CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi», anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa;
   apprezzata la finalità del provvedimento che mira a sancire il principio che i beni di proprietà collettiva di comunità di abitanti e di comunioni familiari montane devono essere gestiti dalla stessa comunità attraverso suoi enti esponenziali che debbono poter operare con pienezza di gestione e nelle forme del diritto privato, ovviamente nel rispetto dei vincoli di incommerciabilità e di destinazione che gravano sui beni, come beni di «apprensione originaria» e non derivanti da acquisti di carattere privatistico;
   valutato molto positivamente il riconoscimento dei beni di collettivo godimento come strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come componenti stabili del sistema ambientale, come basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e come strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, garantendosi così l'interesse della collettività generale alla conservazione degli stessi beni di collettivo godimento al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
   ritenuto che andrebbe prevista una normativa attuativa che consenta di definire le modalità attraverso le quali le attuali organizzazioni di gestione dei beni collettivi, laddove esistenti, si trasformino in domini collettivi o attraverso le quali si formino i domini collettivi nei molteplici casi in cui non sussista alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni;
   considerato che:
    la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), reca un riferimento all'amministrazione soggettiva e all'amministrazione oggettiva di non chiara comprensione;
    non appare chiara – all'articolo 1, comma 1, lettera c) – l'espressione «che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva»;
    all'articolo 2, comma 4, andrebbe valutato di sopprimere il riferimento alla facoltà delle popolazioni interessate di costituire comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, in quanto le amministrazioni separate dei beni civici dovranno essere soppresse e in luogo di esse dovranno essere costituiti i domini collettivi come enti esponenziali delle collettività di natura privatistica;
    all'articolo 3, comma 7, andrebbe valutato di eliminare il riferimento all'esecutività dei provvedimenti degli enti con deliberazione della giunta regionale, in considerazione della difficoltà di pervenire in tal modo al perfezionamento degli stessi provvedimenti degli enti;
    all'articolo 3, comma 7, andrebbe altresì valutato di eliminare il riferimento all'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, a cui le regioni non hanno mai dato attuazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.