CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11744 Narduolo: Convocazione di un tavolo ministeriale sull'area logistica di Monselice della società Carraro Group Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È noto che tra i compiti del Ministero dello Sviluppo economico vi sia quello di disciplinare ed agevolare gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi non complesse.
  A tal riguardo, il Decreto Ministeriale 9 giugno 2015, di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 e la Circolare 6 agosto 2015 n. 59282 stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, oltre che i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, e che abbiano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione.
  A tale proposito, con decreto direttoriale 19 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'elenco dei territori aventi accesso alle agevolazioni per le aree di crisi industriali.
  Successivamente, con decreto ministeriale 31 gennaio 2017, le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento, mentre con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.
  Lo sportello nazionale per la presentazione delle domande di agevolazione è stato aperto in data 4 aprile 2017. Tuttavia, a causa della presentazione di numerose domande e del conseguente esaurimento delle risorse disponibili, con decreto direttoriale del 5 aprile 2017 è stata disposta la chiusura dello sportello.
  Ciò posto, appare opportuno rilevare che non è stata presentata alcuna istanza allo sportello da parte della società indicata dall'On.le Interrogante.

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ALLEGATO 2

5-11832 Mognato: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.
5-11974 Mariani: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente agli atti in esame riguardando gli stessi la catena di supermercati TuoDì (Gruppo Dico).
  Preliminarmente informo che il Gruppo ha chiesto il concordato preventivo (ex articolo 161 LF) in continuità, depositato al Tribunale di Roma il 10 luglio scorso e ha comunicato ai sindacati voler chiudere momentaneamente 123 punti vendita su un totale di 272, per mancanza di merci.
  Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, preoccupate dell'impatto sociale che tale decisione avrebbe avuto, ha convocato celermente un «tavolo tecnico», che è stato, peraltro, posticipato per consentire agli organi della procedura concorsuale di poter partecipare all'incontro.
  Di conseguenza, il 26 luglio si è svolta presso il Mise la prima riunione di insediamento del citato tavolo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle parti coinvolte, di Confcommercio nonché delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, unitamente alle RSU.
  Non erano invece presenti gli organi della procedura concorsuale.
  In tale sede sono state espresse, dai rappresentanti della società, le cause che hanno determinato l'attuale situazione debitoria dell'azienda.
  Tra queste, un accordo risalente al 2013 tra alcune Coop (Coop Adriatica, Coop Lombardia, Coop Estense, Coop Liguria, Coop Consumatori Nord Est, Nova Coop e Unicoop Tirreno) e il Gruppo Tuo per lo scambio di alcuni punti vendita. A causa della presunta violazione di alcune clausole contrattuali, dal 2015, è stato aperto un contenzioso arbitrale con la richiesta da parte del Gruppo Dico di un indennizzo.
  I partecipanti al tavolo sono stati informati dal Dott. Fabian, incaricato dal Gruppo TuoDì di redigere il piano concordatario. Le linee guida del piano prevedono una riorganizzazione produttiva che riguarderà anche il taglio dei costi, il riassetto finanziario al fine di pagare i fornitori e la pianificazione della riapertura dei punti vendita a partire dal corrente mese di settembre.
  Il Dr. Fabian, ha inoltre voluto specificare che, la riapertura progressiva dei punti vendita riguarderebbe prima quelli localizzati nel Lazio e dell'intenzione di voler accedere allo strumento della cassa integrazione a rotazione.
  Le OO.SS. hanno manifestato, invece, la necessità di un maggior dettaglio sia sulle modalità della riorganizzazione sia sul taglio dei costi.
   Hanno inoltre chiesto maggiore chiarezza su quali saranno i punti vendita che verranno riaperti e, soprattutto, una definizione più dettagliata del perimetro aziendale con la specifica dei punti vendita diretti e di quelli monocommittenti, per avere una dimensione precisa dell'organico di riferimento.
  Il Responsabile dell'Unità di gestione vertenze del MiSE ha preso atto positivamente Pag. 89che c’è in preventivo di pagare i fornitori e riaprire alcuni punti vendita.
  Ha chiesto, tuttavia, una mappatura dei siti del Gruppo con l'indicazione dei punti vendita che rimarranno aperti o di quelli che si prevede verranno riavviati nel prossimo futuro. Ha inoltre precisato che per gestire l'impatto industriale ed occupazionale del piano concordatario è necessario avere una fotografia chiara di tutte le realtà commerciale e delle relative consistenze occupazionali coinvolte. Ha infine sollecitato l'azienda affinché venisse chiesto al Tribunale di Roma l'autorizzazione al pagamento delle retribuzioni in sospeso e, previa autorizzazione del medesimo Tribunale, la possibilità che fosse garantita la presenza al prossimo incontro di un organo della procedura.
  Il tavolo di confronto verrà riconvocato a breve e sarà nostra cura aggiornare il Parlamento sul seguito della vicenda.

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ALLEGATO 3

5-11842 Grillo: Esclusività del marchio «Timilia» da parte della società «Terre e Tradizioni Srl» di Verona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.
  Dall'istruttoria condotta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sul marchio «Timilia», non è emerso l'uso comune del lemma «Timilia», il quale non è risultato di uso comune né nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
  Si rileva, altresì, che la capacità distintiva del marchio deve essere valutata a livello dell'intero territorio nazionale e non sarebbe pertanto compromessa da un uso ristretto del segno su una porzione del territorio della Regione Sicilia, in relazione ad un pubblico di riferimento circoscritto e di estrazione prettamente tecnica.
  Occorre altresì evidenziare che, posteriormente alla pubblicazione del marchio sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, nessun soggetto ha formulato osservazioni o depositato atti di opposizione alla registrazione ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lett. a) del Codice della proprietà industriale.
  Con riguardo al riferimento del marchio a nuove varietà vegetali, si evidenzia che, a valle di un'analisi della banca dati nazionale brevetti per nuove varietà vegetali, le denominazioni varietali emarginate non risultano registrate.
  Con riferimento, infine, all'avvio di iniziative volte a verificare eventuali ripercussioni negative della suddetta registrazione sull'economia della Regione Sicilia, si osserva che l'articolo 21 del Codice della proprietà industriale stabilisce che «1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale;
   a) del loro nome e indirizzo;
   b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio (...)».

  In ragione di quanto precede, non appare in alcun modo pregiudicata la perdurante possibilità, da parte dei produttori di grano della Regione, di avvalersi del termine «Timilia» per indicare la specie di grano duro utilizzato nei loro prodotti, purché tale utilizzo avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.