CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11590 Fanucci: Su archivio di Stato a Monsummano Terme per dislocazione a spazi culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'utilizzazione dei locali già destinati a sede della soppressa Sezione distaccata di Monsummano Terme del Tribunale di Pistoia, la competente articolazione di questo Dicastero ha riferito che sono in corso le attività necessarie al più tempestivo e adeguato trasferimento dell'archivio che ancora occupa parte dell'immobile, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dal Comune di Pistoia.
  In particolare, pur essendo consentito l'utilizzo dell'immobile sino al 13 settembre 2018 in virtù del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, al fine di riconsegnare al Comune i locali entro la data prevista, la Direzione Generale delle risorse sta curando gli adempimenti prodromici per avviare la procedura di pubblicazione del bando finalizzato alla ricerca di altro sito, da destinare stabilmente ad archivio, nel territorio della città di Pistoia.
  Secondo quanto riferito, presso i nuovi locali dovrà essere trasferito tanto il materiale attualmente custodito presso la sede della sezione distaccata del Tribunale, che i documenti archiviati in altri due immobili in uso al Tribunale di Pistoia, al fine di soddisfare, integralmente e definitivamente, le esigenze degli uffici giudiziari.
  La competente articolazione sta, pertanto, assumendo tutte le iniziative finalizzate alla riconsegna dei locali nel termine previsto, secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge e con le necessarie coperture finanziarie.
  Alla stregua dei predetti parametri e nella prospettiva della più opportuna ed economicamente conveniente allocazione dei materiali archiviati, potranno essere valutate anche le soluzioni prospettate dal Presidente del Tribunale di Pistoia.
  Si rassicura, pertanto, l'Onorevole interrogante che il Ministero seguirà con la necessaria attenzione le iniziative finalizzate al rispetto dei tempi di riconsegna dell'immobile, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di completare il progetto, consistente nella realizzazione di un polo scolastico-ricreativo mediante la destinazione dei locali ad uno spazio palestra a servizio delle scuole cittadine e ad altre iniziative, complementari all'attività scolastica ordinaria.

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ALLEGATO 2

5-11875 Ricciatti: Sui libri di testo gratuiti per l'anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma in centro Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di rendere una compiuta risposta, si sintetizzano i passaggi essenziali che hanno portato all'adozione della misura in argomento a favore delle famiglie e degli studenti colpiti dalla recente crisi sismica che ha interessato l'Italia centrale.
  Come è noto, il MIUR, in data 11 novembre 2016, ha siglato un protocollo operativo con l'Associazione Italiana Editori (AIE) per una donazione di libri di testo, da parte dell'AIE medesima, a favore degli studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
  Successivamente, il 16 giugno 2017, valutata la disponibilità del donatore, è stato siglato un addendum al citato accordo operativo con il quale si è concordata la prosecuzione dell'iniziativa attraverso una nuova donazione di libri di testo per gli studenti dei comuni rientranti nell'area del cratere del terremoto, come individuata dal decreto n. 189 del 17 ottobre 2016 e successive integrazioni. Ciò con l'obiettivo di porre in essere un tangibile intervento a sostegno di tutte le famiglie in effettivo stato di bisogno e necessità.
  In data 7 luglio 2017 si è riunito il Comitato Paritetico incaricato, ai sensi dell'articolo 6 del citato accordo operativo, della gestione dell'iniziativa, il quale ha individuato i criteri per determinare le priorità dell'intervento. È seguita, in data 10 luglio 2017, l'emanazione della circolare del MIUR (prot. n. 3476) agli Uffici scolastici regionali interessati con cui sono state fornite indicazioni e sono stati specificati i criteri stabiliti dal Comitato Paritetico.
  Ciò posto, si evidenzia che le scelte operative sono state assunte nell'ambito dei lavori del Comitato Paritetico, costituito ad hoc, del quale il MIUR è solo uno dei componenti.
  Inoltre, la donazione elargita dall'AIE è sempre stata indirizzata alle famiglie in effettivo stato di bisogno e necessità, residenti nei comuni dell'area del cratere del terremoto. I criteri scelti dal donatore, per essere riconosciuti come nucleo familiare in effettivo stato di bisogno e necessità, non risultano, infatti, essere discriminatori rispetto all'effettivo disagio delle famiglie atteso che il primo requisito necessario per essere individuati come destinatari della provvidenza è il certificato di inagibilità della casa di residenza.
  Quanto alla proposta degli On.li interroganti di modificare i criteri stabiliti per avere diritto alla donazione privilegiando i comuni maggiormente colpiti dal sisma, si sottolinea che proprio questi ultimi presentano una situazione riferita al patrimonio urbano/abitativo di piena devastazione e le famiglie residenti in tali comuni sono le prime ad essere in possesso di regolare certificazione di inagibilità della propria abitazione, che, si ricorda, è il primo criterio richiesto per godere della misura in discussione. Ciò determina di fatto una piena ed oggettiva distinzione, Pag. 63individuando una chiara differenziazione di gravità di danni tra i comuni all'interno dell'area del cratere del terremoto.
  Per completezza, si ricorda che il MIUR, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ogni anno provvede con propria decretazione ad erogare alle singole regioni dei fondi specifici destinati al sostegno dell'acquisto dei libri di testo. Tali fondi vengono attribuiti alle singole famiglie, per il tramite degli Enti locali, che ne fanno richiesta. L'erogazione dei fondi in argomento va, dunque, ad aggiungersi alla donazione da parte dell'AIE.

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ALLEGATO 3

5-11880 Carra: Sulla gestione dell'ufficio scolastico di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante richiama l'attenzione sulla situazione dell'Ufficio di ambito territoriale di Mantova che versa in particolari difficoltà operative dovute al numero ridotto di unità di personale in servizio.
  Si rappresenta, preliminarmente, che la condizione descritta non è limitata alla provincia di Mantova ma è comune ad altre realtà dell'amministrazione periferica del MIUR. Infatti, a seguito dei processi di riorganizzazione, volti a recuperare efficienza anche attraverso significative riduzioni della spesa pubblica, il MIUR risulta essere tra gli enti più coinvolti dai processi di razionalizzazione dell'apparato in termini di riduzione dell'organico verificatisi negli ultimi anni. Le unità di personale effettivamente presenti in servizio evidenziano, difatti, una parziale scopertura dei posti in organico, alla quale recentemente si è potuto ovviare, ma solo in parte, mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora aperte.
  Ciò posto, si desidera, comunque, assicurare che non sussiste alcuna volontà di chiusura o soppressione del citato Ufficio, espressamente previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014, recante l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in applicazione dell'art. 8, comma 7, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014.
  Come è noto all'On.le interrogante l'Ambito territoriale di Mantova è retto da un dirigente reggente, il cui incarico è conferito fino alla data del 6 maggio 2018, e da 8 unità di personale.
  Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 attraverso l'adempimento di tutte le operazioni di competenza è stato costituito uno staff di lavoro con l'Ufficio VII della Direzione generale regionale, citato nell'interrogazione, con il compito di procedere, in particolare, entro i termini stabiliti, al disbrigo delle operazioni propedeutiche al reclutamento del personale scolastico, sia da graduatorie di merito dei concorsi che da quelle ad esaurimento, e alle restanti operazioni di mobilità annuale (provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria). Il medesimo staff ha assicurato, altresì, il supporto alle scuole polo per le nomine a tempo determinato da effettuare prima dell'inizio delle lezioni.
  Quanto sopra descritto evidenzia, pertanto, l'impegno del MIUR affinché gli uffici operativi possano soddisfare le esigenze dell'utenza ed il corretto svolgimento delle attività scolastiche, in attesa che la questione, più in generale, possa trovare adeguata soluzione mediante la definizione di procedure assunzionali che questa Amministrazione non perde occasione di rappresentare ai competenti organi istituzionali.

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ALLEGATO 4

5-09760 Marzana: Sull'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti sollecitano l'adozione di iniziative per l'accesso definitivo al ruolo dei dirigenti scolastici per i docenti che hanno ottenuto per almeno un triennio la conferma nell'incarico di presidenza a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, in particolare mediante l'inserimento degli stessi nella procedura concorsuale per titoli ed esami prevista dall'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge n. 107 del 2015.
  È di tutta evidenza che l'ipotesi prospettata non può trovare soluzione al di fuori dell'approvazione di un'apposita modifica legislativa stante che i commi sopra citati non prendono in considerazione la categoria degli incaricati di presidenza, bensì le seguenti:
   a) soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011;
   b) soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006 di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Si segnala che la descritta normativa, peraltro, è stata oggetto di specifico contenzioso. Si ricorda in proposito la sentenza del TAR del Lazio n. 8787 depositata il 27 luglio 2016 che, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da alcuni presidi incaricati, ha respinto il gravame statuendo che i ricorrenti non si trovano nella condizione soggettiva richiesta normativamente dall'articolo 1, comma 88, lettere a) e b) della legge n. 107.
  Inoltre, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso presentato da alcuni soggetti che avevano partecipato al concorso per dirigente scolastico bandito nel 2011, con ordinanza n. 3008 del 4 maggio 2017 pubblicata in data 21 giugno 2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 che investe pertanto l'intero intervento legislativo che ha disciplinato la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici. Allo stato, quindi, non si può che attendere le determinazioni che assumerà la Corte al riguardo.
  Si rappresenta, comunque, che è in fase di imminente emanazione il regolamento ministeriale che definisce le nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi, previsto dal comma 217 della legge n. 208 del 2015, propedeutico all'emanazione del prossimo bando del corso-concorso selettivo di formazione. Il relativo schema di decreto, redatto dopo l'acquisizione del Pag. 66parere del Consiglio di Stato, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
  Si evidenzia che il regolamento prevede, limitatamente al primo corso-concorso da bandire secondo la nuova disciplina, la riserva di una quota dei posti messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, e quindi anche in favore dei presidi incaricati, purché non rientrino tra le fattispecie individuate dal suddetto comma 87 della legge n. 107 del 2015.