CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato, recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione»;
   premesso che:
    la proposta di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo;
    il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
    esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province), nell'ambito di una medesima Regione, con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Regione stessa;
   preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:
    quanto all'iniziativa del Comune di Torre de’ Busi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;
    quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n. 1455 del 21 febbraio 2017, del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de’ Busi;
   preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i Comuni della provincia di Bergamo;
   valutato favorevolmente il recepimento della condizione posta dalla Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame al Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (S. 2740, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2740, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 245

ALLEGATO 3

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (S. 2719, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S.2719, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», già approvato dalla Camera dei deputati;
   premesso che il provvedimento introduce misure in favore degli orfani per crimini domestici riconducibili prioritariamente alle materie «ordinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «norme generali sull'istruzione» e «previdenza sociale», ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere l), m), n) ed o), Cost.), incidendo altresì sulla materia «istruzione» attribuita alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie «servizi sociali» e «istruzione e formazione professionale», di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevato che:
    l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge – in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano sviluppare presìdi e servizi di assistenza e sostegno in favore degli orfani per crimini domestici, nonché relativi servizi di informazione (lettera a)); favoriscano l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici (lettera b)); favoriscano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici (lettera c)); predispongano misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici (lettera d)); acquisiscano dati e monitorino l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, con l'obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e di prevenzione dei crimini in questione (lettera e));
    l'articolo 11 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, al quale viene affidata la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici, comprendenti l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell'attività lavorativa;
    il medesimo articolo (al comma 2) rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, del lavoro e della salute, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle predette risorse e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati;Pag. 246
   richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale che:
    ha rilevato la forte incidenza della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali sull'esercizio delle competenze legislative e amministrative delle Regioni (tra le altre, sentt. nn. 8/2011, 134/2006, 88/2003), tanto da suggerire, in più di una occasione, al legislatore statale il ricorso a moduli di leale collaborazione nell'esercizio della sua competenza esclusiva;
    ha sottolineato, richiamando il principio di buon andamento dell'amministrazione, l'importanza di assicurare una correlazione tra funzioni pubbliche e risorse assegnate (ex plurimis, sentenze nn. 10 del 2016 e 188 del 2015);
    ha censurato norme che «disciplinavano i criteri e le modalità ai fini del riparto o della riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, nella misura in cui, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedevano «a monte» lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza non solo in caso di intreccio di materie, riconducibili alla potestà legislativa statale e regionale (ex plurimis, sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010; [...]), affermando costantemente la necessità dell'intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013)» (sentenza n. 273 del 2013; ex plurimis sentenza n. 211 del 2016);
   considerato che ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo 8 appare necessario introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo a tutte le funzioni loro attribuite dal comma 1, e non solo a quelle riguardanti l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa (lettera d));
   in considerazione delle competenze regionali precedentemente richiamate, appare necessario introdurre, all'articolo 11, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata al finanziamento della funzione appena richiamata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 11, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul regolamento governativo per l'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 8, sia valutata l'opportunità di introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo a tutte le funzioni attribuite al comma 1.

Pag. 247

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4638, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016», approvato dal Senato,
  esprime

NULLA OSTA.

Pag. 248

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4639, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017», approvato dal Senato,
  esprime

NULLA OSTA.