CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
rideterminare i requisiti che devono possedere la farina o la semola affinché ad essi sia attribuita la definizione di «integrale», stabilendo distintamente le corrispondenti denominazioni commerciali di:
    1) «farina integrale di grano tenero»;
    2) «semola integrale di grano duro»;
    3) «farina integrale senza germe di grano tenero»;
    4) «semola integrale senza germe di grano duro».
1. 1. Mongiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla creazione di un archivio regionale contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integri.
1. 2. Mucci.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla creazione di un archivio regionale digitale pubblicato sul proprio sito internet con dati in formato open, contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integri.
3. 01. Mucci.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3.05 della relatrice.

  All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole da: I lotti, fino a: ivi stabilito con le seguenti: I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 e gli imballaggi non conformi a quanto stabilito dal medesimo regolamento, ma che rispettino le norme per essi applicabili fino a tale data.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: purché siano conformi alla normativa previgente.
0. 3. 05. 1. Mongiello.

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  All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole: di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del con le seguenti: ed i relativi imballaggi dei prodotti disciplinati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 e dell'articolo 3, realizzati o immessi sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole:
ivi stabilito con le seguenti: stabilito, rispettivamente, dallo stesso regolamento e dall'articolo 3, ma che rispettino le norme per essi applicabili fino a tale data;
   sostituire le parole da: entro fino alla fine del comma, con le seguenti: non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento di cui all'articolo 1.
0. 3. 05. 2. Mongiello.

  All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della presente legge.
0. 3. 05. 3. Mongiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Entrata in vigore).

  1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.
3. 05. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) individuare le caratteristiche compositive che devono possedere la farina o la semola perché sia attribuita la definizione di «integrale», fornendo distintamente le corrispondenti definizioni di: «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero»; di «semola integrale senza germe di grano duro».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla lettera b), sopprimere la parola: commerciale.
1. 1. Mongiello (Nuova formulazione).

  All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della presente legge.
0. 3. 05. 3. Mongiello (Nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Entrata in vigore).

  1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.
3. 05. La Relatrice.