CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Produzioni biologiche (S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2811, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato, in un testo unificato, dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra» stabiliti a livello europeo;
   rilevato che la disciplina incide su una pluralità di materie riconducibili:
    alla competenza delle Regioni: «agricoltura», nonché «formazione professionale», (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    alla competenza esclusiva dello Stato: «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007), «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lett. a), e), l) ed s), Cost.);
     alla competenza concorrente tra Stato e Regioni: «tutela della salute» e «alimentazione» (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n. 7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);
   preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3, comma 1), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);
   evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
   sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 9, comma 1, 10, comma 3, 11, comma 5, e 13, comma 1, nei quali si richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti del Ministro delle politiche Pag. 265agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente, a: a) determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; b) definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori nel settore della produzione biologica; c) disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; d) provvedere al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del biologico; e) stabilire i criteri e i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni;
   rilevato che un analogo coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia «agricoltura» di competenza regionale;
   rilevato che l'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
    esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che incide direttamente sulla materia «agricoltura» di competenza regionale.

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ALLEGATO 2

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»
(Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge Gnecchi C. 3211, recante «Nuove norme per la concessione della “Stella al merito del lavoro”», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che la proposta di legge risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);
   considerato che:
    l'articolo 7 reca il riconoscimento della Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze, e dispone un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui; il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse;
    la disciplina dell'articolo 7, comma 3, incide sull'autonomia negoziale degli enti territoriali, rendendo necessario un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 7, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, i cui contenuti sono suscettibili di incidere sull'autonomia negoziale degli enti territoriali.

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ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (Nuovo testo C. 4299 Agostinelli).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto della proposta è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (Nuovo testo C. 2546 Marchi ed altri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo delle proposte di legge C. 2546 Marchi ed altri recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), e alle materie «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione dispone inoltre che la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali;
   ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);
   nel presupposto che dalla previsione dell'articolo 1 non possa derivare un obbligo della Regione e degli enti locali di partecipazione alla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;
   rilevato che l'articolo 1, comma 3, non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;
   considerato infine che l'articolo 6 non prevede forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
    all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;
   e con la seguente osservazione:
    all'articolo 6, si valuti l'opportunità di prevedere forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di carattere culturale ivi previste.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recanti «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che la disciplina recata dal testo unificato concerne la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);
   sottolineato che, in considerazione dello stretto legame delle attività culturali di rievocazione storica disciplinate dal testo unificato con i territori, occorre prevedere, sulla base della giurisprudenza costituzionale, un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nella relativa disciplina;
   rilevato che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera c), rimette ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la determinazione dei criteri per individuare la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio, senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali;
    l'articolo 3, comma 3, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica ed i requisiti e le modalità per l'iscrizione al relativo Albo, senza prevedere la disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, per la quale dovrebbe essere previsto un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali;
    l'articolo 5 istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da professori universitari nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia delle finanze; il Comitato, che non contempla la presenza di rappresentanti degli enti territoriali, ha incisivi poteri relativi al sostegno delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;Pag. 270
   rilevato infine che:
    l'articolo 6, che modifica la disciplina e rifinanzia il Fondo nazionale per la rievocazione storica istituito dalla legge di bilancio 2017, sopprime l'accesso alle risorse del Fondo da parte di Regioni e Comuni e rimette ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri per il riparto delle risorse del Fondo;
    sulla base consolidata della giurisprudenza costituzionale, nell'attuale contesto di incompiuta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, i finanziamenti statali in materie di competenza concorrente o regionale possono essere ammessi solo assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali in ordine al riparto delle risorse finanziarie, attraverso lo strumento della «previa intesa» in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni o Conferenza unificata (cfr., ex multis, sentenze 211/2016, n. 147/2016, n. 168 del 2008),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia introdotto un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
   2) all'articolo 3, comma 3, il contenuto del decreto ivi previsto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia integrato con la previsione della disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica;
   3) all'articolo 5, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nel Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;
   4) all'articolo 6, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto e sia reintrodotta la possibilità di destinare le risorse del Fondo a Regioni e Comuni.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «alimentazione» e «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   considerato che la proposta intende delineare una disciplina di carattere generale per la produzione e vendita del pane, al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, ai cui principi le Regioni adeguano la propria legislazione entro dodici mesi;
   preso atto che diverse leggi regionali sono già intervenute nella medesima materia (tra le quali, L. Abruzzo n. 14/2016, L. Campania n. 2/2005, L. Sardegna n. 4/2016; L. Toscana n. 18/2011, L. Valle d'Aosta n. 7/1995, L. Veneto n. 36/2013);
   evidenziato che in data 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sullo schema di decreto recante il regolamento di definizione delle denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane a durabilità prolungata», adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto- legge n. 223/2006, e che tale schema di decreto reca una disciplina in larga parte coincidente con quella prevista dalla proposta di legge in esame;
   sottolineato che l'articolo 11-bis, comma 2, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare, quale quello previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223/2006, assicurando un pieno coinvolgimento delle Regioni attraverso lo strumento dell'intesa.

Pag. 272

ALLEGATO 7

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   richiamato il proprio parere espresso in data 1o ottobre 2014;
   rilevato che il provvedimento interviene in materia di sicurezza stradale, che – sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77/2013, n. 183/2012, n. 223/2010, n. 9/2009 e n. 428/2004) – spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile all’ «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   valutato positivamente l'inserimento di disposizioni volte a favorire la circolazione delle biciclette, in accoglimento di un'osservazione formulata nel precedente parere;
   sottolineata l'opportunità, in considerazione dell'elevato numero di decessi di ciclisti nel nostro Paese (i morti in bicicletta nel 2015 sono stati 252, uno ogni 35 ore, fra cui molti giovani), di introdurre prescrizioni sulla distanza laterale necessaria affinché un veicolo a motore possa superare un ciclista;
   rilevato che il provvedimento introduce norme da cui derivano oneri a carico degli enti territoriali, quali quelle che prescrivono nuove segnaletiche obbligatorie, senza individuare forme di copertura di tali oneri;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 01, comma 1, prevede una nuova tipologia di strada, denominata «Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo» e definita come «strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto»; il comma 2 prevede che «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa»;
    risulta in proposito necessario chiarire le rispettive competenze del Ministero e delle Regioni nella definizione di cui al comma 2, anche prevedendo forme di coordinamento;
    appare altresì opportuno definire le modalità di individuazione dei percorsi Pag. 273rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;
    occorre infine un coordinamento tra l'articolo 01, comma 1, lettera b), che – modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada – individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e l'articolo 01, comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
    all'articolo 01, comma 2, si chiariscano le rispettive competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni nella definizione delle norme sulla viabilità forestale, anche prevedendo forme di coordinamento;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità ciclistica riveste per le autonomie territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni volte a promuovere l'uso delle biciclette ed a tutelare la sicurezza dei ciclisti;
    b) si valuti l'opportunità di reperire le risorse per consentire agli enti territoriali di far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame, al fine di evitare che i relativi bilanci siano gravati da oneri aggiuntivi;
    c) all'articolo 01, si valuti l'opportunità di definire le modalità di individuazione dei percorsi rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;
    d) al medesimo articolo 01, si valuti l'opportunità di coordinare il comma 1, lettera b), che – modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada – individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali, con il comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni.

Pag. 274

ALLEGATO 8

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (S. 2874 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S.2874, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016,
   esprime

NULLA OSTA.

Pag. 275

ALLEGATO 9

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (S. 2875 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S.2875, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017,
   esprime

NULLA OSTA.