CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 luglio 2017
862.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
   udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 27 luglio 2017, alla quale ci si richiama integralmente;
   considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo;
   ritenuto che il costo standard supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO;
   ritenuto altresì che il costo standard deve essere accompagnato dalla rimozione dei limiti al turn over dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, dovrebbe essere superata anche la disposizione di riparto dei punti organico a livello nazionale;
   valutato che il costo standard per studente costituisce un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo e che la somma di tutti i fabbisogni consente di stimare quello dell'intero sistema universitario, che peraltro sarà individuato con un atto formale. Data questa premessa, si ritiene che il finanziamento debba corrispondere al fabbisogno così determinato, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo;
   considerato che con riferimento agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, mentre sarebbe preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico;
   considerata la necessità che il Governo sottoponga al Parlamento i decreti attuativi sul costo standard,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione che prescriva il parere parlamentare sul decreto ministeriale di definizione del costo standard.