPVi e di BPVi Finance) in tali fondi, pari ad euro 250 milioni, è stato significativamente svalutato (per circa 115 milioni di euro) e iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 per un importo pari a circa 135 milioni di Euro (circa 90 milioni di Euro per BPVI Finance e circa 45 milioni di Euro per BPVi). Nel bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016, l'investimento nei fondi «Optimum Multistrategy I e II» è stato oggetto di ulteriore svalutazione per complessivi 23,6 milioni di Euro (circa 6,2 milioni di Euro per BPVi e circa 17,4 milioni di Euro per BPVI Finance).»