CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-11850 Villarosa: Informazioni alla clientela retail in merito agli strumenti finanziari denominati certificates.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in esame concerne l'emissione di strumenti finanziari, cosiddetti certificate, da parte di Unicredit e l'informativa resa nel merito alla clientela retail da parte degli intermediari.
  Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che i certificates sono obbligazioni indicizzate, il cui valore dipende in parte dall'andamento di un titolo o di un parametro sottostante.
  Dette obbligazioni non sono assimilabili ad obbligazioni subordinate e non rientrano nel patrimonio di vigilanza delle banche. Alcune tipologie di certificates prevedono la garanzia del rimborso del capitale.
  L'Istituto ha inoltre osservato che i certificates, emessi dal gruppo UniCredit, rappresentano, comunque, una quota contenuta della provvista. Sulla base delle evidenze di bilancio, la raccolta complessiva del gruppo Unicredit, esclusi i debiti verso banche, ammontava a fine 2016 a 638,7 miliardi, di questi 1,6 miliardi erano rappresentati da certificates, in buona parte emessi nell'anno.
  Per quanto attiene poi specificamente agli ulteriori aspetti richiamati dagli onorevoli interroganti, relativamente alle verifiche in materia di adeguatezza dei prospetti informativi, relativi ai citati strumenti finanziari, unitamente ai controlli relativi alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, si precisa che la Consob, con Comunicazione 0097996 del 22 dicembre 2014, ha richiesto agli intermediari, in caso di distribuzione di tali prodotti, di introdurre presidi e meccanismi rafforzati, al fine di innalzare fattivamente la tutela della clientela.
  In particolare, è stata rappresentata la necessità di prevedere metodi e sistemi avanzati nella mappatura dei prodotti e nella profilatura della clientela, misure per il contenimento del rischio di concentrazione, solide metodologie in punto di determinazione dei prezzi sul mercato primario e secondario, un'informativa puntuale e dettagliata in ordine alla rappresentazione del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio di liquidità e di ogni altra tipologia di rischio rilevante per lo specifico investimento.
  Inoltre, la Consob ha ritenuto di ricomprendere i certificates non quotati e a capitale non garantito tra gli strumenti considerati normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, invitando gli intermediari a non consigliarli né distribuirli alla clientela retail.
  Anche ad esito della citata Comunicazione Consob, i dati a disposizione evidenziano che i certificates, a differenza delle obbligazioni bancarie, risultano spesso quotati in trading venues; la maggior parte dei certificates presenti sul mercato offrono – a talune condizioni – forme di protezione, quantomeno parziale, del capitale investito.
  I certificates presenti sul mercato sono strumenti assoggettabili alle misure di risoluzione introdotte dalla «BRRD», aventi rango equiparabile agli strumenti di debito senior nell'ambito della gerarchia dei creditori bancari introdotta dai cosiddetti Decreti BRRD (decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015).Pag. 126
  Con specifico riguardo alle tipologie di certificates segnalati nell'interrogazione, nella documentazione d'offerta predisposta da Unicredit SpA e da Unicredit Bank AG, approvata dalla Consob, risulta inserito, inter alia:
   uno specifico avviso – in copertina ovvero nel paragrafo denominato «Avvertenze per l'investitore» – sulla elevata rischiosità del prodotto, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla sua complessità. Sul punto, viene evidenziato che, in generale, l'investimento nei certificates non è adatto alla generalità degli investitori, anche alla luce della citata Comunicazione 0097996 del 22 dicembre 2014. Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto certificates, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà valutare se è adeguato per il medesimo, avendo riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di esperienza – alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento;
   uno specifico fattore di rischio inerente al bail-in. In particolare, si evidenzia che con l'applicazione del bail-in, i portatori di certificates si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato o convertito in capitale il proprio investimento. Inoltre le autorità di risoluzione competenti avrebbero il potere di cancellare i certificati e modificare la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi diventano pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento del bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla disciplina che, a loro volta, potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra emittente e il portatore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore;
   ulteriore informativa sul bail-in nell'ambito della descrizione dei diritti connessi ai ridetti strumenti.