CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 SETTEMBRE 2017

ALLEGATO 1

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla delocalizzazione di alcuni importanti gruppi italiani che negli ultimi anni hanno trasferito la propria sede in Paesi caratterizzati da una tassazione privilegiata.
  L'Onorevole richiama all'attenzione del Governo la questione concernente l'impatto fiscale di tali operazioni societarie e chiede di conoscere i risultati della vigilanza specifica che l'Agenzia delle entrate ha posto in essere nei confronti di questa categoria di grandi contribuenti, con particolare riferimento ai dati relativi all'andamento del gettito fiscale dei gruppi FCA e GTECH a partire dalla data di trasferimento della loro sede fiscale all'estero.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che le operazioni societarie che hanno comportato il trasferimento all'estero dei soggetti citati sono oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle entrate.
  L'espletamento di eventuali controlli fiscali e ogni iniziativa in merito non possono, né potrebbero, essere oggetto di divulgazione in quanto coperte da obbligo di riservatezza.
  In merito al trattamento tributario e sanzionatorio da adottare qualora fossero riscontrate irregolarità, l'Agenzia delle entrate evidenzia che troverà applicazione la disciplina prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate e accertate.
  Per quanto attiene alla tassazione sulle attività di gioco svolte dal Gruppo Gtech, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli precisa che i servizi di gioco resi dalle società del Gruppo (in particolare quelli aventi ad oggetto la concessione per il servizio automatizzato del gioco del Lotto e la concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea) sono effettuati da soggetti giuridici, di diritto italiano con sede fiscale nel territorio dello Stato.

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ALLEGATO 2

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sui tempi di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2016, n. 150, avente ad oggetto la riforma del sistema dei confidi.
  Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che l'istruttoria tecnica svolta per la predisposizione dei decreti attuativi ha riscontrato e messo a fuoco complesse e sostanziali criticità, correlate all'impostazione stessa ed a talune previsioni della delega, che involgono anche problematiche di derivazione europea. Tali criticità si sono tradotte, peraltro dopo lunghi ed indispensabili tempi di approfondimento, nell'impossibilità di definire, in ragione di quanto detto, uno schema di articolato.
  Le criticità emerse, condivise peraltro da tutti gli uffici governativi cointeressati, sono di seguito esposte in dettaglio:
   1) il rafforzamento del patrimonio dei confidi rappresenta un «aiuto al funzionamento» non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La specifica interlocuzione con la Commissione europea che ha condotto alla adozione del DM 3 gennaio 2017 (attuativo dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, per la concessione di un contributo ai confidi) ha, infatti, escluso, ogni possibilità di trasferimento di risorse pubbliche nel patrimonio dei confidi;
   2) in base al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 150 del 2016, la delega deve essere attuata in modo tale da non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ove fosse necessario reperire una copertura finanziaria, la stessa non potrebbe essere individuata dal decreto delegato ma dovrebbe essere previamente stanziata da altro provvedimento legislativo. In assenza di uno specifico stanziamento, come noto, il decreto legislativo attuativo, sotto il profilo finanziario, dovrebbe recare solo norme non onerose o, al più, disciplinare l'utilizzo di risorse già stanziate per le finalità previste dalla legge delega;
   3) è già in corso di realizzazione una complessa riforma del Fondo centrale di garanzia ex legge n. 662/1996, condotta in via amministrativa dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, tenuto conto delle esigenze – manifestate dal sistema dei confidi – di riequilibrio della controgaranzia rispetto alla garanzia diretta rilasciata nei confronti delle banche;
   4) sarebbe necessario intervenire sulla disciplina del TUB. Nondimeno, l'aggiornamento del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993 è recente ed ha investito significativamente anche la disciplina dei confidi, con l'adozione delle relative norme regolamentari (DM n. 53/2015 e n. 228/2015);
   5) occorrerebbe una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per confidi e intermediari finanziari. La materia sembra attenere a profili di operatività di soggetti privati che male si prestano ad un intervento legislativo delegato all'Amministrazione dello Stato;
   6) dovrebbe prevedersi la tutela del carattere accessorio della garanzia dei Pag. 126confidi rispetto all'operazione di finanziamento. Il principio di delega in proposito appare di difficile declinazione in norma di legge;
   7) vi sarebbe l'esigenza dell'individuazione di metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso le Camere di commercio (criterio sub «1»). Anche in questo caso, la finalità delegata appare poco chiara, coinvolgendo soggetti che non dipendono dal MEF e di difficile trasposizione in norma di legge;
   8) si è rilevato, infine, che, considerati i richiamati vincoli di natura europea e nazionale, l'adozione di una normativa delegata per i profili sub 1), 2) e 3), potrebbe tradursi in una maggiore delimitazione, rispetto alla disciplina attuale, dell'ambito di operatività dei confidi.

  Tutto ciò premesso, attesa la particolare delicatezza della materia e le aspettative del mondo delle imprese, il Governo si impegna a valutare l'elaborazione di proposte di modifica del quadro normativo, finalizzate a tener conto e superare le criticità rilevate ed, altresì, a prendere in considerazione i contributi emersi dagli approfondimenti compiuti.

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ALLEGATO 3

5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Interroganti, richiamando talune pronunce della Corte Costituzionale, chiedono di conoscere le ragioni che avrebbero legittimato la deroga al principio del concorso pubblico nel caso, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016, di passaggio del personale del gruppo Equitalia S.p.A. al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate – Riscossione.
  Gli Interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193/ del 2016 – che, come noto, ha disposto, a far data dal 1o luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. e l'istituzione dell'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» – e, in particolare, al comma 9 che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie ad assicurarne lo svolgimento senza soluzione di continuità, ha disposto, previa ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente, il trasferimento del personale delle società del Gruppo Equitalia al nuovo ente, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (comma 9).
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate si riferisce quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto «alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private».
  Il comma 9 del suindicato articolo 1 ha previsto che «tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità», a decorrere dal 1o luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente pubblico economico.
  L'ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, elencate tassativamente dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e pertanto non è assoggettato alla disciplina del citato T.U del pubblico impiego e non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.
  L'Ente, infatti, instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. Civ. n. 26166/2016).
  Al riguardo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che i dipendenti degli Pag. 128enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (CdS n. 641/2012; Cass. Civ. 9288/2011, n. 29901/2015).
  In ragione di quanto sopra, si evidenzia che non vi è alcuna «deroga al principio del concorso pubblico» poiché Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari di tutti gli altri enti pubblici economici nazionali (ad es. Agenzia del demanio, SIAE, ecc.), non è tenuta all'espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento del personale ma seleziona i propri dipendenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
  Pertanto, nel caso in esame si è di fronte al passaggio di personale dalle società del gruppo Equitalia sciolte, al neocostituito ente pubblico economico, tutti assoggettati a una disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica e segnatamente dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva di lavoro.
  Chiarita la natura giuridica dell'ente pubblico economico e la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro, si deve evidenziare che le sentenze della Corte Costituzionale richiamate dagli Interroganti riguardano una diversa fattispecie giuridica, relativa al passaggio di personale da società e altri soggetti di natura privatistica ad amministrazioni pubbliche stricto sensu, ricomprese nel novero tassativo di cui al suindicato articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 30 marzo 2001, n. 165.
  La differenza con la vicenda che ha riguardato il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione risiede nel fatto che nelle pronunce citate dagli interroganti il passaggio del personale sarebbe avvenuto da soggetti con contratti di lavoro privatistico ad amministrazioni pubbliche assoggettate alle norme del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001.
  È opportuno, infine, ricordare che con l'ordinanza n. 3213/2017 il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi l'udienza pubblica per la trattazione del merito con priorità e non ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla ricorrente menzionata nell'interrogazione in oggetto.

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ALLEGATO 4

5-12023 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla dichiarazione integrativa a favore, introdotta dal decreto-legge 193/2016 e chiede se «ai fini della risoluzione del corposo contenzioso attualmente in essere, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, da questi presentate all'Amministrazione Finanziaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 193/2016, siano da considerare valide a tutti gli effetti».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con l'entrata in vigore, il 3 dicembre 2016, dell'articolo 5 del decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, le persone fisiche hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa «a favore» entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a «sfavore».
  Per entrambe le ipotesi è stabilito che la dichiarazione «integrativa», da presentare secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sia prodotta «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni», cioè non oltre il termine concesso all'Ufficio per le attività di accertamento.
  In particolare, la disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, stabilendo che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso (articolo 13, decreto legislativo n. 472/1997), le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, «compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito».
  Analogamente, lo stesso articolo 5 è intervenuto anche sull'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, che disciplina la dichiarazione IVA con l'aggiunta dei commi 6-bis e 6-ter per cui le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni a debito o a favore del contribuente entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
  Tanto premesso come evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, si fa presente che in vigenza delle precedenti disposizioni di legge si è generato un rilevante contenzioso concernente la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  L'Agenzia delle entrare riferisce che attualmente dal sistema informativo del contenzioso risultano pendenti sulla questione circa 430 controversie per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro.Pag. 130
  Il suddetto contenzioso deriva da atti di liquidazione e controllo delle dichiarazioni (emessi ai sensi degli articoli 36-bis o 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), ovvero in relazione ad istanze di rimborso delle maggiori imposte versate, nel quale i contribuenti eccepiscono la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, anche se presentata oltre i termini previsti dal citato articolo 2, comma 8-bis.
  Gli uffici hanno sostenuto in giudizio, sulla base della prassi emanata in materia (cfr. in ultimo risoluzione del 2 dicembre 2008, n. 459), la validità della dichiarazione integrativa a favore, solo ove presentata entro il suddetto termine; trascorso detto termine, nel caso in cui dall'errore commesso sia derivato il versamento di una maggiore imposta, è possibile recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso attraverso un'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel termine di quarantotto mesi normativamente ivi previsti.
  Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cassazione SS.UU. n. 13378/2016 e Cassazione n. 16286/2017), il termine di cui all'articolo 2, comma 8-bis, sarebbe correlato al diritto di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione precedente e per il quale il contribuente ha chiesto il rimborso.
  Conseguentemente, il termine annuale non interferisce con la possibilità di emendare la dichiarazione che può essere esercitato anche oltre i suddetti termini.
  In particolare la Cassazione ha anche affermato che «Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria».
  Con riferimento all'efficacia temporale delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate evidenzia che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, debbano essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio generale dell'irretroattività della legge, di cui all'articolo 11 delle preleggi al codice civile (eccezion fatta per le norme di interpretazione autentica o nei casi in cui la retroattività sia disposta esplicitamente dallo stesso legislatore nel testo normativo).
  Tuttavia, l'Agenzia ritiene opportuno segnalare che, in merito all'applicabilità retroattiva della nuova disciplina della dichiarazione integrativa, ossia con riferimento alle dichiarazioni i cui termini di accertamento sono ancora aperti alla data della sua entrata in vigore, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti (in senso contrario alla retroattività, sentenza CTR Liguria n. 14/1/2017 dell'11/1/2017; in senso favorevole, CTP di Lodi n. 5/1/2017 del 16/1/2017).
  Sulla questione non risultano, invece, allo stato pronunce di legittimità.