CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-bis) aggiungere il seguente:
  «53-ter) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada;».

  2. Al comma 4 lettera c) dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «pedoni e ciclisti» aggiungere le seguenti: «nonché degli utenti vulnerabili, quali conducenti di ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli aperti a due o tre ruote, in particolare prevedendo l'adozione di misure volte a rimuovere la presenza di ostacoli fissi sulla strada».
01. 01. Garofalo.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati).

  1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il prefetto può disporre, in deroga al calendario dei divieti di circolazione, il transito e la circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli o complessi di veicoli, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, in particolari domeniche e giorni festivi in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale.».
01. 02. Minnucci.

Pag. 78

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada).

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».
01. 03. Caparini, Rondini, Attaguile.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 in materia di sosta motocicli e ciclomotori).

  1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Dipartimento per le aree urbane» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei centri abitati in cui i Comuni non abbiano provveduto ad installare dispositivi elettronici di abbinamento degli stalli di sosta al numero di targa, o a mettere a disposizione degli utenti applicazioni mobili o altri dispositivi alternativi per consentire il pagamento on line della sosta, i motocicli e i ciclomotori sono esentati dal pagamento della sosta nelle aree delimitate di cui al presente comma».
01. 04. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «mobilità urbana» sono aggiunte le seguenti: «. È garantito l'accesso delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici, purché siano garantite idonee condizioni di sicurezza».
01. 05. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada).

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, apportare la seguente modifica, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I ciclomotori e motoveicoli del marchio «vespa» di interesse nazionale, simbolo del genio industriale ed estetico dell'italianità riconosciuto a livello internazionale, sono esonerati dai limiti previsti alla lettera b), comma 1, del presente articolo.».
01. 06. Attaguile.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 7 e all'articolo 185 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta e parcheggio delle autocaravan).

  1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per incentivare il turismo itinerante i comuni devono, previa deliberazione della Giunta, istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle Pag. 79autocaravan di cui all'articolo 185. Tali aree sono finanziate con i proventi di cui all'articolo 85, comma 3.».

  2. La lettera h) dell'articolo 7, comma 1, è soppressa.
  3. All'articolo 185, comma 2, sono soppresse le parole: «dove consentita».
01. 07. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 12, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento.
  2-ter. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.».
1. 01. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico).

  1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere conferire a dipendenti comunali, con provvedimento del sindaco.
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono altresì essere conferite, con provvedimento del sindaco, a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, con esclusivo riguardo alle aree oggetto di concessione e limitatamente agli spazi destinati al parcheggio a pagamento.
  3. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino, possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, con provvedimento del sindaco, nelle forme previste agli articoli 2, commi da 2 a 31, e dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.».
  2. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono abrogati.
1. 02. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 12 e 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 Pag. 80aprile 1992, n. 285, in materia di competenza dei corpi di polizia provinciale e municipale in materia di applicazione delle disposizioni per il contrasto al dumping nel settore del trasporto di merci e persone su strada e sul riparto dei relativi proventi).

  1. All'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I Corpi di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, nonché i funzionari regionali incaricati dei servizi di controllo su strada, sono competenti, nell'ambito del relativo territorio, in materia di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 con riferimento al trasporto su strada di merci e persone.».

  2. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 con riferimento al trasporto su strada di merci e persone, sono devoluti per il 25 per cento allo Stato e per il 75 per cento all'ente accertatore.».
1. 03. Garofalo.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica deve essere prevista ove possibile l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione dei veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla predisposizione di una linea di arresto avanzate per le biciclette.».
2. 01. Garofalo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
2. 02. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada).

  1. All'articolo 41, comma 5 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, e in particolare i soggetti non vedenti».
2. 03. Caparini, Rondini, Grimoldi, Attaguile.

Pag. 81

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni».
2. 04. Marco Di Stefano, Minnucci, Brandolin, Ferro.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità).

  1. Al comma 6, dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura».
2. 05. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione.
  1-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo n. 168/2013.
  1-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie «L1eA» equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni d'età, in possesso di patente A1 o superiori.
  1-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie «L1eB» equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiori a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 21 anni d'età, in possesso di patente A1 o superiori.
  1-sexies. I velocipedi di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies sono soggetti ad omologazione, copertura assicurativa per la «Responsabilità civile famiglia» e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica e tassa di proprietà.»;
   b) il comma 2 è così sostituito:
  «2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza e devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a fare percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili.».
2. 06. Attaguile.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
  «d-bis) furgoni con vano di carico aperto: veicoli con vano di carico aperto la Pag. 82cui massa massima non supera i 3.500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano, destinati al trasporto di cose e di persone.».
2. 07. Paola Bragantini.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli).

  1. Dopo il comma 4, dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, classificati, ai sensi dell'articolo 47, L, M1 e N1, sono consentite, senza previo nulla osta, della casa costruttrice e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, se rispettano le seguenti condizioni:
   a) ogni componente deve essere certificato da una relazione che ne attesti le caratteristiche tecniche e la possibilità di installarlo per ciascun modello di veicolo. La relazione deve essere redatta in base a collaudi e prove conformi alle direttive comunitarie e approvate da almeno uno Stato membro dell'Unione europea. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici competenti della Motorizzazione;
   b) la relazione deve essere rilasciata da un Ente tecnico di omologazioni o da un tecnico accreditato, riconosciuto almeno da uno Stato appartenente all'Unione europea o da strutture universitarie. Possono essere abilitati anche soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo in possesso di idonee strutture tecniche e competenze professionali adeguate. L'abilitazione avviene entro 90 giorni dalla data della presentazione della richiesta. La verifica e il collaudo dei relativi componenti, ove richiesti, sono effettuati da centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di strutture tecniche e competenze professionali specifiche per ogni campo. I collaudi sono svolti da un tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria e di un master di primo livello nelle «omologazioni automotive» e con specifiche competenze nel settore;
   c) le attestazioni di idoneità delle modifiche e della corretta installazione sono recepite dalle autorità competenti tramite gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della relativa carta di circolazione;
   d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli al fine di disporre, eventualmente, la sospensione dei soggetti che svolgono attività di certificazione, ritirando dal mercato tutti i prodotti indebitamente certificati o risultati pericolosi. Le relative spese sono a carico del produttore e/o dell'installatore;
   e) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli appositi uffici competenti, provvede ad effettuare periodiche verifiche ispettive per accertare la conformità dei componenti prodotti. Con decreto del Ministro sono individuati i provvedimenti da adottare nei casi di non conformità;
   f) chiunque circoli con un veicolo con modifiche non certificate e riportate nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.485 euro e con il conseguente ritiro del libretto di circolazione.».
3. 01. Matteo Bragantini.

Pag. 83

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 80 del codice della strada).

  1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni quattro anni»;
   b) al comma 4, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni»;
   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello del rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.
  4-ter. Per i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75.
  4-quater. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione è disposta ogni quattro anni. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».
3. 02. Rondini, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso proprio).

  1. Al comma 2, dell'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
3. 03. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso proprio).

  1. Al comma 2, dell'articolo 83, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «6 t» sono sostituite dalle seguenti: «10 t».
3. 04. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada).

  1. All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 Pag. 84aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo».
4. 01. Caparini, Rondini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 e successive modificazione, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, ovvero che circolano sulla strada per operazioni di trasferimento da o verso percorsi di gara di competizioni motoristiche o raduni amatoriali autorizzati dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI, limitatamente ai percorsi autorizzati o ai tragitti più brevi di trasferimento indicati dagli organizzatori, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti Federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 102 comma 7».
4. 02. Donati, De Menech.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2 sostituire le parole: «nonché a nome di enti e consorzi pubblici» con le seguenti: «nonché a nome d'enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t. e Pag. 85che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t., a nome di colui che si dichiari proprietario».
5. 2. Minnucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada).

  1. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.
  2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1984 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
  3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).
5. 01. Rondini, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione delle macchine agricole).

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite con: «31 dicembre 2017».
  2. L'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2016 Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

5. 02. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia limiti di età per la guida di veicoli a motore).

  1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Pag. 86aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto» e la parola: «sessantotto» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
   b) alla lettera b), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque» e la parola: «sessantotto» è sostituita dalla seguente: «settanta».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo.
5. 03. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli).

  1. All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
  1. Alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «anni sessantacinque» con le seguenti: «anni sessantotto» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sessantotto anni» con le seguenti: «settanta anni»;

  2. Alla lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: «anni sessanta» con le seguenti: «anni sessantacinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sessantotto anni» con le seguenti: «settanta anni».
5. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 119 del codice della strada).

  1. All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero da un medico» fino alla fine del comma;
   b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-ter.1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di certificato di abilitazione professionale per le patenti di categoria D1 e D nonché della Carta di Qualificazione dei Conducenti (CQC) per l'autotrasporto di persone e il certificato di idoneità di cui all'articolo 118 l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti di non soffrire di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome di apnee ostruttive del sonno (OSAS), rilasciata sulla base di accertamenti clinici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla certificazione e al rilascio della stessa. La certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui al presente comma in occasione della revisione e della conferma di validità delle patenti di guida possedute. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro.».
5. 05. Molteni, Rondini, Caparini, Attaguile.

Pag. 87

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada).

  1. Al comma 1 dell'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale punteggio subisce un incremento di 10 punti in seguito all'accertamento da parte della Motorizzazione del certificato di superamento dei corsi di guida sicura organizzati e riconosciuti da CSAI, AGI e FIA».
6. 01. Gianluca Pini, Rondini, Caparini, Attaguile.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia, deve registrare i suddetti veicoli nell'Anagrafe Nazionale dei Veicoli Immatricolati all'Estero, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 si stabiliscono le modalità e i criteri per l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale dei Veicoli Immatricolati all'Estero, da parte dei soggetti residenti anagraficamente in Italia, che circolano alla guida dei suddetti veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, al fine di dimostrarne la regolare detenzione e circolazione in Italia e di stabilire la documentazione che gli interessati devono esibire, unitamente alla carta di circolazione, all'atto dei controlli da parte delle autorità di polizia stradale.».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 132-bis, comma 2 sostituire le parole: 2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, con le seguenti: 2. Qualora, all'atto dei controlli da parte delle autorità di polizia stradale, manchi la documentazione di cui al comma 1-bis,.
7. 1. Minnucci.

  Sopprimere il comma 3.
7. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 km/h con le seguenti: 80 km/h.
8. 1. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Al comma 2, sostituire la parola: trecento con la seguente: cinquecento.
8. 2. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 142, comma 12-quater, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di utilizzo dei proventi delle sanzioni».
8. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 88

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 12-bis dell'articolo 142 le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter».
  2-ter. Al comma 12-ter dell'articolo 142 le parole: «e al patto di stabilità interno» sono soppresse.
  2-quater. Il comma 12-quater dell'articolo 142 è soppresso.
8. 4. Fauttilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 dei codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».
  2-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis) pari a 100.000 euro annui per il triennio 2015- 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 5. Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» aggiungere le seguenti: «pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e» dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis ad 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».
8. 6. Baldelli, Biasotti, Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».
  2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 89
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è soppresso.
8. 7. Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 143 del codice della strada).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 143 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente comma:
  5-bis. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, i veicoli di categoria M3, N1, N2, N3 e quelli equipaggiati di rimorchio di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 47, devono circolare sulla corsia di destra.
8. 01. Rondini, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In fase di sorpasso, gli autoveicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 m.».
8. 02. Il Relatore.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

  1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; «Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti edilizi comunali devono prevedere:
   a) per ogni immobile a uso privato di nuova realizzazione, che sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti;
   b) per gli edifici a uso privato già esistenti, interventi di adeguamento dei cortili e degli spazi comuni al fine di consentire il parcheggio delle biciclette».
9. 1. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

  1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate»; Pag. 90
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. 1. Negli edifici adibiti a pubbliche funzioni che dispongono di cortili o di spazi comuni l'amministrazione riserva, nell'ambito delle ordinarie attività di gestione dei medesimi edifici, un'apposita area destinata al parcheggio delle biciclette.

  2. È compito delle amministrazioni locali assicurare che, negli edifici di nuova realizzazione adibiti a pubbliche funzioni, sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza dell'immobile, ove previsti. Agli edifici di cui al periodo precedente nei quali non è prevista la realizzazione di aree di parcheggio si applica quanto previsto al comma 1».
9. 2. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

  1. All'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. 1. È compito delle amministrazioni locali assicurare che in ogni stazione metropolitana e ferroviaria di nuova realizzazione sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti. Nelle stazioni di cui al periodo precedente che non prevedono la realizzazione di apposite aree di parcheggio è compito delle amministrazioni locali assicurare che siano comunque previste apposite aree da destinare al parcheggio delle biciclette.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali individuano, in prossimità delle stazioni metropolitane e ferroviarie e dei principali nodi di scambio già esistenti, spazi da riservare al parcheggio delle biciclette».
9. 3. Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada).

  1. All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2 le parole: «se costituito da cose indivisibili» sono soppresse.
*10. 01. Rondini, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada).

  1. All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2 le parole: «se costituito da cose indivisibili» sono soppresse.
*10. 02. D'Incà, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 in materia di dispositivi anti-abbandono).

  1. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Il conducente del veicolo, qualora abbia tra i passeggeri un bambino inferiore di statura inferiore a 1,5 mt, ha l'obbligo di dotarsi ed utilizzare dispositivi anti-abbandono»;
   b) al comma 8 dopo le parole: «sistemi di ritenuta» aggiungere le parole: «, nonché dei dispositivi anti-abbandono»;
   c) al comma 10 dopo le parole: «sistemi di ritenuta per bambini» aggiungere le seguenti: «nonché dei dispositivi anti-abbandono».
10. 03. Catalano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivo anti-abbandono dei bambini trasportati).

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono».
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al primo comma.
10. 04. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono».
*10. 05. Crippa, Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Nesci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono».
*10. 06. Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli).

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono». Pag. 92
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo di allarme previsto dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
10. 07. Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

  1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del loro peso» aggiungere le seguenti: «e dotato, con riferimento ai veicoli della categoria M1, di un dispositivo sonoro di allarme, il cui funzionamento si attiva quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata ed è azionato il meccanismo di chiusura elettrico o meccanico del veicolo stesso».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo sonoro di cui al comma 1 del presente articolo.
10. 08. Garofalo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando e innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2019 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.
10. 09. Garofalo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto Pag. 93legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sugli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172, devono essere dotati di un dispositivo acustico di allarme, da collegare al veicolo, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
10. 010. Garofalo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo nonché le modalità e le tempistiche per dotare i veicoli di tale dispositivo.
10. 011. Attaguile.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 172, inserire il seguente:
  «Art. 172-bis.(Obbligo di dotarsi e di utilizzare strumenti per la salvaguardia e per la prevenzione della dimenticanza nei veicoli chiusi di bambini ed animali). – 1. Ai possessori di patente per la guida di autoveicoli è fatto obbligo di dotarsi e l'utilizzo di strumenti per la salvaguardia dei bambini ed animali attraverso l'applicazione degli stessi per la rilevazione automatica della dimenticanza nei veicoli degli stessi.
10. 012. Bergamini, Biasotti, Baldelli.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di fumo durante la guida di autoveicoli).

  1. Dopo l'articolo 173 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo Pag. 9430 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «Art. 173-bis. – (Divieto di fumare durante la guida). – 1. È vietato al conducente fumare durante la marcia.
  2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.».
11. 01. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 173, inserire il seguente:
  «Art. 173-bis.(Uso di strumenti per la prevenzione di incidenti stradali causati da colpi di sonno o distrazioni durante la guida così come richiamata alla Direttiva Europea 85/2014). – 1. I possessori di patente per la guida di autoveicoli sono obbligati a dotarsi di strumenti per la prevenzione sia di incidenti stradali causati da colpi di sonno o anche da distrazioni dovuti dai colpi di sonno od altro.
  2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista ai commi 3 e 3-bis all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
11. 02. Bergamini, Biasotti, Baldelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del codice della strada).

  1. All'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ai veicoli privati utilizzati dai volontari dei vigili del fuoco che raggiungano la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente».
11. 03. Caparini, Rondini, Grimoldi, Attaguile.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 o 4-bis con le seguenti: comma 2.
12. 1. Garofalo.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione dell'articolo 182-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto delle persone).

  1. Dopo l'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 182-bis.
(Circolazione dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto delle persone).

  1. Nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, è ammesso l'accesso e la circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli, fatta salva la facoltà dei Comuni di disciplinarne diversamente l'accesso sulla base di motivate esigenze legate alla sicurezza della circolazione.».
13. 01. Garofalo.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «alla sanzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di violazione degli articoli 186, 186-bis o 187, nonché in caso di possesso di tagliando contraffatto la pena prevista dal comma 2 del presente articolo è aumentata dalla metà al doppio.»;
   c) al comma 3, al primo periodo le parole: «sanzione amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «pena»:
   d) al comma 3, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;
   e) i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
13. 02. Rondini, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Dopo il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis.
(Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica).

  Art. 193-bis.(Finalità). – 1. Il presente titolo ha la finalità di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale, dando maggiore tutela a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché ad incentivare e sviluppare l'uso della mobilità ciclistica.
  Art. 193-ter.(Impiantistica e strumenti tecnici per gli incroci pericolosi). – 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e gli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, realizza, avvalendosi dell'ISTAT, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi tre mesi siano impiantati nelle suddette aree semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della mobilità ciclistica.
  Art. 193-quater.(Trasferimento del 2 per cento del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste ciclabili). – 1. Le società che gestiscono strade e autostrade destinano il 2 per cento del proprio budget agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo.
  Art. 193-quinquies.(Limiti di velocità in aree residenziali). – 1. Gli autoveicoli che transitano nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere E e F, hanno l'obbligo del limite di 30 km/h di velocità massima nelle aree residenziali.
  Art. 193-sexies.(Aumento delle sanzioni amministrative). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 141 sono raddoppiate».
13. 03. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Pag. 96

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di principio di solidarietà).

  1. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente» sono aggiunge le seguenti: «, con l'autore della violazione,».
13. 04. Garofalo.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

  1. All'articolo 201 comma 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo le parole: «entro novanta giorni dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni dall'accertamento»;
   b) al quarto periodo le parole: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data».
13. 05. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni).

  1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».
13. 06. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Una quota pari all'80 per cento del totale annuo dei proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, è destinata a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Una quota pari al 50 per cento del totale annuo dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.»;
   c) i commi 5 e 5-bis sono abrogati.
13. 07. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.»;
   b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
   c) al comma 5-bis:
    1) le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
    2) le parole: «polizia provinciale e di» sono soppresse.
13. 08. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.».
13. 09. Franco Bordo, Mognato, Folino.

  Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 6 luglio 1974, n. 298, in materia di disciplina degli autotrasporti di cose).

  1. Al comma 1, alla lettera a) ultimo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» Pag. 98sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
13. 010. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

  Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 6 luglio 1974, n. 298, in materia di disciplina degli autotrasporti di cose).

  1. Al comma 1, alla lettera a) ultimo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero chiunque collabori stabilmente, in maniera autonoma o dipendente, con il titolare della licenza di trasporto in conto proprio».
13. 011. Sottanelli, Francesco Saverio Romano.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Noleggio di velocipedi con conducente).

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: «motocarrozzetta, «aggiungere la seguente: «velocipede,»;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2».
13. 012. Cristian Iannuzzi.