CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;
   rilevato come il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a integrare l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.01 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Sono ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti che sono rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, le cosiddette «operazioni baciate» che alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni, diverse da quelle emesse da istituti bancari. Per tali operazioni, nonché per tutte quelle per le quali il finanziamento è stato concesso al fine di fronteggiare la non liquidità delle azioni viene previsto l'annullamento delle ragioni di credito della Banca e dell'azionista derivante dalle operazioni di acquisto, azioni e finanziamento. Sono, altresì, ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti, i successori mortis causa degli investitori stessi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n.  119 del 2016, i detentori alla data di liquidazione coatta amministrativa di strumenti finanziari, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto inter vivos, che pur non essendo rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni diverse da quelle emesse da istituti di credito e che sono in possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 119/2016. Ai fini della verifica del requisito in questione, sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche nonché le stesse azioni ed obbligazioni subordinate azzerate emesse da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Ai fini di cui ai periodi precedenti si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato e i titoli azionari sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1o febbraio 2016; in caso Pag. 43di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
0. 1. 01. 1. Cimbro, Zoggia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,;
   b) al comma 5 sopprimere le parole:, acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.
0. 1. 01. 2. Busin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto.
0. 1. 01. 3. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

  All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: diretto.
0. 1. 01. 4. Menorello.

  All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo la parola: diretto aggiungere la seguente: o tramite qualsiasi canale di intermediazione bancaria.
0. 1. 01. 5. Menorello.

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: «, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,»;
   2) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro la data del 1o febbraio 2016,» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   3) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al comma 3 del citato articolo 9», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;
   4) al comma 5, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: «, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,»;
   5) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.»;
   6) sopprimere i commi 8 e 9.
0. 1. 01. 6. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, aggiungere le seguenti:, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,».
0. 1. 01. 7. Paglia, Fassina, Marcon. 

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  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» inserire le seguenti: «, la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,»;
   b) nel comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.  59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 1o febbraio 2016 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data»;
   c) nel comma 2, al secondo periodo, le parole: “31 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
   2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
0. 1. 01. 8. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Il presente comma si applica fino alla fine del periodo.
0. 1. 01. 9. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro la data con le seguenti: dopo la data.
0. 1. 01. 10. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro la data del 1o febbraio 2016, con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.
0. 1. 01. 11. Paglia, Fassina, Marcon.

  All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1o febbraio 2016 con le seguenti: 25 giugno 2017.
0. 1. 01. 12. Menorello.

  All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1o febbraio 2016 con le seguenti: 18 marzo 2017.
0. 1. 01. 13. Menorello.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  «Al comma 3 del citato articolo 9, le parole: “pari all'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 100 per cento”».
0. 1. 01. 14. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Gli indennizzi di cui al periodo precedente sono esclusi, altresì, da qualsiasi azione di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.
0. 1. 01. 15. Busin. 

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  Al comma 5, sostituire le parole: della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., con le seguenti: di una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione, detengono azioni o obbligazioni emesse dalle banche oggetto dei relativi provvedimenti,.
0. 1. 01. 16. Zanetti, Sottanelli.

  Al comma 5 sopprimere le parole: acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.
0. 1. 01. 17. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

  Al comma 5, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, aggiungere le seguenti:, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,.
0. 1. 01. 18. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, da Banca delle Marche Spa, da Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e da Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, possono considerare realizzata nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.
0. 1. 01. 19. Petrini, Donati, Morani, Ascani, Carrescia, Lodolini, Verini, Paola Boldrini, Preziosi, Dallai, Bratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.
0. 1. 01. 20. Fassina, Paglia, Marcon.

  All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 7.
0. 1. 01. 21. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni, Palese.

  Al comma 7 sostituire le parole: Ove i commissari con le seguenti: Dopo che i commissari.
0. 1. 01. 22. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data Pag. 46di emanazione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa di banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori e dai componenti del collegio sindacale, dei due istituti e/o delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti o delle predette società, salvo per i comportamenti dolosi. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore e componente di un organo di controllo in capo a coloro che hanno svolto tali funzioni a decorrere rispettivamente dal 7 luglio e dall'8 agosto 2016.
0. 1. 01. 23. Zoggia.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
0. 1. 01. 24. Paglia, Fassina, Marcon.

  All'articolo 1-bis, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: «non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;» con le seguenti: «né sono collegati a strumenti finanziari derivati»;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti di debito indicano» inserire le seguenti: le caratteristiche di cui al presente comma e.
0. 1. 01. 25. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure di ristoro ed altre misure).

  1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1o febbraio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
  2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.
  3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.
  4. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche. Pag. 47
  5. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.
  6. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: «3-quinquies. I contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in qualsiasi istituto di credito depositati, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di bail-in, di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.».
  7. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  8. All'articolo 12, comma 4-bis, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis».
  9. Dopo l'articolo 12 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
   «Articolo 12-bis. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;
   b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
  3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
  4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.».

  10. Al comma 1-bis dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «d) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono Pag. 48soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.».
  11. Dopo l'articolo 60-bis.4 Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

  «Art. 60-bis.5. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1. 01. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

   All'articolo 2:
   al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

  All'articolo 3:
   al comma 2, alinea:
    al primo periodo, le parole:
«sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
    al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
    al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;
   al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;
   al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
   al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

  All'articolo 4:
   ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole:
«comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

  All'articolo 7:
   al comma 1, primo periodo, la parola:
«56-bisè sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».