CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata in esame concerne il recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione, detenuti dalla società REV – Gestione Crediti S.p.A. In particolare, gli interroganti chiedono di sapere «chi siano, ad oggi, i soggetti impegnati nel recupero crediti deteriorati delle suddette quattro banche poste in risoluzione, quali siano i risultati dagli stessi conseguiti, a quanto ammonti la spesa fin qui sostenuta dallo Stato per la remunerazione dei loro onorari ed il totale dei crediti deteriorati recuperati».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che la REV – Gestione Crediti S.p.A., società veicolo per la gestione delle attività, costituita nell'ambito della procedura di risoluzione delle quattro banche, è interamente detenuta dal Fondo Nazionale di Risoluzione, patrimonio autonomo gestito dalla Banca d'Italia, la cui dotazione finanziaria è alimentata dai contributi del sistema bancario italiano.
  Il Fondo sostiene i costi e i rischi del recupero dei crediti e beneficerà dei relativi risultati. Pertanto, nessun onere è stato o sarà sostenuto da parte dello Stato italiano in relazione alla REV o più in generale in relazione alle azioni di risoluzione avviate nel 2015 per le quattro banche.
  Per quanto riguarda il recupero dei crediti deteriorati, trasferiti alla società veicolo dalle quattro nuove banche, sorta a seguito della risoluzione del 2015, tale attività continua ad essere svolta dalle banche stesse, in forza di specifici contratti di servicing stipulati con la REV.
  L'organizzazione dell'attività di recupero è in fase di revisione sulla base delle analisi e delle iniziative in corso di definizione da parte della società, nell'ottica di valorizzazione del portafoglio crediti, tenuto anche conto della recente cessione di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti a UBI e di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara a BPER. Le iniziative comprendono la ricerca di nuovi operatori per lo svolgimento del servicing, attraverso procedure di selezione, e la messa a punto di operazioni di cessione di crediti sul mercato.
  Per quanto concerne i risultati relativi all'attività di recupero, si fa presente che, alla data del 31 dicembre 2016, sono stati conseguiti incassi sui crediti acquisiti nel 2016 (pari a euro 1,4 miliardi, in quanto gli ulteriori 600 milioni sono stati acquisiti dalla REV a inizio 2017), al lordo dei costi operativi, per circa euro 100 milioni, che hanno consentito un recupero di euro 42 milioni in più rispetto al valore di acquisizione degli stessi.

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ALLEGATO 2

5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla problematica della presunta inapplicabilità della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cosiddetto «rottamazione delle cartelle») ai carichi relativi ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti dalle casse previdenziali private.
  In particolare, l'interrogante fa presente che la Cassa dei Dottori Commercialisti avrebbe inviato una diffida ad Equitalia S.p.A. per evitare che venissero accolte le dichiarazioni di adesione alla citata definizione agevolata presentate dai suoi debitori, e ciò in considerazione del contenuto letterale delle norme di riferimento.
  L'Onorevole Sottanelli chiede pertanto al Governo se sia possibile la definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali e se questi ultimi possano «rifiutarsi di accettarla».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.a.) fa presente che, in data 3 febbraio 2017, la menzionata Cassa previdenziale aveva diffidato la cessata Equitalia dall'accettare dichiarazioni di adesione alla definizione in argomento relative ai propri carichi ritenendo:
   che il comma 10, lettera e-bis), dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 escludesse le sanzioni da essa irrogate per le predette violazioni dall'ambito di applicazione della definizione agevolata;
   che tale esclusione fosse coerente con la propria autonomia finanziaria e con la propria natura giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e di un'autonomia organizzativa/economica confermata dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 254/2016 e n. 7/2017.

  Successivamente, l'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha precisato che il citato articolo 6, comma 10, lettera e-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 «si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata... non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale», ricomprendendo nell'ambito della definizione agevolata i carichi previdenziali, senza effettuare distinzioni tra la natura pubblicistica o privatistica degli stessi.
  In tal modo è stato chiarito, con disposizione espressamente qualificata come interpretativa, che, a seguito della definizione, non sono dovute tutte le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relative ai contributi e ai premi contenute in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
  Facendo riferimento a tale intervento legislativo Equitalia S.p.a., ora Agenzia delle entrate-Riscossione, ha evidenziato alla Cassa dei Dottori Commercialisti che non poteva esimersi dal dare seguito alle dichiarazioni di adesione presentate ai Pag. 53sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 per somme iscritte a ruolo dalla stessa Cassa.
  Nonostante ciò, la suddetta Cassa, con nota del 16 maggio 2017 – nel ribadire il suo orientamento circa l'inapplicabilità della definizione agevolata ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti – ha confermato la sua precedente diffida e la propria intenzione di adire le vie legali nei confronti dell'agente della riscossione «in caso di accettazione di domande di definizione».
  L'Agenzia delle entrate Riscossione sottolinea, altresì, che tale interpretazione confligge con quella adottata da altre casse previdenziali.
  In proposito, infatti si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'8 febbraio 2017, ha preso atto dell'applicabilità di tale normativa anche alle somme iscritte dalla Cassa Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016, rilevando che «tali somme, pertanto, potranno essere versate dai soggetti interessati, con le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 6, previa domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata, da formulare entro il 31/03/2017, direttamente ad Equitalia» (http://www.cassaforense.it/cassa-forensearchivio/definizioneagevolata-indicazioni-agli-iscritti/).
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione rileva che, per effetto delle modifiche apportate nello scorso mese di aprile all'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge n. 193/2016, non possano residuare dubbi circa l'applicabilità della predetta definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo per violazione degli obblighi contributivi da parte dei dottori commercialisti.
  Conseguentemente al fine di ottemperare al dettato normativo suesposto, l'Agenzia delle entrate Riscossione ritiene di esser tenuta a comunicare, a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione – in virtù dello specifico obbligo su di essa gravante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193/2016 – l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, anche con riferimento alle somme affidate in riscossione dalla Cassa dei Dottori Commercialisti.
  L'Agenzia delle entrate-Riscossione evidenzia, comunque, che gravi sull'Ente previdenziale interessato l'onere di comunicare ai propri iscritti il contrario avviso in merito all'inapplicabilità della procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ai crediti vantati dalla Cassa nei loro confronti.

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ALLEGATO 3

5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1o gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto, a partire dal 1o gennaio 2014, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro.
  Tale norma ha riguardato anche la tassazione degli atti d'acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree comprese nel Piano per l'edilizia economica popolare con riferimento ai quali si è fissata un'aliquota di imposta del 9 per cento.
  Successivamente, tuttavia, ai sensi dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti lamentano una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno sottoscritto i contratti per il riscatto dell'area Peep nel periodo intercorrente tra 1o gennaio e 11 settembre 2014 e i cittadini che hanno effettuato tale operazione al di fuori di questa finestra temporale.
  Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'adozione di un provvedimento volto a sanare l'evidente disparità di trattamento per i contribuenti che hanno sottoscritto, tra il 1o gennaio 2014 e 11 settembre 2014, i contratti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili in argomento consentendo il rimborso delle maggiori imposte versate da parte dei contribuenti medesimi.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti ai sensi l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è stata disposta la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, tra cui rientrano anche le agevolazioni disposte in materia di edilizia dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, qualora riferite ad atti riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (ovvero atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso).
  Deve, a tal proposito, richiamarsi l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ai sensi del quale si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l'altro, per «gli atti di trasferimento Pag. 55della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge (...) n. 865 del 1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse».
  Nell'ambito del Titolo III della legge n. 865 del 1971 sono disciplinati, tra l'altro, i piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (piani PEEP) a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.
  La menzionata soppressione è stata successivamente esclusa ad opera dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, pertanto, dette modifiche hanno effetto per gli atti posti in essere a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, a decorrere dal 12 novembre 2014.
  Tanto premesso, in ordine alla possibilità di emanare una disposizione normativa che estenda anche agli atti di acquisto del diritto di superficie su case costruite su aree PEEP, stipulati prima del 12 novembre 2014, il regime agevolativo previsto dal citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo il rimborso delle imposte già corrisposte, deve rilevarsi che detto intervento è suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per l'Erario.
  Questi effetti tuttavia non sono facilmente quantificabili al momento in mancanza di informazioni puntuali sui suddetti atti eventualmente interessati dalla disposizione che la ristrettezza dei tempi non ha consentito di quantificare. Ad ogni buon fine, il Governo, come peraltro già manifestato con l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno 9/2679-bis-B/122, è impegnato nella valutazione di un intervento in tal senso; valutazione che dovrà, necessariamente, anche tener conto dell'impatto economico in termini di spesa.

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ALLEGATO 4

5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli Interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intendono adottare al fine di corrispondere ai rilievi della Corte dei Conti in merito alla nomina dell'Avv. Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 9 giugno scorso.
  Al riguardo, si rileva, infatti, che la Corte dei Conti avrebbe, in data 22 giugno 2017, trasmesso un rilievo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si eccepirebbe la non conformità di detta nomina alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di anticorruzione.
  L'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, con riguardo alla inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

  La disposizione citata mira ed evitare la provenienza immediata del soggetto, cui deve essere conferito l'incarico, da un ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
  Si tratta di una misura generale a spiccato carattere preventivo che vieta l'accesso all'incarico qualora non sia decorso un periodo minimo di «raffreddamento» che la legge individua in due anni.
  Nel caso della nomina dell'Avv. Ruffini quale nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate non sembrano tuttavia sussistere i presupposti di legge per la sua applicazione.
  Per quanto attiene, in particolare, la richiesta degli Interroganti circa le iniziative che si intendono assumere per rispondere alla Corte dei Conti in merito alla problematica suesposta, è opportuno rappresentare che l'Amministrazione ha già elaborato una articolata risposta ai rilievi.