CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.

PROGRAMMA

  L'indagine conoscitiva è volta alla ricognizione delle buone pratiche nel settore della divulgazione culturale a livello nazionale. Si registrano, al riguardo, esperimenti ed esperienze di notevole interesse, con riferimento sia ai contenuti culturali proposti, sia alle modalità con cui essi vengono veicolati, sia all'uso e alla valorizzazione degli spazi nella loro valenza polifunzionale.
  L'indagine muove dall'idea che le attività culturali, nel loro complesso, costruiscono comunità, per la capacità di attivare e sviluppare percorsi identitari, rendendo vivi e operanti i principi ispiratori dell'articolo 9 della Costituzione.
  Dev'essere pertanto assicurata la piena accessibilità della cultura, che non può costituire un fortino elitario per addetti ai lavori, né un privilegio per i più fortunati, ma richiede il coinvolgimento di tutti i cittadini. Così intesa, la cultura si invera in una pluralità di luoghi di condivisione e di creazione di valore sociale, in senso materiale, metaforico e concettuale.
  Al centro dell'indagine sarà l'individuazione delle buone pratiche messe in campo nel settore pubblico, privato e dell'associazionismo spontaneo, con la conseguente verifica della loro ricaduta in termini di rilancio sociale ed economico dei territori interessati. Occupandosi di un fenomeno ad ampio spettro, l'indagine non si limiterà all'analisi delle esperienze più riuscite, che hanno mezzi per farsi conoscere e apprezzare, ma mirerà a dare visibilità a quei fermenti di vivacità e impegno culturale che promanano da gruppi spontanei, attivi nell'area dell'associazionismo e del terzo settore, e che rappresentano un motore di grande impatto sui territori, sia per le opportunità di impiego che offrono, sia per l'indotto turistico e commerciale generato.
  Tra gli interventi in campo è possibile enucleare modelli virtuosi di utilizzazione delle risorse culturali e buone prassi da trasferire e condividere, per contribuire allo sviluppo della democrazia della conoscenza: dai festival della matematica e della filosofia, alle tante iniziative che ruotano intorno al mondo del libro e della lettura, alle lezioni di storia e di musica, attuate all'interno di musei, biblioteche, teatri e arene.
  La ricognizione si baserà su alcuni parametri valutativi, quali la qualità del progetto, l'efficienza dell'organizzazione, la capacità di intercettare esigenze e sensibilità di pubblici diversi, l'attitudine a mediare tra istanze e mondi differenti del variegato comparto culturale.
  L'indagine si pone nel solco del lavoro condotto dalla VII Commissione nel corso della legislatura, con particolare riguardo alle sinergie tra istruzione e beni culturali, nel duplice presupposto che, dove c’è investimento nella scuola e nella formazione, c’è più cultura e che la diffusione della cultura produce, a sua volta, maggiore benessere per tutti. In quest'ottica e in linea con l'esigenza manifestata dalle istituzioni europee di un approccio integrato al patrimonio culturale, la VII Commissione ha portato avanti – anche mediante audizioni e missioni – l'esame di provvedimenti, come quello sulle imprese culturali e creative (A.C. 2950), ed ha organizzato iniziative pubbliche, tra cui il seminario «Scuola digitale e cultura diffusa», svolto alla Camera dei deputati il 4 luglio 2017. Inoltre, la recente Pag. 59adozione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Faro (S. 2795) rende questi aspetti di particolare attualità parlamentare.
  L'indagine si articolerebbe nello svolgimento di audizioni di esponenti del settore e nella raccolta di documentazione informativa, in vista dell'elaborazione di un documento conclusivo da presentare in un'iniziativa pubblica. Nell'ambito dell'indagine, è possibile prevedere lo svolgimento di alcune missioni sul territorio nazionale, volte a visitare i luoghi delle buone pratiche e ad avere un'interlocuzione diretta con gli organizzatori.
  L'indagine si concluderebbe entro il 30 novembre 2017.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali con le seguenti: la rievocazione storica quale componente fondamentale.
1. 1. Donati.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

  Conseguentemente, al Titolo, aggiungere infine le seguenti parole: e della musica popolare e amatoriale
1. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, sostituire la parola: manifestazioni con la seguente: rievocazioni.
1. 3. Donati.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica e di attività musicale popolare e amatoriale i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici e la musica popolare e amatoriale, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
   b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
   c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, fondazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio e la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i cortei in costume con le seguenti: gli eventi i abiti storici.

  Conseguentemente, al Titolo, sopprimere le seguenti parole: dei cortei in costume.
2. 2. Donati.

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  Al comma 1 dopo le parole: giochi storici aggiungere le seguenti: e la musica popolare e amatoriale.
2. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, fondazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio e la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad associazioni, aggiungere le seguenti: di promozione sociale.
2. 5. Donati.

  Al comma 1, lettera c) dopo la parola: associazioni aggiungere la seguente:, fondazioni.
2. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, dopo le parole: armi, armature, attrezzi, aggiungere la seguente: utensili.
2. 7. Vezzali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della presente legge sono associazioni di rievocazione storica, iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 1, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 8. Donati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori in cui si realizzano manifestazioni storiche la didattica scolastica è chiamata a programmare momenti formativi sui momenti storici rievocati.
2. 9. Iori.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica aggiungere le seguenti e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali;
   al comma 3, lettera a) dopo le parole e delle manifestazioni di rievocazioni storica aggiungere le seguenti: e delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.
3. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo le parole: associazioni di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e dei soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
3. 2. Vezzali.

  Al comma 3, dopo le parole: Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e l'Associazione nazionale comuni italiani.
3. 3. Galgano, Molea.

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  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali).

  1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica e folklorica è libera.
  2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.
  3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.
  4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione ad esso. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.
3. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali.
4. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e di musica popolare e amatoriale.
4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.
4. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il premio 2017-2018 si destina una quota straordinaria pari al 40 per cento delle risorse annue, alle rievocazioni storiche che si svolgono nelle regioni coinvolte negli eventi sismici negli anni 2016 e 2017: Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.
4. 4. Galgano, Molea.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Quando l'organizzazione non ha fini di lucro ma di promozione storica, turistica e culturale, il tabellario SIAE dovrebbe applicare fisso e applicare tariffe minime.
4. 5. Iori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Contributi e agevolazioni).

  1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
  2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile Pag. 631985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare», istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore dei complessi musicali. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dai complessi musicali interessati.

Art. 4-ter.
(Promozione della musica popolare e amatoriale).

  1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.
  2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.
4. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: di rievocazione storica aggiungere le seguenti: e delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari e amatoriali.
5. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente parola: cinque.
5. 2. Vezzali.

  Al comma 5, lettera a), premettere le seguenti parole: si riunisce almeno due volte all'anno ed.
5. 3. Vezzali.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
5. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 6, dopo le parole: centri di ricerca aggiungere le seguenti:, delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Albo di cui all'articolo 3, comma 1.
5. 5. Donati.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare e amatoriale).

  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il Pag. 64coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali.
5. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare», istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Tutte le spese sovvenzionate dal Fondo vanno adeguatamente rendicontate al Comitato Scientifico entro tre mesi dalla realizzazione delle manifestazioni.
6. 2. Vezzali.