CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Grillo, unitamente ad altri deputati, pone alcuni quesiti in ordine alla procedura messa in atto dal Consiglio comunale di Catania per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 434, della legge di bilancio per l'anno 2017.
  Volendo ripercorrere le iniziative avviate dal Comune di Catania al fine di procedere al risanamento della situazione finanziaria, ricordo che l'ente deliberò il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il 6 dicembre 2012, predisponendo il relativo piano della durata di dieci anni, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, approvato, con successiva deliberazione di Consiglio comunale, il 2 febbraio 2013.
  Al termine dell'istruttoria, svolta ai sensi dell'articolo 243-quater del Testo unico degli enti locali, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) operante presso il Ministero dell'Interno, rassegnò alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, la relazione conclusiva del 30 luglio-22 agosto 2013.
  Il piano di riequilibrio del comune di Catania fu successivamente approvato dall'Organo di giurisdizione contabile, nell'adunanza del 26 settembre 2013, con delibera n. 269.
  Il predetto piano di riequilibrio è stato, poi, rimodulato dal Consiglio comunale della città etnea una prima volta il 29 settembre 2016, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2016.
  Una seconda rimodulazione, che è oggetto della presente interrogazione, è stata poi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nel corso della seduta convocata il 31 maggio scorso e proseguita, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 26 del 1993, il 2 giugno successivo.
  Per tale motivo, l'interrogante pone il dubbio circa l'eventuale invalidità della procedura formalmente intervenuta oltre la data del 31 maggio 2017, termine previsto dalla Legge di Bilancio 2017.
  Al riguardo, tengo a precisare che l'organismo operante presso il Ministero dell'interno svolge, anche sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, una attività di tipo istruttorio che è mirata alla valutazione della sostenibilità del piano di riequilibrio a vantaggio della decisione di approvazione o di diniego conclusiva, relativa sia ad aspetti sostanziali che procedurali, rimessa alla stessa Corte dall'articolo 243-quater, comma 3, del testo unico enti locali.
  Comunico, infine, che il nuovo piano sarà sottoposto dai competenti uffici ministeriali all'esame istruttorio della COSFEL nel rispetto dei tempi consentiti dalle necessità di provvedere anche all'esame degli oltre 100 piani di riequilibrio già pervenuti prima della delibera del comune di Catania.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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