CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello.

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali che interessano la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni», la competenza concorrente in materia di «alimentazione» e la competenza regionale in materia di «agricoltura»;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità, senza chiarire le modalità di individuazione di tali comuni e di assunzione di tale denominazione e senza prevedere un adeguato coinvolgimento della Conferenza unificata;
   considerato che l'articolo 1, comma 3, rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari, che possono iscriversi nel relativo registro istituito dal comma 2, senza prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 1, comma 1, siano precisate le modalità di individuazione dei Comuni ai fini dell'assunzione della denominazione di città di identità e sia previsto un adeguato coinvolgimento a tal fine della Conferenza unificata;
    2) all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la materia «acque termali» risulta ascritta alla competenza regionale, intersecandosi peraltro con la competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» e con la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» (sentenza n. 93 del 2003);
   ricordato che, nella sentenza n. 1/2010, la Corte costituzionale ha evidenziato che il bene della vita «acque minerali e termali» deve essere considerato da due distinti punti di vista: quello dell'uso o fruizione – di competenza regionale- e quello della sua tutela, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) (in tal senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2008); si tratta, secondo la Corte, di «evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso» (in tale senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);
   considerato che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione;
   rilevato che il nuovo articolo 4, comma 8, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) – prevede la stipula di accordi, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, che diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si limitano tuttavia a definire la disciplina relativa, rispettivamente, ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 140
   con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso articolo 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza;
    2) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso articolo 4, comma 8, sia modificata la procedura di stipula degli accordi ivi previsti, non risultando chiaro il ruolo del Ministero della salute, né le modalità di acquisizione di efficacia degli accordi medesimi.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo).

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminati i disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», che impegna gli Stati aderenti a promuovere un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale, fondato sulla sinergia tra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni;
   rilevato che i provvedimenti sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.