CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato) (C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B).

ORDINI DEL GIORNO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'agrumicoltura del Gargano, in particolare quella dei comuni di Vico del Gargano, Rodi ed Ischitella, ha subito in passato una costante ed inarrestabile crisi, sia di carattere produttivo che commerciale, provocando danni ingenti non solo all'economia agricola, ma anche al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio con conseguenze assai rilevanti per gli aspetti culturali ed ambientali dei luoghi;
    gli agrumi del Gargano hanno costituito per più di un secolo un caratteristico tassello dei paesaggi agrari storici dell'Italia: uomini di cultura e dell'arte di tutta l'Europa, viaggiatori e storici di tutto il mondo, sono rimasti colpiti profondamente dai rilevanti ritorni economici e paesaggistici della piccola superficie produttiva del Gargano. A ragione si può affermare che il recupero produttivo e la promozione culturale della tradizione agrumaria di questo territorio, unico al mondo, rappresentano l'unica risposta positiva per mantenere in vita e per tutelare il paesaggio e gli insediamenti umani che ne derivano;
    la coltivazione degli agrumi del Gargano è una storia importante, che affonda le sue radici fin dall'antichità e che vide il suo massimo splendore economico nell'Ottocento, attraverso il commercio marittimo dei prodotti effettuato da note società agrumarie che viaggiavano per mare, esportando gli agrumi garganici sui mercati esteri, conquistando i palati più nobili e diventando i prodotti italiani d'eccellenza più apprezzati e conosciuti nel mondo, immancabili delizie sulle tavole reali europee ed americane;
    tra gli anni 2006-2008, forse nel periodo più critico per la sopravvivenza della tradizionale coltivazione delle arance e dei limoni del Gargano, anni in cui grazie all'ostinata perseveranza di alcuni soggetti del territorio, tra cui piccoli produttori, cultori dei «giardini agrumari del Gargano, ricercatori ed operatori scientifici locali ed esponenti del mondo della tutela dell'ambiente e della cultura locale, giungevano a compimento anche le iniziative volte ad ottenere la registrazione dell'Indicazione geografica degli agrumi del Gargano e le istanze verso le istituzioni politiche affinché prendessero provvedimenti per la tutela e per la rivitalizzazione del sistema agro-culturale e storico dell'agrumicoltura del Gargano;
    in particolare nel 2007, sono state conseguite le registrazioni delle Indicazioni Geografiche Protette per l'Arancia del Gargano e per il «Limone Femminello del Gargano», oggi sempre più note ed apprezzate da parte del pubblico;
    il provvedimento all'esame da parte del Parlamento è nato anche in virtù della necessità di offrire maggiori prospettive di tutela ambientale e di valorizzazione paesaggistica degli agrumi del Gargano offrendo una risposta alle problematiche ancora in essere, soprattutto attraverso degli incentivi mirati, che puntano sia al Pag. 119recupero, allo sviluppo ed alla valorizzazione degli agrumeti in produzione, sia al ripristino degli agrumeti abbandonati;
    sarebbe ad ogni modo auspicabile che il Governo, attraverso i vigenti strumenti normativi ed amministrativi, provvedesse in maniera autonoma a sostenere e promuovere l'inestimabile patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo connesso alla coltivazione ed alla commercializzazione degli agrumi del Gargano,

impegna il Governo

ad intraprendere, nell'ambito delle ordinarie attività di competenza volte alla promozione della qualità dei prodotti e alla valorizzazione del Made in Italy, le opportune iniziative volte a rafforzare, promuovere e sostenere la coltivazione tradizionale degli agrumi del Gargano, dedicando al relativo settore produttivo specifiche misure di valorizzazione, ricerca e diffusione della rinomanza verso il pubblico.
0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/1Mongiello, Grassi.

  La XIII Commissione,
   valutato il provvedimento in titolo,
   accolte con favore le misure introdotte al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;
   atteso che agli articoli 3 e 4 si prevede la concessione di un contributo per gli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici e per quelli volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;
   visto che il progetto di legge sull'agricoltura biologica in esame presso il Senato dispone, tra l'altro, che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici,

impegna il Governo

nell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 a dare priorità ai progetti di recupero, salvaguardia e ripristino effettuati con metodi e interventi legati all'agricoltura biologica.
0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2Parentela.

  La XIII Commissione,
   valutato il provvedimento in titolo,
   accolte con favore le misure introdotte al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;
   atteso che agli articoli 3 e 4 si prevede la concessione di un contributo per gli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici e per quelli volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;
   visto che il progetto di legge sull'agricoltura biologica in esame presso il Senato dispone, tra l'altro, che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE Pag. 120del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove compatibile, nell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, di dare priorità ai progetti di recupero, salvaguardia e ripristino effettuati con metodi e interventi legati all'agricoltura biologica.
0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Parentela.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (Atto n. 425).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (atto n. 425);
   richiamata l'intesa su di esso sancita lo scorso 22 giugno in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   ricordato che lo schema di decreto all'esame è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge n. 154 del 2016, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato o venduto, o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso»;
   rammentato altresì che la normativa attualmente vigente nel settore del riso è piuttosto risalente e che, in particolare, la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso, subordina ogni anno la commercializzazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in produzione, all'emanazione di un decreto ministeriale;
   ritenuto che tale procedura costituisca un vero e proprio ostacolo, per i produttori, all'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate, che le dimensioni e l'importanza della realtà produttiva italiana – che vanta ben duecento varietà di riso iscritte nel registro nazionale – impongono sia quanto prima superato;
   rammentato altresì che la normativa vigente consente l'utilizzo della parola «riso» anche nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso e ritenuto che ciò produca un intollerabile affievolimento della tutela del consumatore;
   apprezzato dunque che lo schema di decreto all'esame superi l'attuale impianto normativo mediante l'introduzione nell'ordinamento di norme relative alla vendita fondate su criteri di classificazione chiari ed oggettivi e non più legate alla pubblicazione di un decreto annuale;
   ritenuto, a tale ultimo riguardo, l'impianto normativo all'esame pienamente idoneo a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter «classificare», dal punto di vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano, consolidando in vere e proprie denominazioni di vendita le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, le quali rappresentano un patrimonio della filiera risicola italiana;
   preso atto favorevolmente che lo schema di decreto è stato discusso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011, n. 3651, composto dai rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale Pag. 122nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome nonché degli Enti vigilati e dalle Società partecipate dal Ministero, e ritenuto che il Tavolo di filiera del riso abbia consentito di mettere al centro dell'attenzione le diverse esigenze provenienti dai territori nazionali ad alta vocazione risicola;
   rilevato altresì favorevolmente che, in seno al menzionato Tavolo, sono emerse le istanze relative all'adeguamento della normativa nazionale alle norme dell'Unione europea e all'esigenza di evitare l'aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole, e che il suo contenuto non si discosta nei principi generali dal testo già discusso dalla filiera e poi definito nel mese di luglio del 2015;
   valutato favorevolmente il contenuto dello schema di decreto legislativo che, nel suo complesso, è finalizzato, oltre che alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane, all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
   apprezzate, in particolare, le disposizioni recate all'articolo 3, che riguardano la classificazione e le denominazioni del riso, in linea con quanto previsto dall'attuale disciplina dell'Unione europea e, in particolare, nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 1308 del 2013;
   valutato, a tal riguardo, con particolare favore quanto disposto al comma 7 dell'articolo 3, che reca un innovativo intervento in materia di denominazione dell'alimento quale «miscela di risi colorati»;
   apprezzate altresì le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 5, che prevedono, da un lato, che l'indicazione «classico» sia consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro varietale – per il quale è garantita la tracciabilità varietale – e, dall'altro, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la verifica dell'anzidetta tracciabilità varietale; ritenuto opportuno che i criteri per tale verifica siano definiti in modo rigoroso;
   preso atto favorevolmente delle disposizioni contenute agli articoli 8, 9 e 10, che intervengono in materia di controlli e sanzioni, e ritenuto opportuno che, in sede di attuazione delle medesime, vengano effettuati puntuali controlli anche presso i rivenditori al dettaglio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di contraffazione e di frode alimentare;
   osservato infine che l'articolo 14 prevede la possibilità che gli allegati tecnici allo schema di decreto siano modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero [recte: Ministro] dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come d'altra parte previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge di delega, che stabilisce che eventuali modifiche ai suddetti allegati siano effettuate con un decreto ministeriale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE