CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11750 Pastorelli: Sull'obbligo della videosorveglianza degli impianti di trattamento dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste occorre evidenziare, in via preliminare, che la normativa italiana riguardante il rilascio dei titoli autorizzativi relativamente agli impianti di gestione dei rifiuti discende dalle direttive comunitarie e stabilisce tutte le misure e le procedure da mettere in atto al fine di prevenire oppure, qualora non sia possibile, ridurre gli effetti negativi delle suddette attività sul suolo e nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.
  Tale disciplina, pur non contenendo specifiche disposizioni inerenti al controllo mediante apparecchiature di videosorveglianza a distanza, stabilisce per il caso degli impianti di trattamento dei rifiuti tassative limitazioni in merito ai quantitativi di rifiuti ed ai tempi massimi di stoccaggio di tali rifiuti presso gli impianti. Tali quantitativi possono pertanto essere riscontrati in qualunque momento dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli, mediante il riscontro dei registri di carico e scarico che devono essere tenuti presso i medesimi impianti. Si ricorda, inoltre, che ai fini del controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti, il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che spetta alle Province, anche mediante la stipula di convenzioni con organismi pubblici, ivi comprese le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuare il controllo periodico di tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ambientali. A ciò si aggiunga che eventuali prescrizioni sulle modalità di controllo degli impianti potrebbero essere già introdotte dalle competenti Autorità al momento del rilascio o del rinnovo dei titoli autorizzativi.
  Il Ministero della giustizia ha segnalato, peraltro, che, al fine di vagliare l'efficacia delle riforme attuate in materia di reati ambientali, presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia è stata istituita apposita struttura di monitoraggio.
  Ad ogni modo, si evidenzia che un eventuale intervento normativo volto alla modifica della disciplina già esistente in materia dovrà comunque tener conto del fatto che gli impianti di videosorveglianza potranno essere impiegati solo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970.

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ALLEGATO 2

5-11752 Borghi: Sulla bonifica dell'area industriale di Macchiareddu.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, come già rappresentato in altre sedi, si fa presente che i risultati della caratterizzazione realizzata nell'area in questione nel 2012/2013 hanno evidenziato per la matrice suolo e top soil la conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione prescritte dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Relativamente, invece, allo stato qualitativo della falda, i risultati della caratterizzazione hanno evidenziato superamenti dei limiti per metalli pesanti, triclorometano, tetracloroetilene, fluoruri e solfati. Pertanto, il 25 gennaio 2017, il Ministero dell'ambiente ha chiesto all'Azienda di elaborare il necessario Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della falda. Conseguentemente, il 31 maggio scorso la Fluorsid ha trasmesso il Progetto definitivo di MISO della falda superficiale dello stabilimento, attualmente in fase istruttoria. Inoltre, relativamente all'area Deposito ricadente nel territorio di Assemini, località Terrasili, occupata dall'abbancamento di gesso anidro e fanghi fluoritici, il 27 giugno il Ministero, atteso il tempo trascorso, ha chiesto all'azienda di fornire un cronoprogramma delle attività di recupero, in modo da consentire agli Enti di controllo di verificare il rispetto del cronoprogramma stesso. Ha chiesto, altresì, ad ARPAS e Città Metropolitana di Cagliari di verificare se sussistono le condizioni per procedere ad una caratterizzazione delle aree lasciate libere dalla rimozione dei cumuli di solfato di calcio fin ora realizzata.
  Nell'area sono state svolte attività ispettive anche da ISPRA, che ha rilevato numerose violazioni dell'autorizzazione, e ne ha dato comunicazione anche alla Procura della Repubblica di Cagliari. E, inoltre, in corso, dal 4 al 6 luglio, l'ispezione ordinaria annuale di ISPRA sull'impianto, con il supporto dell'ARPAS, per la verifica delle prescrizioni AIA.
  Si evidenzia, altresì, che, nel rispetto del principio «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono stati posti a carico della Fluorsid.
  Il Ministero ha, peraltro, avviato un'interlocuzione con la Regione Sardegna per verificare gli approfondimenti tecnici da attivare sul caso. Il 24 maggio 2017 si è tenuto un Tavolo tecnico istituito dal Presidente della Regione Sardegna nel corso del quale si è deciso di procedere con un monitoraggio straordinario sulle matrici ambientali acque, sedimenti e aria nel territorio circostante la Fluorsid. Nel mese di giugno sono state, pertanto, campionate 30 stazioni per i corpi idrici sotterranei e 24 per acque e sedimenti. Sono in corso le analisi e le relative elaborazioni.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero, tenuto conto della delicatezza e complessità della questione, continuerà a svolgere la propria attività mantenendo alto il livello di attenzione.

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ALLEGATO 3

5-11753 De Rosa: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore Silla II, ubicato a Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, sulla base delle informazioni fornite dalla competente regione Lombardia, si fa presente che l'impianto in questione è stato autorizzato all'esercizio dalla provincia di Milano nel 2001 limitatamente ad un quantitativo massimo di rifiuti urbani pari a 900 t/giorno. Con decreto n. 11252 del 2004 la Regione ha autorizzato un incremento della potenzialità di trattamento dell'impianto sino a complessive 1.450 t/giorno solo dopo aver espletato la valutazione tecnica per l'assoggettabilità a V.I.A. regionale relativamente alla messa a regime della piena potenzialità richiesta da A.M.S.A S.p.A.
  La regione ha precisato che tale decreto è stato adottato sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1999 e dalla legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 e la procedura è stata svolta secondo il metodo approvato con decreto del direttore generale del 27 marzo 2000 n. 7658, sulla base dei dati agli atti regionali contenuti nella documentazione che compone lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società AMSA per la realizzazione dell'impianto. L'Amministrazione regionale ha rilevato, altresì, che l'analisi espletata con tale metodo ha verificato la sussistenza di valori di impatto globale complessivo inferiori al valore limite previsto dalla normativa.
  Successivamente, con decreto del 2005 la regione Lombardia ha integrato l'autorizzazione abilitando l'impianto alla potenzialità tecnica nominale pari a 184,6 MW, prevedendo il limite massimo quantitativo di 450.000 tonnellate all'anno, imponendo ulteriori prescrizioni tecniche di adeguamento dell'impianto.
  Sempre secondo quanto riferito dalla regione, nel 2013 l'azienda ha richiesto una variante non sostanziale consistente nella manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione dell'impianto di teleriscaldamento asservito al termovalorizzatore, con sostituzione della turbina/turbogruppo. Trattandosi di variante non sostanziale ai sensi della normativa vigente in materia, non comportando alcun aumento di potenzialità, la modifica è stata concessa con esclusione della necessità di verifica di assoggettabilità alla VIA.
  Ad ogni modo, il Ministero continuerà a tenersi informato, approfondirà la questione e darà mandato ad ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale a rete, di svolgere una valutazione sullo stato ambientale nel contesto territoriale di riferimento.

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ALLEGATO 4

5-11751 Pellegrino: Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Ispra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si evidenzia, in via preliminare che la legge istitutiva del Sistema nazionale a rete (legge n. 132 del 2016), entrata in vigore a gennaio 2017, ha ridisegnato il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e – quale perno di tale sistema – ha ridefinito i compiti e le funzioni di ISPRA Sono stati, infatti, introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito ad ISPRA uno specifico ruolo strategico di coordinamento, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento, finalizzate ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione a tutela della salute pubblica. Tuttavia, per esigenze di contenimento della finanza pubblica, tale legge ha previsto una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, non è stato previsto un incremento del contributo ordinario.
  Nella consapevolezza delle necessità di ISPRA, il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, già provveduto ad erogare il contributo ordinario, che è stato tutto trasferito all'istituto in due tranches, per un totale di 80 milioni di euro.
  Il Ministero, senza venir meno alle proprie funzioni di Amministrazione vigilante, segue, peraltro, con la massima attenzione e partecipazione la situazione organizzativa interna ad ISPRA, partecipando anche agli incontri tra il Ministero del lavoro e le parti sociali. Viene, inoltre, costantemente informato dagli Organi dell'Ente, i quali hanno fatto presente che presso l'istituto l'incidenza percentuale dei lavoratori con contratti flessibili rispetto alla dotazione organica è passata, in meno di 10 anni, dal 40 per cento al solo 6 per cento. Oggi ISPRA conta circa 1.200 unità a tempo indeterminato. Tutti i lavoratori in possesso dei requisiti necessari sono stati ammessi alle procedure di stabilizzazione previste dal decreto-legge 101 del 2013 (convertito con legge n. 125 del 2013). Più precisamente, su 80 unità di personale con contratto a tempo determinato, 24 sono state inserite nelle procedure di stabilizzazione e si prevede che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato entro la fine dell'anno. I restanti 56 lavoratori non hanno maturato i requisiti per partecipare alle procedure in atto e, in ogni caso, trova applicazione la disciplina normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
  Dai numeri appena riportati, è chiaro che non si possa parlare di un blocco delle attività in caso di mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro interessati. Ciò non fa certamente venire meno l'attenzione del Ministero dell'ambiente nei confronti delle persone oggi non rientranti nei percorsi di stabilizzazione.
  Il Ministero è parte attiva nella ricerca di soluzioni, comprese della necessaria copertura finanziaria.