ALLEGATO
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, l'atto Camera n. 4407;
udita la relazione del deputato Lainati nella seduta del 13 settembre 2017;
preso atto che il testo approvato dalla Commissione referente modifica, tra l'altro, l'articolo 6 della legge n. 323 del 2000 in materia di ricerca sulle terme e sulle cure termali;
ritenuto che la ricerca su questi aspetti, i cui esiti possono orientare le politiche e la programmazione nella materia interessata dalla legge, deve essere razionale e coordinata, oltre che vagliata da criteri scientifici riconosciuti e che, pertanto, essa dovrebbe essere ricondotta al sistema della ricerca pubblica come riformata dal recente decreto legislativo n. 218 del 2016;
ritenuto altresì che si dovrebbe consentire un'iscrizione razionale e contingentata dei medici dipendenti delle aziende termali nelle scuole di specializzazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:
«f) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro della salute, può autorizzare l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina termale, nel limite massimo di 10 unità per anno e comunque nei limiti della capacità recettiva massima delle singole scuole, di personale medico dipendente nelle aziende termali. Per l'accesso a tali posti, i candidati devono aver superato la prova di ammissione prevista dall'ordinamento della scuola.»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di sostituire all'articolo 1, comma 1, la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche a obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Per la realizzazione dei programmi, i Ministeri di cui al comma 1 e le regioni si avvalgono delle università, degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e degli altri enti abilitati ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali curano anche la definizione dei modelli metodologici e la supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione degli stessi programmi.».