CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato,
   rilevato che:
    il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle vaccinazioni stesse e rafforza l'apparato sanzionatorio per l'inadempimento agli obblighi vaccinali;
    la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula «il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza n.218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del 1990)», nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, «con l'interesse del bambino», che esige «tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore» (sentenza n. 132 del 1992);
   con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il provvedimento:
    risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    reca una disciplina di principio che – individuando le vaccinazioni obbligatorie e graduando gli effetti dell'inadempimento ai suddetti obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella scuola dell'infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello territoriale;
    investe altresì la competenza esclusiva dello Stato relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come conferma l'inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    concerne per alcuni profili la materia «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q), Cost.), che si ricollega alle iniziative assunte dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nello specifico, al Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;Pag. 201
   considerato che:
    il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;
    in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013, della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera uniforme in tutto il Paese,
   preso atto che, in data 6 luglio 2017, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole, ad eccezione delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta, sul disegno di legge di conversione in esame, formulando osservazioni e proposte emendative;
   considerato altresì che:
    l'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione;
    risulta opportuno prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini, come richiesto anche dal parere della Conferenza Stato-Regioni;
   sottolineata altresì l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto degli obblighi vaccinali;
   valutato infine positivamente il recepimento della condizione posta nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che richiedeva di specificare all'articolo 1, comma 4, che la sanzione amministrativa ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina regionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini;
   b) si valuti l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo e destinando alle stesse i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 4, le quali, irrogate dagli organi regionali, sono invece versate al bilancio dello Stato (articolo 2, comma 4).

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ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinate, recante «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise le finalità del provvedimento, volto a sostenere politiche per l'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale;
   rilevato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «politiche sociali», ascritta alla competenza regionale;
   considerato altresì che, con riferimento a singoli profili, possono essere richiamate le materie di competenza concorrente «istruzione» e «tutela della salute», nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», «promozione e organizzazione di attività culturali», «ordinamento sportivo» e la materia di competenza regionale «turismo»;
   richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cd. attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (cfr., ex multis, sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004, n. 303/2003);
   rilevato in proposito che l'articolo 8, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina i progetti sull'invecchiamento attivo e le modalità di ripartizione del relativo fondo;
   rilevata l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni, in ragione delle competenze costituzionalmente garantite in materia di «tutela della salute» e «politiche sociali», anche all'articolo 7, laddove si stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito della promozione delle politiche di sostegno alla persona anziana.

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ALLEGATO 3

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 4522, recante «Norme in materia di domini collettivi», approvata dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 1o ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che:
    il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alle materie «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed s), Cost.);
    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto infatti modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione; secondo la Corte, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali»;
    nella sentenza n. 228 del 2016, la Corte ha inoltre evidenziato che «l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'ordinamento civile»;
   osservato altresì che:
    l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Quest'ultima disposizione prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, che disciplinano fra l'altro: le condizioni per l'autorizzazione ad una diversa destinazione dei beni comuni; le forme di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, Pag. 204nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto; il coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale;
    in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, l'articolo 3, comma 7, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;
    l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze regionali, che interessano anche rilevanti profili pubblicistici quali l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi. Esso impone inoltre l'obbligo per le Regioni di adeguarsi ai provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;
   considerato che:
    le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;
    i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;
    appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;
   valutato dunque positivamente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 3, comma 8, che dispone che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della proposta di legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 6, si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento;
   b) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di riconsiderare il secondo, terzo e quarto periodo, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvata dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato in testo unificato dal Senato e modificato dalla Camera, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»;
   richiamati i propri pareri espressi in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, e in data 23 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera;
   rilevato che:
    il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);
    secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile all'ambito materiale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);
    il provvedimento incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente (quali il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed esclusiva (quali la formazione professionale, il turismo), ai sensi dell'articolo 117, comma quarto;
   preso atto con favore del recepimento, nel corso dell’iter parlamentare, di alcuni rilievi contenuti nei pareri resi da questa Commissione;
   preso altresì atto del mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, alcune delle quali peraltro non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento;
   rilevato che all'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;
   ritenuto in proposito opportuno che siano chiarite le competenze in ordine alla proposta di Piano nazionale triennale;Pag. 206
   rilevato altresì che:
    all'articolo 9 del disegno di legge, diretto ad inserire, all'articolo 14 della legge n. 394, il comma 5, si dispone che l'ente parco organizzi specifici corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale di guida del parco;
    rispetto alla disciplina vigente, viene meno ogni riferimento al coinvolgimento delle Regioni, che tuttavia vantano specifiche competenze in materia di formazione professionale;
   osservato altresì che l'articolo 26 prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini, l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;
   preso atto del fatto che – nel modificare l'articolo 4 della legge n. 394, relativo al Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette – è stato assicurato il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, così recependo una delle condizioni poste nel parere espresso da questa Commissione nel corso dell'esame in seconda lettura,
   considerate le finalità complessive del provvedimento ed in particolare l'esigenza di un aggiornamento delle disposizioni recate nella legge quadro per le aree protette, alla luce dell'esperienza applicativa della stessa a circa 26 anni dalla sua entrata in vigore,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2 – volto a modificare l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – siano chiarite le competenze di proposta relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;
   2)sia riformulato l'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2) – volto a sostituire l'articolo 14, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – affinché sia previsto, come già stabilito dalla disposizione vigente, che i corsi di formazione, al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale di guida del parco, siano organizzati d'intesa con la Regione o le Regioni interessate;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di espungere dall'articolo 12 – diretto ad introdurre l'articolo 16, comma 1-duodecies, della legge n. 394 – il riferimento al rispetto delle prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, considerato che esso è già previsto in altra disposizione del provvedimento (l'articolo 29 introduce infatti la clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni del provvedimento in esame e della legge n. 394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione).