CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime speciale di tassazione declinato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 per agevolare il rientro dei lavoratori italiani dall'estero in base al quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia nel periodo d'imposta nel quale si trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi è tassato nella misura del 70 per cento del suo ammontare, «ma solo a decorrere dal periodo d'imposta 2016».
  Detta disciplina è stata poi modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 150, lettera a), numero 1, della legge n. 232 del 2016 che ha reso applicabili le agevolazioni anche al periodo d'imposta 2017 e le ha estese ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, diminuendo l'imponibilità dal 70 per cento al 50 per cento, solo a decorrere dall'anno 2017;
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante evidenzia che, alla luce il menzionato dettato normativo, non sembrerebbe chiaro se i percipienti di redditi di lavoro autonomo, che sono stati inclusi nell'agevolazione soltanto dal periodo d'imposta 2017, possano beneficiare del regime speciale di tassazione a partire dal periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi qualora si siano trasferiti in Italia nel 2016.
  Pertanto, l'Onorevole chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicabilità del regime agevolativo al caso «in cui una persona fisica abbia trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR nell'anno 2016, rispettando i requisiti disposti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, e abbia iniziato un'attività come lavoratore autonomo in Italia nell'anno 2016, aprendo una partita IVA, possa beneficiare della parziale imponibilità del reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia pario al 50 per cento per il periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante l'estensione ai redditi di lavoro autonomo del regime di tassazione previsto dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente è stata effettuata, attraverso la modifica normativa del predetto articolo 16 operata dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio per il 2017).
  Relativamente alla decorrenza di tali modifiche normative, l'articolo 1, comma 151 della citata Legge di Bilancio 2017 indica espressamente che l'abbattimento dal 70 al 50 per cento del reddito imponibile si applica «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017».
  Mentre per le altre modifiche l'articolo 1, comma 159, della medesima legge stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» (1° gennaio 2017).
  Sembra, pertanto, coerente con il disposto normativo ritenere che è agevolabile Pag. 53il reddito di lavoro autonomo prodotto dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del citato articolo 2 del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta 2017, mentre non possono accedervi i soggetti che risultino già fiscalmente residenti in Italia nei precedenti periodi d'imposta, in cui la norma non trovava applicazione per tale categoria di lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla deducibilità in dichiarazione dei canoni di locazioni pagati dall'agente assicuratore per l'affitto dell'immobile in cui ha sede il proprio Ufficio.
  L'Onorevole riferisce di segnalazioni provenienti dalla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate in base alle quali si dovrebbe provvedere al recupero degli oneri dedotti dichiarazione dall'assicuratore relativi ai canoni di locazione versati per l'affitto dell'immobile, adibito a sede dell'Agenzia allorché nel contratto d'affitto dei locali la compagna di assicurazione inserisca la clausola di subentro nel rapporto di locazione se per qualsiasi motivo si risolva il contratto di mandato tra la compagnia di assicurazione e l'agente.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente preliminarmente che sarebbe utile comprendere quali siano le segnalazioni effettuate della Direzione Centrale Accertamento cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.
  In ogni caso, in merito alla fattispecie in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che non dovrebbero sussistere preclusioni di ordine generale alla deducibilità dei canoni di locazione da parte dell'agente assicurativo.

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ALLEGATO 3

5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il Questione Time in questione gli Onorevoli interroganti, premesso che:
   alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate sembra che abbiano contestato e ripreso a tassazione la detrazione fiscale per alcuni immobili, sostenendo che la detrazione in esame possa essere riconosciuta ed erogata soltanto ad avvenuta ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato;
   la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie specifica che per ottenere la detrazione fiscale sia necessario che l'immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori non facendo menzione che la comunicazione di fine lavori sia registrata sull'intero fabbricato, ma anzi specifica che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare;
   l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 4 aprile 2017 n. 7, che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato a partire tuttavia dall'anno d'imposta in cui i lavori medesimi sono stati ultimati;
   chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se non «ritenga opportuno intervenire per sanare eventuali anomalie nell'applicazione della legge, permettendo che le detrazioni in esame vengano erogate ai soggetti interessati.».

  Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, si fa presente che l'articolo 16-bis, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di «interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile».
  L'acquirente delle singole unità immobiliari attualmente ha diritto alla detrazione in esame nella misura del 50 per cento del valore dell'intervento, quantificato in via forfetaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96.000 euro.
  Con diversi documenti di prassi è stato precisato che la detrazione in esame è riconosciuta per l'acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non assumono rilievo i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari [cfr. circolari n. 15 del 2003 (par. 3), n. 7 del 2017 (pag. 228)].
  La Guida alle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle entrate, riprendendo le precisazioni fornite dalle circolari, ha chiarito che ciascun acquirente, fermo restando che i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio devono essere effettuati entro i termini previsti dalla norma, può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione a prescindere Pag. 56dal fatto che siano o meno cedute le altre unità immobiliari che compongono il fabbricato.
  Con la citata circolare 4 aprile 2017, n. 7 (pagina 228), nell'ottica di agevolare i contribuenti, è stato chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato ma, in tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui i lavori sull'intero fabbricato siano stati ultimati.
  È necessario, quindi, che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato con la presentazione al Comune, da parte dell'impresa, della «Comunicazione di fine lavori».
  In definitiva, si fa presente che non si riscontrano anomalie interpretative o applicative, atteso che, qualora si intendesse riconoscere l'agevolazione anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione dell'intero immobile non fossero ultimati, sarebbe necessario un apposito intervento normativo.
  Infatti, la disciplina attualmente vigente, illustrata nei documenti di prassi richiamati, riconosce la detrazione in questione solo con riferimento agli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.