CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald's.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, è opportuno ricordare che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 è stato sancito un accordo recante l'aggiornamento delle «Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento», (adottate il 24 gennaio 2013) aventi la finalità di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), al fine di approntare «opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento».
  Il decreto legislativo n. 185 del 2016 – cosiddetto decreto correttivo al Jobs Act – nel modificare il decreto legislativo n. 149 del 2015, ha previsto una specifica attività di vigilanza nei confronti dei tirocini, al fine di verificare se possono nascondere dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. A tale proposito, l'INL nel documento di programmazione della vigilanza per il 2017, ha dedicato particolare attenzione alle verifiche sui tirocini extracurriculari, tenendo ovviamente in debita considerazione la relativa disciplina regionale, principale fonte di regolazione dell'istituto giuridico.
  Per quanto concerne nello specifico la vigilanza nei confronti delle sedi di Roma di McDonald's Development Italy LLC, l'ispettorato territoriale del lavoro di Roma ha reso noto che, successivamente all'impegno assunto dal Ministero che rappresento nel rispondere alla precedente interrogazione dell'Onorevole Cominardi sul medesimo tema, sono stati effettuati accessi ispettivi a campione presso diverse sedi McDonald's ubicati in Roma. Dagli accertamenti compiuti è emerso che i lavoratori di cui sono state acquisite le dichiarazioni e i prospetti paga sono risultati regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli aspetti di competenza, ha rappresentato, inoltre, di aver sottoscritto, il 29 luglio 2016, con la società McDonald's apposito protocollo di intesa volto a promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il sistema delle imprese in questo particolare caso nel settore della ristorazione. In particolare, l'accordo intende favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti, coniugando le finalità educative del sistema di istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo. Il protocollo prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato paritetico con il compito di promuovere e monitorare le iniziative previste dall'accordo.
  Per quanto concerne il quesito sul numero dei lavoratori interessati da almeno un'attivazione di tirocinio presso McDonald's nel periodo 2013-2016, rappresento che essi ammontano complessivamente a 59 unità.

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ALLEGATO 2

5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Rizzetto, concernenti i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni sulla c.d. «ottava salvaguardia» contenute nell'articolo 1, comma 214 e seguenti della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
  Al riguardo, dai dati forniti dall'INPS – e contenuti nella tabella (All. 1 ) che metto a disposizione dell'interrogante e dell'intera commissione – si evince che il numero complessivo dei soggetti esclusi dalla ottava salvaguardia per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita è di 273 unità (di cui 115 donne e 158 uomini). Di questi soggetti:
   52 sono lavoratori con contratto a tempo determinato e prosecutori volontari senza versamenti che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2018;
   221 sono soggetti appartenenti ad altre categorie che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2019.

  Dalla tabella emerge, inoltre, che le donne escluse dalla salvaguardia, nate dopo il 31 luglio 1956, sono 1.359 mentre 1.774 sono i lavoratori collocati in mobilità privi dei requisiti per il diritto a pensione entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità.
  Ciò posto, con riferimento al quesito relativo al numero dei cosiddetti esodati ex Postali – categoria avente decorrenza pensionistica oltre il 2018 e costituita da soggetti cessati dal lavoro con accordi individuali di esodo con Poste Italiane Spa, entro il 31 dicembre 2011 – l'INPS ha precisato che in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro, né il lavoratore né il datore di lavoro sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione all'istituto; non è, pertanto, possibile distinguere le cessazioni unilaterali da quelle avvenute a seguito di accordo tra le parti.
  L'INPS non è quindi in grado di fornire il numero esatto dei lavoratori rientranti nella categoria che qui interessa. L'Istituto, tuttavia, ha fornito un dato approssimativo, individuando una platea pari a 82 lavoratori. Tale dato si ricava prendendo in considerazione i lavoratori di Poste Italiane cui l'INPS ha respinto, per assenza del requisito anagrafico o contributivo, la domanda di salvaguardia per cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordo individuale sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Dal numero così ottenuto sono stati esclusi i lavoratori deceduti, i titolari di pensione, nonché i lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 2012.
  L'INPS ha, infine, precisato che la platea si riferisce esclusivamente ai lavoratori che hanno presentato domanda di salvaguardia.
  Da ultimo, per quanto riguarda i cosiddetti esodati ex Alitalia occorre precisare, preliminarmente, che l'articolo 1 della legge n. 147 del 2014 ha previsto l'accesso ai benefici della cosiddetta seconda salvaguardia in favore dei soggetti per i quali le imprese avessero stipulato – in sede governativa e entro il 31 dicembre Pag. 952011 – accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali.
  Con specifico riferimento ai lavoratori Alitalia, per i quali risulta essere stato stipulato un accordo in sede governativa in data 11 marzo 2011, doveva risultare la cessazione dell'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 – con conseguente messa in mobilità – unitamente alla comunicazione dei nominativi del lavoratori licenziati al Ministero che rappresento. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che, per i lavoratori in parola, non è pervenuta alcuna istanza aziendale di accesso alla seconda salvaguardia.

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ALLEGATO 3

5-11587 Gnecchi: Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e Cova concernente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattie oncologiche.
  Come noto la problematica in esame, pur non trovando una risposta diretta nelle norme e nelle tabelle di legge che regolano l'invalidità civile, è stata oggetto di ripetuti e univoci pronunciamenti da parte della Giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha limitato la concessione di tale indennità stabilendo che pur in presenza di patologie oncologiche risulta necessaria una valutazione caso per caso.
  Il caso concreto proposto dagli Interroganti è sicuramente drammatico, in considerazione della giovane età della paziente e perché gravato da una prognosi severa.
  Come riferito dall'INPS, la persona all'attenzione del presente atto parlamentare non ha mai interessato la Commissione medica superiore per un riesame extra-giudiziario della valutazione medico legale, neppure allorché la situazione clinica si è aggravata.
  Il ricorso giudiziario in atto, tuttavia, consentirà, secondo l'INPS, nella fase dell'accertamento tecnico su atti, di cogliere dalla documentazione l'epoca del sopravvenuto aggravamento. A tale valutazione il Consulente di parte INPS parteciperà attivamente al fine di garantire, come sempre, pieno riscontro ai diritti della persona malata o, come nel caso in esame, dei suoi Eredi.
  Ad ogni modo, si condivide la necessità di procedere all'aggiornamento delle vigenti tabelle indicative delle percentuali di invalidità, in quanto risalenti al 1992.
  Al riguardo, segnalo che tale aggiornamento è stato già espressamente disposto dal comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 e in realtà già operato dalla Commissione scientifica, nominata dal Ministero che rappresento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che nel novembre 2011 trasmise alle Camere nuove e aggiornate tabelle, tuttavia non approvate.
  Si garantisce, comunque, l'impegno del Governo a rivedere le tabelle delle percentuali di invalidità nel più breve tempo possibile.