CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati (Testo unificato C. 76 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinate, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e XII nel corso dell'esame in sede referente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente;
   condivisi gli obiettivi fondamentali dell'intervento legislativo, che intende modificare la legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), della proposta di legge, la quale introduce un nuovo articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, in materia di agevolazioni di carattere fiscale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, in relazione al credito d'imposta per le spese di ristrutturazione sostenute dalle aziende termali istituito dal comma 1 del predetto articolo 11-bis, le tipologie di interventi di ristrutturazione assistiti dall'agevolazione, ovvero di rinviare alla disciplina primaria e secondaria delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie recata dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (che prevede la detraibilità a fini IRPEF delle spese di ristrutturazione), e dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (che prevede per tali fattispecie l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento);
   b) ancora con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 11-bis della legge n. 323 del 2000, ai sensi del quale il credito d'imposta istituito dal medesimo comma è concesso alle «aziende termali esistenti» valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più precisi l'ambito di applicazione soggettivo e temporale della misura agevolativa, facendo a tal fine riferimento alle aziende termali esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché facendo riferimento a ciascuno dei periodi di imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
   c) sempre relativamente alla disciplina del credito d'imposta istituito dal comma 1 del nuovo articolo 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di Pag. 94prevedere la notifica alla Commissione europea della misura agevolativa, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
   d) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-bis, il quale prevede che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il predetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
   e) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 11-bis, il quale affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta istituito dal comma 1 del medesimo articolo 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di demandare la definizione di tali criteri e modalità a un decreto interministeriale di iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere i commi 6 e 7 del nuovo articolo 11-bis (i quali prevedono, rispettivamente, la deducibilità dell'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali e la detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dell'IVA assolta sugli investimenti di cui al medesimo comma 6), in considerazione del fatto che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 11-bis appare più vantaggioso rispetto alle agevolazioni tributarie prospettate nei medesimi commi 6 e 7, le quali peraltro appaiono prefigurare una duplicazione delle agevolazioni sui medesimi investimenti suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito;
   g) in ogni caso, con riferimento specifico al comma 6 del nuovo articolo 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'agevolazione, specificando che si tratta di una detrazione e definendone meglio il meccanismo applicativo;
   h) con riferimento specifico al comma 7 del nuovo articolo 11-bis, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la deduzione prevista dal predetto comma 6 del nuovo articolo 11-bis, e la norma relativa alla detraibilità IVA di cui al medesimo comma 7, facendo confluire il contenuto del comma 7 nell'ambito del comma 6, al fine di rendere organiche le due disposizioni, che appaiono riferite alla medesima finalità agevolativa.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).
5. 1. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole da:
«. Realizzare» fino a: «1o settembre 1993, n. 385»;
   al numero 3.1), sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: «1o settembre 1993, n. 385»;
   sopprimere il numero 4) ed i numeri 4.1), 4.2), 4.3).
5. 2. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».
5. 3. Sottanelli.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;
   evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;
   considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati, alcuni dei quali devono essere recepiti in tempi piuttosto ravvicinati;
   segnalato in particolare come l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, rechi la delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa), stabilendo in tale contesto una serie molto articolata e puntuale di principi e criteri direttivi specifici, volti in particolare: ad assicurare il coordinamento con la normativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziari; a garantire il coordinamento tra le autorità competenti, costituiti dall'IVASS e dalla CONSOB; ad attribuire loro poteri di monitoraggio, di vigilanza, di indagine e sanzionatori; a rafforzare l'informativa alla clientela, a introdurre procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie; a modificare e rafforzare, con riguardo alle imprese di assicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie;
   evidenziato come l'articolo 8, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/ CE e 2004/72/CE, definendo a tal fine una serie di principi e criteri direttivi specifici i quali sottolineano, in particolare, la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, la tutela della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari;
   rilevato come l'articolo 9 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, definendo alcuni principi e criteri direttivi specifici i quali prevedono, in particolare, di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché di assicurare l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria e un appropriato grado di Pag. 97tutela degli investitori, attribuendo in tale contesto alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti il potere di imporre sanzioni per le relative violazioni;
   segnalato come l'articolo 10 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il quale completa le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA, conferendo inoltre al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 2016, il quale adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (cosiddetto regolamento CSD – Central Securities Depositories Regulation); completa l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto regolamento EMIR – European Market Infrastructure Regulation), sugli strumenti derivati OTC (ossia fuori dai mercati regolamentati); traspone nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012;
   rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si annoverino, oltre alla direttiva (UE) 2016/97, oggetto della specifica norma di delega di cui all'articolo 5; la direttiva (UE) 2016/881, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; la direttiva (UE) 2016/1034, che, allo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) al 3 gennaio 2018; la direttiva (UE) 2016/1065, la quale modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa avente la finalità principale di evitare l'elusione fiscale in materia; la direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 3), facente parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) adottato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale; la direttiva (UE) 2016/2258, la quale, nell'ambito del programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, intende rafforzare la trasparenza in materia fiscale, con particolare riferimento alle tematiche del contrasto al riciclaggio; la direttiva (UE) 2017/828, che reca una vasta serie di modifiche alla direttiva 2007/36/CE, relativamente all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   sottolineato come la Relazione sia stata tempestivamente trasmessa alle Camere, consentendo pertanto al Parlamento di svolgere la sua fondamentale funzione di controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   ribadita l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento, nonché la collaborazione e il coordinamento sulle tematiche europee tra tutte le istituzioni nazionali coinvolte, al fine di assicurare la massima tempestività e qualità alla partecipazione dell'Italia nei processi di formazione e attuazione delle norme e delle politiche europee, rafforzando in tal modo l'autorevolezza delle posizioni negoziali italiane in tutte le sedi decisionali, nonché migliorando ulteriormente i meccanismi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;
   segnalata, in particolare, sotto il profilo del merito, l'esigenza di compiere ogni sforzo per concludere il complesso iter di approvazione della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione di alcuni Stati membri, tra i quali segnatamente la Germania, in considerazione del fatto che tale proposta costituisce un elemento fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari europei, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea;
   valutato positivamente l'impegno del Governo nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione europea a sostegno di attività specifiche per rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388);
   condivisa l'esigenza di completare il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, introducendo un sistema europeo più semplice, standardizzato e trasparente per le cartolarizzazioni, aggiornando la direttiva europea 2003/71/CE, afferente ai prospetti informativi per l'emissione di valori mobiliari, rivedendo la regolamentazione dei fondi di venture capital;
   segnalata l'opportunità di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base);
   condiviso l'obiettivo, indicato dalla Commissione europea, di adottare una Pag. 99serie di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, al fine di assicurare l'attuazione coordinata in ambito UE dei risultati del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), così da rafforzare e coordinare a livello europeo le iniziative per il contrasto dell'elusione fiscale e per una maggiore trasparenza fiscale;
   rilevata altresì la necessità di portare a conclusione, adottando soluzioni condivise ed equilibrate che non pregiudichino la crescita di settori e processi innovativi, il dibattito sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo e dalle conseguenze che queste hanno determinato e continuano a sviluppare sulle economie di tutti i Paesi, sulla conformazione dei processi allocativi, produttivi e distributivi, nonché sui sistemi fiscali;
   valutati positivamente gli avanzamenti nelle discussioni sulla proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, grazie ai quali è stato possibile raggiungere un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta in materia;
   sottolineata l'importanza, per quanto attiene ai temi della fiscalità indiretta, di procedere nell'attuazione del Piano d'azione di riforma dell'attuale sistema dell'IVA comunitaria, al fine di: riformare i principi fondamentali di applicazione dell'IVA agli scambi intracomunitari; introdurre misure a breve termine per combattere le frodi IVA; rivedere le aliquote IVA ridotte; semplificare il meccanismo dell'IVA in materia di commercio elettronico;
   segnalata l'esigenza di procedere nella sperimentazione, già avviata, di un ruling transnazionale in materia di IVA, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti cooperativi di lotta alle frodi che si registrano in riferimento a tale imposta, nonché di verificare l'ipotesi di introdurre in tale settore l'istituto della mediazione fiscale e di definire un memorandum d'intesa tra amministrazioni e operatori;
   richiamata l'opportunità, per quanto riguarda le tematiche di diritto societario, di porre rimedio ad alcune lacune in materia di governo societario delle società quotate, in particolare al fine di aumentare l'impegno e la partecipazione attiva degli investitori istituzionali e degli asset managers, di migliorare la correlazione tra remunerazione degli amministratori e performance delle società, di rafforzare la trasparenza delle operazioni con le parti correlate e di agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE